n.362 del 06.12.2013 (Parte Seconda)

Palestre Scolastiche Temporanee: lavori complementari nel lotto 20, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”.

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Visti i Decreti del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”.

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico.

Visto l’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti.

Visto il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c), con il quale, per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, vengono derogate, tra le altre, anche alcune disposizioni di cui al DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 tra le quali l’articolo 57;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con l’ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 si è stabilito di attuare una serie di interventi tra cui la costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non potevano essere riparate e riattivate entro il settembre 2012;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 80 del 22/11/2012, come rettificata con ordinanza n. 84 del 5/12/2012, che ha approvato la localizzazione delle aree per la realizzazione delle PST, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, dando atto che l’approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

- n. 84 del 5/12/2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l’avvio della gara per la realizzazione delle palestre scolastiche temporanee (PST), articolata in 24 lotti, dando atto che la spesa complessiva è pari ad Euro 27.533.775,24;

Dato atto:

- che con ordinanza n. 13 del 25/7/2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell’anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che con decreto n. 35 del 23/8/2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall’ordinanza n. 13 del 25/7/2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;

- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole approvato con l’ordinanza n. 13/2012, prevedendo un ulteriore finanziamento di Euro 29.000.000 per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica, anche con le attività fisiche, ed inoltre per contributi ai comuni per il ripristino delle strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai comuni, fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;

- che con ordinanza n. 17 del 18/2/2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;

- che con ordinanza n. 68 del 7/6/2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;

- che con ordinanza n. 104 del 12/9/2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000, che prevede in particolare, al punto 1) lettera “f)” per la “Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici”, un costo stimato di Euro 37.000.000,00.

- che l’importo complessivo di Euro 250.600.000,00 dell’ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74.

Dato inoltre atto:

- che per l’affidamento dei lotti delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che con decreto n. 129 del 22/2/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di tutti i lotti, a eccezione del Lotto n. 24, per il quale non è stato possibile procedere all’aggiudicazione ed è stato stabilito di procedere ad ulteriore gara;

- che con decreto n. 759 del 12.08.2013, è stato approvato il progetto esecutivo PST lotto 20 redatto dalla Ditta Dall’Aglio Amos & C. S.r.l. a cui contestualmente è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione della fondazione-massetto per la posa della pavimentazione per la tensostruttura della palestra che doveva essere realizzata dal Comune con propria procedura amministrativa, mentre erano da realizzare nell’ambito dell’appalto anche gli spogliatoi ed i servizi connessi, collegati alla palestra;

- che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata dal Presidente Giancarlo Abete, con sede in via Gregorio Allegri n.14, 00198 Roma - ha erogato al Comune di San Possidonio un contributo di € 270.000,00 per il completamento della nuova palestra Lotto 20;

Preso atto :

- che nel corso dell’esecuzione degli interventi per la realizzazione delle palestre scolastiche temporanee (PST), in sostituzione delle palestre ed impianti che non potevano essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014, sono emerse ulteriori esigenze che sono state segnalate dai dirigenti scolastici, dai Sindaci dei Comuni e dalle Associazioni e Federazioni sportive; 

- che in data 31/5/2013, con e-mail protocollo CR.2013.0011024 del 3/6/2013, il Comune di San Possidonio ha richiesto alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di accertare la possibilità di farsi carico della progettazione, affidamento lavori ed esecuzione delle opere complementari già previste a carico del Comune, necessarie al completamento della PST 20 (struttura, impianti, sistemazione aree cortilive, opere urbanizzazione esterne al lotto), segnalando che dette opere complementari sarebbero state finanziate, in parte, dallo stesso Comune di San Possidonio;

- che il Comune anche grazie al contributo ricevuto dalla F.I.G.C., aveva una disponibilità finanziaria per il completamento della palestra pari a €. 270.000,00;

- che si è ritenuto opportuno riassumere la realizzazione dell’intera palestra al fine di consentirne il coordinamento e la conclusione dei lavori in tempi stretti per permettere l’utilizzo agli studenti, affidando la totale realizzazione della palestra di San Possidonio alla ditta aggiudicataria, comprensiva delle opere di completamento, ai sensi del comma 5 dell’articolo 57 del decreto legislativo 163/2006 e smi;

- che la decisione di riassumere l’esecuzione dei lavori tiene anche conto del difficile coordinamento in materia di sicurezza di due imprese che avrebbero dovuto lavorare quasi contemporaneamente e dell’esigenza di assicurare l’unitarietà di progetto stante l’opera da costruire;

Visto:

- il decreto del Commissario Delegato n. 683 del 29 luglio 2013, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Commissario stesso ed il Comune di San Possidonio, per la progettazione e completa realizzazione della palestra scolastica temporanea Lotto 20 nel comune di San Possidonio;

