n.129 del 15.05.2013 (Parte Seconda)

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Benefici normativi previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/01 - Modalità attuative per la liquidazione delle richieste di rimborso limitatamente ad attività ed interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art.1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) N. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione” individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale di protezione civile;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di assistenza alla popolazione, gravano sul fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

VISTA la propria ordinanza n.46 del 9 aprile 2013 “ Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 maggio 2013” con la quale è disposto:

- al punto 1 di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013 rideterminati in complessivi € 85.234.886,00, di cui complessivi € 5.500.000,00 per la liquidazione degli oneri derivanti dall’impiego del Volontariato di Protezione Civile, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante dell’ordinanza, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, al punto 13 - voce di spesa “Colonne mobili regionali e nazionali del Volontariato artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, compresi oneri assicurativi”;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/TEREM/53353 del 25 luglio 2012 sono state predisposte, in occasione dell’evento in oggetto, modalità attuative specifiche della direttiva DPC/VRE/54056 del 26 novembre 2004 per la gestione delle richieste di rimborso ex artt. 9 e 10, D.P.R. 194/01;

- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/TEREM/53956 del 27 luglio 2012, è stato individuato il 29 luglio 2012 quale data di passaggio di consegne fra la struttura Di.Coma.C. e lo scrivente Commissario, con riferimento all’autorizzazione ed applicazione dei benefici normativi in oggetto;

- detta nota, fra l’altro, disponeva il rinvio a successivi accordi tecnici per la liquidazione degli oneri relativi ad attività ed interventi di Volontariato posti in essere a partire dal 30 luglio 2012 a valersi sulle risorse accantonate da codesto Commissario;

RILEVATO CHE fermi restando in ogni caso i principi generali fissati per la gestione delle richieste di rimborso e quelli esplicati in particolare nella citata DPC/TEREM/53353 del 25 luglio 2012, risulta necessario, per quanto riguarda le attività e gli interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012, definire gli accordi e la procedura per la liquidazione dei rimborsi a valere sul fondo appositamente accantonato dallo scrivente Commissario;

PRESO ATTO dell’avvenuta condivisione con il Dipartimento di Protezione Civile (DPC/TEREM/20386 del 3/4/2013) della procedura da adottarsi;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

DISPONE

per quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente richiamato,

- di stabilire le seguenti procedure per la gestione e liquidazione delle richieste di rimborso ex artt. 9 e 10, D.P.R. 194/01 limitatamente agli interventi effettuati in occasione del’emergenza connessa agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed esclusivamente per le attività ed interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012:

COLONNA MOBILE della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna, tramite l’Agenzia di Protezione Civile, provvede all’analisi delle richieste secondo le procedure vigenti e trasmette al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il risultato dell’istruttoria; il Dipartimento provvederà alla validazione delle richieste e trasmetterà l’istanza di rimborso validata allo scrivente Commissario che provvederà alla liquidazione diretta dei datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e delle organizzazioni (rimborsi ex art 10), sulla base dei dati e degli estremi bancari resi in istruttoria.

COLONNE MOBILI delle ALTRE REGIONI e CROCE ROSSA ITALIANA

Le Regioni, Le Province autonome e Croce Rossa Italiana provvedono all’analisi delle richieste secondo le procedure vigenti e trasmettono al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il risultato dell’istruttoria. Il Dipartimento provvederà alla validazione delle richieste e trasmetterà l’istanza di rimborso allo scrivente Commissario che provvederà al trasferimento delle somme necessarie all’Ente che ha effettuato l’istruttoria; quest’ultimo procederà alle liquidazioni delle somme ai datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e alle organizzazioni (rimborsi ex art 10).

COLONNE MOBILI NAZIONALI delle Organizzazioni attivate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Per le richieste di rimborso provenienti dalle Colonne Mobili Nazionali delle organizzazioni attivate dal Dipartimento Nazionale, questo provvede all’analisi delle richieste e trasmette l’esito dell’istruttoria allo scrivente Commissario che provvederà alla liquidazione diretta dei datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e delle organizzazioni (rimborsi ex art 10), sulla base dei dati e degli estremi bancari segnalati dal Dipartimento.

- di stabilire che gli oneri finanziari necessari per la liquidazione delle richieste approvate tramite le procedure sopra determinate dovranno gravare sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, come quantificato al punto 13 dell’Allegato 1, parte integrante della richiamata ODC n. 46 del 9 aprile 2013, o come diversamente e successivamente rimodulato ed integrato.

- di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 8 maggio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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