n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'installazione di un impianto idroelettrico in località Taibo del comune di Mercato Saraceno, della potenza pari a 880 Kwe - Società Energia Idroelettrica Gigante s.r.l.; presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “impianto idroelettrico sul fiume Savio nel comune di Mercato Saraceno, in località Taibo”, presentato da Energia Idroelettrica Gigante S.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, realizzabile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

  1. vista la compromissione ambientale del sistema forestale e boschivo si dovranno realizzare opere di compensazione, che dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di riconnessione delle reti ecologiche, di cui all’art. 55 ed alla Tav. 5 del P.T.C.P. Le porzioni di sistema forestale e boschivo eliminato a seguito della realizzazione del progetto in esame e dell’elettrodotto, dovranno essere ricostituite all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale viene autorizzato l’intervento di trasformazione, con una superficie corrispondente alla superficie boscata complessivamente eliminata e/o compromessa; 
  2. il progetto esecutivo, comprensivo dell’individuazione delle aree, e della sistemazione e manutenzione delle stesse, deve essere presentato all’Autorità competente, contestualmente alla presentazione del complessivo progetto esecutivo, per l’approvazione, prima della messa in esercizio della centrale; 
  3. la superficie boscata da compensare è pari a circa 2.550 mq; 
  4. le operazioni definite di “risagomatura e protezione fluviale” all’interno del sistema forestale e boschivo tutelato ai sensi dell’art. 10 del P.T.C.P., non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo. Nel caso ciò non fosse possibile sarà necessario, anche per quelle aree, prevedere ulteriori misure compensative, stimate in circa 300 mq. In merito a tale aspetto dovrà essere presentata apposita documentazione contestualmente alla presentazione alla Provincia ed al Comune del complessivo progetto esecutivo; 
  5. si da atto che in data 15/11/2010 è stato trasmesso il parere della Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici per il progetto idroelettrico “TAIBO” della ditta Energia Idroelettrica Gigante s.r.l. srl, acquisito al prot. PG/2010/0288347 del 19/11/2010, favorevole con le seguenti prescrizioni: “al fine di un maggiore inserimento dell’edificio fuori terra della centrale idroelettrica le superfici esterne e i materiali (parti metalliche, vetroresina etc) abbiano una finitura opaca”; 
  6. relativamente alla suddetta Autorizzazione Paesaggistica si prende atto che il Comune di Mercato Saraceno, con nota prot. n. PG/2012/177487 del 19/07/2012, ha comunicato che il progetto di realizzazione di impianto per la produzione di energia idroelettrica sul Fiume Savio presentato da Energia Idroelettrica Gigante s.r.l. S.r.l., è stato sottoposto all’esame delle Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 10 maggio 2012 e sul progetto, la Commissione ha espresso parere favorevole. In particolare la Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione: “…a completamento del funzionamento vengano richieste assunzioni dei costi per il ripristino”; 
  7. il progetto esecutivo delle opere (R.D. 523/1904, R.D. 1285/29 e R.D. 1775/33) dovrà in ogni caso essere approvato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna che durante i lavori, per mezzo dei suoi tecnici, svolgerà funzioni di alta sorveglianza; 
  8. la manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare al Servizio Tecnico di Bacino Romagna l’esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione idraulica per le manutenzioni straordinarie; 
  9. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde; 
  10. durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo superficiale, che dovrà essere riutilizzato nella sistemazione finale dei luoghi; 
  11. le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento; 
  12. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno; 
  13. il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di rinterro, dovrà essere utilizzato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito presso una discarica autorizzata ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/06; 
  14. qualora lo scavo interferisca con esistenti falde sotterranee, fosse drenanti o scoli e corsi d'acqua, si dovrà provvedere all'immediato ripristino e assetto efficace e duraturo di tali entità; eventuali ristagni d'acqua di qualunque provenienza dovranno venire prontamente rimossi; 
  15. lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà alloggiato il cavidotto interrato sia dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico. Tali drenaggi dovranno essere opportunamente posizionati lungo il percorso della condotta ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la condotta è in contro pendenza o presenta una debole pendenza; 
  16. si ricorda che l’inizio dei lavori è subordinato alla richiesta di autorizzazione sismica presso il Comune, ai sensi della vigente normativa sismica; 
  17. si ricorda che tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia – Romagna; 
  18. si prescrive che i progetti esecutivi di tutte le opere da realizzare, devono essere presentate prima dell’avvio dei lavori al competente STB Romagna per la loro necessaria approvazione; 
  19. si prescrive che le opere di compensazione andranno presentate, prima dell’avvio dei lavori, all’Autorità competente; 
  20. le quote di posa in opera indicate nella tavola 08 di progetto dovranno essere aggiornate a seguito di un saggio preventivo alla condotta idrica DN700GS mediante macchina operatrice a cura e spese della ditta proponente. Il saggio dovrà essere concordato ed eseguito sotto la supervisione del Servizio Patrimonio di Romagna Acque; 