- che in data 13/8/2013 con protocollo RPI.2013.0000678, è stata stipulata apposita Convenzione tra il Commissario Delegato ed il Sindaco di San Possidonio, inerente la progettazione ed intera realizzazione della PST Lotto 20, comprensiva delle opere di completamento poste inizialmente a carico dell’Ente Civico, da affidare all’impresa Dall’Aglio attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5 del 163/2006, nella quale si è preso atto che tutti gli oneri finanziari per la progettazione e realizzazione della palestra scolastica temporanea sono a carico del Commissario Delegato, e si è stabilito che il Comune provvederà a co-finanziare l’opera versando la somma pari ad € 270.000,00, sulla contabilità speciale del Commissario Delegato, quale cofinanziamento per la realizzazione della palestra;

- che l’importo contrattuale della PST 20 da € 489.266,99 per effetto delle opere di completamento aumenta di € 749.575,41, ed è pertanto elevato a € 1.238.842,40, riferiti ai soli lavori, ed il finanziamento della maggiore spesa è assicurato per € 479.575,41 nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012 e per € 270.000,00 a carico del Comune di San Possidonio che provvederà al versamento di tale somma sulla contabilità speciale 5699, intestata al Commissario Delegato, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna; 

- che i maggiori oneri determinati dalle opere di completamento delle PST Lotto 20 trovano copertura all’interno del quadro tecnico economico risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 104 del 12/9/2013 e dalla quota a carico del Comune di San Possidonio. 

Atteso che i lavori complementari per il lotto 20 sopra richiamatorisultano complessi, di maggiore rilevanza e di importo economico consistente, ancorchè strettamente connessi a quelli già realizzati ma che superano il 50% dell’importo contrattuale originario, anche in ragione del co-finanziamento giunto dall’Amministrazione Comunale di riferimento;

Visto l’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che risulta tra quelli per i quali la DCM del 4/7/2012 ha previsto la possibile deroga e che il medesimo articolo risulta ricompreso tra quelli di cui il Commissario Delegato si è avvalso per la realizzazione dei lavori complementari al contratto principale per altri lotti delle PST;

Evidenziato che nel definire gli aspetti progettuali e realizzativi per il completamento del lotto 20 delle Palestre Scolastiche Temporanee è necessario verificare la sussistenza dei seguenti presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che i lavori complementari:

  • non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;
  • sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, sopravvenute dopo l’affidamento delle opere e durante la loro esecuzione e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;
  • sono strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all’attività didattico/sportiva e complementare;
  • sono stati realizzati e da realizzare nei termini concordati con le Amministrazioni utilizzatrici, secondo le stesse modalità e tempistiche del progetto originario.

Preso atto che per quanto riguarda il lotto 20 delle Palestre Scolastiche Temporanee si ritiene di applicare la deroga all’articolo, comma 5, lett. a), DLgs 163/2006 per dare piena attuazione alla convenzione tra il Commissario delegato ed al Sindaco di san Possidonio stipulata il 13 agosto 2013, a cui si fa espresso riferimento;

Rilevato, altresì, che in ogni caso l’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) è subordinato al miglioramento del ribasso rispetto a quanto offerto da ciascun operatore economico aggiudicatario in fase di gara;

Ritenuto che l’urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento della Palestra Scolastica Temporanea del Lotto 20 di San Possidonio (MO), con l’esecuzione degli interventi in precedenza richiamati, sia tale da rendere opportuna e necessaria l’applicazione della deroga alle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per quanto attiene alla percentuale di lavori che costituisce il limite entro cui è possibile fare ricorso a tale fattispecie;

Dato atto che con ordinanza n. 104 del 12/9/2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con la quale sono state implementate le risorse per la “Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici”, prevedendo anche la realizzazione degli ulteriori interventi previsti per i completamenti, per un costo stimato complessivo di Euro 37.000.000,00; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

dispone:  

1) la deroga alla disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. a.2), del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non debba superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, come espressamente previsto dalla DCM del 4/7/2012, al fine di poter realizzare il completamento della palestra scolastica temporanea di San Possidonio lotto n. 20 delle PST, per le ragioni descritte nelle premesse, in tempo utile per l’utilizzo nell’anno scolastico in corso; 

2) di dare atto che la spesa complessiva, a carico del Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di completamento della PST lotto n. 20 del comune di San Possidonio di cui al punto 1), stimata in circa € 1.620.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. 6/6/2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto nell’ordinanza n. 84 del 5/12/2012 ed al punto 1) lettera “f” dell’ordinanza n. 104/2013. 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 5 Dicembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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