n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Schema di Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 2, comma 186-bis;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

Premesso che:

- con la L.R. 23/11 la Regione Emilia-Romagna ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali, e in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, abrogando in parte le precedenti leggi regionali 25/99 e 10/08;

-la medesima legge ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al DLgs 152/06;

-in riferimento all’ambito territoriale ottimale, corrispondente all’intero territorio regionale, l’Agenzia a far data dal 1/1/2012 è subentrata nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/08, che dalla medesima data sono soppresse in attuazione dell’art. 2, comma 186-bis, della Legge 191/09 e poste in liquidazione;

- la L.R. 23/11 prevede che l’Agenzia opera su due livelli, cui competono distinte funzioni di governo: le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio d’ambito con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, mentre le funzioni di secondo livello sono esercitate dai Consigli locali con riferimento, in sede di prima applicazione della legge, ai territori provinciali;

- con decreto n. 251 del 30/12/2011, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Direttore generale all’Ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione quale soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui alla L.R. 10/08, il quale fino alla nomina del Presidente dell’Agenzia ha la legale rappresentanza dell’ente, e fino alla nomina del Direttore ne cura la gestione ordinaria;

Dato atto che ai fini dell’attivazione e della completa operatività dell’Agenzia, nel rispetto dell’art. 19, commi 2 e 8, della L.R. 23/11, la Regione:

  • convoca i Consigli locali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale;
  • successivamente alla nomina, da parte dei Consigli locali, dei componenti del Consiglio d’ambito, convoca questi ultimi per la seduta di insediamento;
  • predispone uno schema di statuto dell’Agenzia;

Richiamato l’art. 19, comma 2, della L.R. 23/11, il quale prevede che entro i 60 giorni successivi al proprio insediamento il Consiglio d’ambito approva lo statuto dell’Agenzia e il bilancio d’esercizio;

Ritenuto quindi di approvare, nel rispetto dell’art. 19 della L.R. 23/11, l’allegato schema di statuto dell’Agenzia, nel quale sono indicati i contenuti essenziali delle regole di organizzazione e funzionamento dell’ente, che costituiscono diretta attuazione delle previsioni contenute nella medesima legge regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze. Europa. Cooperazione col sistema delle autonomie. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23/11, l’allegato I “Schema di statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”, parte integrante del presente atto, nel quale sono indicati i contenuti essenziali delle regole di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia che costituiscono diretta attuazione delle previsioni contenute nella medesima legge regionale;

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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