  21. la tavola 08 di progetto esecutivo dovrà riportare i rilievi topografici eseguiti durante il saggio preventivo all’acquedotto e dovrà essere firmata dal tecnico incaricato della progettazione. La documentazione del progetto esecutivo dovrà essere presentato a Romagna Acque e dovrà contenere una relazione descrittiva di tutte le fasi d’intervento per il superamento dell’interferenza come sommariamente riportato nella legenda di tavola 08 del progetto definito in ottemperanza alle seguenti normative vigenti - CNR 10011/88: Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione; D.M. 12.12.85: Norme tecniche relative alle tubazioni; Circ. n. 27291. del Mm. LL.PP. relativa al D.M. di cui sopra; 
  22. l’esecuzione dei micropali e la cerchiatura della condotta dovrà avvenire nei due diversi punti, in due tempi successivi per evitare di scoprire un lungo tratto di condotta con pericolo di sfilamento dei giunti e rottura della tubazione; 
  23. le opere in progetto non dovranno in alcun modo rendere più gravosa l’effettuazione di operazioni gestionali o manutentive o l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti dell’Acquedotto; 
  24. con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA; 
  25. il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo dovrà essere di 1 m3/s, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo dello stato “chimico buono” al 2015; 
  26. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate, ciò ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 96 del DLgs 152/06. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ed alla Provincia di Forlì - Cesena; 
  27. la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, apposito programma di monitoraggio ante e post operam che oltre ai parametri chimico-fisici dovrà analizzare fauna macrobentonica, macrofite, ittiofauna e anfibi, nonché verificare lo stato idromorfologico attuale del tratto, quest’ultimo da ripetere post operam solo al verificarsi di un peggioramento dello stato ecologico; 
  28. i dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all’approvazione del citato Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, in accordo con l’ARPA territorialmente competente, antecedentemente all'avvio dei lavori: tale monitoraggio permetterà di verificare la sostenibilità dell’intervento e/o di individuare le eventuali misure correttive: in sede di rinnovo verrà valutata la necessità di mantenere e/o variare il monitoraggio approvato; 
  29. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:
    • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
    • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
    • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
    • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; 
  30. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso; 
  31. per quanto attiene i lavori di scavo, si ritiene necessario che gli stessi siano realizzati sotto il controllo di personale specializzato (operatori di ditte archeologiche), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; 
  32. particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regimazione delle acque, che durante le lavorazioni dovranno essere sempre convogliate in modo sicuro al reticolo idrografico naturale; 
  33. in riferimento all’inquinamento acustico atteso, al fine della migliore sostenibilità del progetto visto che il funzionamento dell’impianto avviene attraverso l’utilizzo di turbine nell’arco delle 24 ore, il locale tecnico della centrale dovrà essere dotato di sistemi di insonorizzazione delle emissioni rumorose; 
  34. le attività di cantiere non potranno essere svolte nel periodo primaverile di nidificazione dell’avifauna locale, inoltre, ai sensi della “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” approvata con delibera di Giunta n. 3939 del 6 settembre 1994, i tagli di vegetazione in alveo dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale escludendo tassativamente il periodo marzo-giugno; 
  35. al fine di compensare l’inevitabile disturbo alla fauna locale, la Società proponente dovrà provvedere all’installazione di n. 40 cavità artificiali per uccelli e chirotteri di dimensioni e materiale idonei; 
  36. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, si reputa necessario impartire le seguenti prescrizioni:
    • bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
    • realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
    • asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;
    • utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
    • delimitazione e copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
    • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
    • obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
    • utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori; 
  37. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessato. A tale scopo dovrà essere inviata all’ARPA territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli eventuali additivi utilizzati, per l’approvazione dell’uso; 
  38. la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle ghiaie presenti all’interno dell’alveo demaniale, dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti ed in ogni caso i materiali dovranno rimanere all’interno delle pertinenze demaniali; 
  39. le scarpate che si andranno ad intaccare vengano riprofilate secondo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, in modo da evitare fenomeni di instabilità nelle zone a monte e a valle delle stesse e da non creare rotolamento di materiale, ovvero se ne garantisca la stabilità mediante l’esecuzione di idonee opere di contenimento; 
  40. il taglio e lo sfrondamento delle piante sia limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere avendo cura di rimuovere prontamente le ramaglie tagliate e conferirle in impianto di recupero o qualora non possibile, in discarica autorizzata; 
  41. sia eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un’idonea regimazione idrica superficiale in tutta l’area interessata dai lavori, da collegarsi alla rete dì scolo naturale esistente; 
  42. a lavori ultimati venga prontamente eseguito l’inerbimento di tutta l’area interessata dagli interventi; 
  43. qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilita dei luoghi; 
  44. tutti i movimenti di terreno vengano eseguiti in periodo stagionale favorevole; 

