n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)

DGR n. 977/2019 autotutela in parte qua Novartis

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

la propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza territoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF: tra i farmaci antiVEGF per uso intravitreale, in generale favorire l’utilizzo dei farmaci che a parità di efficacia e sicurezza presentano il minor costo per terapia. Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

Dichiarato

che la volontà regionale non era quella di prevedere per determinate patologie l’utilizzo di un solo medicinale (bevacizumab);

Visto

-che per ottenere l’annullamento in parte qua della suddetta DGR 977/2019 Novartis Farma S.p.A. ha presentato ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 5/11/2019, trasposto su istanza della Regione al TAR Emilia-Romagna Bologna ed ivi pendente Sez. II r.g. n. 966/2019;

-che il suddetto ricorso premette: “Qui basti subito osservare che essa –delibera n.d.r.-, dopo una condivisibile raccomandazione all’uso di medicinali meno costosi a parità di efficacia e sicurezza, esprime un imperativo categorico ed assoluto: “Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”. Il che significa che per determinate patologie deve essere utilizzato esclusivamente (100% dei casi) un solo medicinale (bevacizumab)”;

Considerato

che la formulazione alla lettera della delibera, estrapolata dal complesso contesto degli atti regionali che governano l’uso dei farmaci anti-VEGF, si presta ad una interpretazione sbagliata, così da far apparire fondato l’incipit stesso del ricorso: “MOTIVI I. Nullità assoluta dei provvedimenti impugnati per difetto di attribuzione con riferimento all’art. 117 Cost. anche in relazione allo Statuto di autonomia della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13/2005, art. 28, 49, e 56)” adducendo il ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 21 septies L. n. 241/1990;

Considerato

che è pubblico interesse della Regione Emilia-Romagna fare ogni chiarezza sul punto, eliminare ogni possibile equivoco ed evitare con certezza e da subito effetti presenti e futuri che dalla lettura della delibera potessero derivare;

Richiamato

l’art. 3 della Legge n. 444/1994, “Proroga degli organi - Regime degli atti”, ed in particolare il comma 2 che stabilisce che “nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”;

Ritenuto

necessario, pur nell’attuale assetto istituzionale, caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, assumere il presente provvedimento, che, alla luce del ricorso presentato assume carattere di urgenza e indifferibilità in considerazione della necessità di fornire indicazioni di corretta interpretazione a valere sia in termini applicativi sia in termini valutativi circa l’obiettivo sull’uso intra vitreale dei farmaci inibitori del fattore di crescita dell’endotelio endovascolare nelle patologie degenerative retiniche, denominati “Farmaci anti VEGF”;

Visti

gli articoli 21 septies, 21 octies comma 1 e 21 nonies comma 1 L. 241/1990 ss.mm., per le ragioni su esposte

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati,

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

 delibera:

1) di annullare d’ufficio la DGR n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza territoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF” per quanto riguarda la frase “…Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”; 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all’immediata comunicazione della presente Deliberazione:

- alle Direzioni aziendali e ai Commissari di cui alla DGR n. 2098/2019

 - a tutte le parti del procedimento giurisdizionale attualmente pendente al TAR Emilia-Romagna Sez. II R.G. n.966/2019;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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