n. 8 del 19.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Titolo III, procedura di verifica di assoggettabilità (screening)

L’Autorità competente, Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto: impianto di depurazione chimico-fisico e biologico per i bottini derivanti dall’attività di spurgo, con scarico in pubblica fognatura sito in Via Ramazzini.

Il progetto è presentato dalla Società Faenza Spurghi Srl.

Il progetto è localizzato in Via Ramazzini in comune di Faenza.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) dei seguenti comuni: Faenza e delle seguenti province: Ravenna.

Ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta provinciale n. 603 del 20/12/2010 ha assunto la seguente decisione:

1. di assumere la decisione di non assoggettare il progetto di Faenza Spurghi per il progetto di impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (operazioni D8-D9) di rifiuti speciali non pericolosi in Via Ramazzini, in comune di Faenza ad ulteriore procedura di Valutazione d’impatto ambientale prevista dalla Legge regionale 9/99, modificata con L.R. 35/00 e dal decreto legislativo 152/06 come modificato con decreto legislativo 4/08, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) il progetto deve rispettare le prescrizioni generali di cui al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Comparto Convertite - 2° stralcio esecutivo, approvato con atto del Consiglio comunale n. 7662/484 del 29 dicembre 1999 e sue varianti, per quanto riguarda indici, materiali, tipologia dei fabbricati, recinzioni, ecc... Inoltre deve essere rappresentata nel dettaglio, sia progettualmente che funzionalmente, l’area esterna dedicata alla laminazione;

b) deve essere previsto un monitoraggio ante e post operam a supporto e verifica delle previsioni modellistiche effettuate in merito all’impatto odorigeno dell’attività; l’esito di tale monitoraggio, per il quale si ritiene utile utilizzare come riferimento le Linee guida redatte dalla Regione Lombardia, dovrà eventualmente individuare idonei sistemi di captazione ed abbattimento aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli già previsti dall’azienda;

c) la sezione di trattamento biologico deve essere idoneamente confinata;

d) deve essere progettata idonea barriera estesa su tutto il perimetro dell’impianto, possibilmente realizzata con essenze arboree ed arbustive sempreverdi;

e) per il contenimento dell’impatto odorigeno i contenitori pieni dei rifiuti prodotti dall’operazione di strigliatura ed i contenitori pieni di fango ispessito dovranno essere stoccati all’interno dei fabbricati prima del loro smaltimento;

f) i portoni di entrambi i fabbricati, durante la normale fase di lavorazione dovranno essere mantenuti sempre chiusi, mentre potranno essere aperti per le operazioni di manutenzione;

g) le sorgenti sonore significative quali la centrifuga fanghi, la linea di grigliatura/dissabbiatura e l’estrattore, devono essere attivate solo in tempo di riferimento diurno;

h) i macchinari rumorosi, come descritto in relazione devono essere collocati in locale tecnico opportunamente insonorizzato sul lato sud, in direzione dei ricettori, con idoneo materiale fonoisolante; le finestre e portoni dovranno essere mantenuti chiusi;

i) le attività di cantiere relative alla fase di realizzazione del progetto devono rispettare i contenuti della delibera della Giunta regionale 45/02 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico in attuazione dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e in particolare: le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale così come recepite dalla legislazione italiana; all’interno del cantiere dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, sia con l’impiego delle più idonee attrezzature, sia tramite idonea organizzazione dell’attività, al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno; l’attività del cantiere dovrà essere svolta nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20;

2. di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in Euro 140,00 ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238 (capitolo di entrata 32655).

Si ricorda che l’esito positivo della procedura di verifica (screening) non comprende e sostituisce le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

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