c) di dare atto che i pareri di Provincia e Comune sulla compatibilità ambientale del progetto, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005 del Comune di Mercato Saraceno è stata acquisita con nota prot. PG/2013/150646 del 20/6/2013 e costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

e) di dare atto che con nota prot. PG/2013/150646 del 20/6/2013 è pervenuto il permesso a costruire del Comune di Mercato Saraceno ai sensi della L.R. 31/2002) che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

f) di dare atto che in data 15/11/2010 è stato trasmesso il parere della Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici per il progetto idroelettrico “TAIBO” della ditta Energia Idroelettrica Gigante s.r.l. srl, acquisito al prot. PG/2010/0288347 del 19/11/2010, favorevole con le seguenti prescrizioni: “al fine di un maggiore inserimento dell’edificio fuori terra della centrale idroelettrica le superfici esterne e i materiali (parti metalliche, vetroresina etc) abbiano una finitura opaca”; 

g) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il Parere di compatibilità paesaggistica espresso ai sensi dell’art. 146 Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 della Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

h) di dare atto che in data 16/11/2010 è stato trasmesso il parere della Soprintendenza beni Archeologici dell’Emilia-Romagna per il progetto idroelettrico “TAIBO” della ditta Energia Idroelettrica Gigante s.r.l. srl, acquisito al prot. PG/2010/0288816 del 19/11/2010, favorevole con prescrizioni; 

i) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il nulla osta archeologico della Soprintendenza beni Archeologici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

j) di dare atto che in data 14/01/2013 è stato trasmesso il parere positivo con prescrizioni di Romagna Acque – Società delle Fonti, acquisito da Questa Regione con nota prot. PG/2013 n. 10944 del 15/01/2013; 

k) di dare atto che la Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, con nota prot. 11803 del 20/11/2012 ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni; 

l) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce l’Autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (RDL 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 21 aprile 1999, n. 3; delibera di Giunta regionale n. 1117/2000) della Comunità Montana dell’Appennino Cesenate non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

m) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41; della LR 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico Bacino Romagna con Determinazione n. 6687 del 10/06/2013, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

n) di dare atto che il parere favorevole inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Forlì - Cesena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

o) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

p) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di ARPA non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

q) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

r) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Mercato Saraceno, qualora il Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 

s) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Mercato Saraceno, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Forlì - Cesena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

t) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Mercato Saraceno, espresso ai sensi di legge da ARPA, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

u) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

v) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26 verrà rilasciata dal Comune di Mercato Saraceno all’interno dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 di competenza della Provincia di Forlì - Cesena in seguito all’emanazione del presente atto; 

w) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 186 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Provincia di Forlì - Cesena, autorità competente allo svolgimento della procedura di Autorizzazione Unica, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

x) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

y) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Ravenna successivamente all’emanazione del presente atto; 

z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, alla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, ad ARPA - Servizio Territoriale di Cesena, ad A.U.S.L. di Cesena, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, all’Autorità di Bacino Regionali Romagnoli, a Telecom Italia Spa, all’Agenzia del Demanio, a SNAM Rete Gas Spa, ad ANAS, a Romagna Acque e alla ditta Energia Idroelettrica Gigante S.r.l.; 

aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque); 

bb) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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