n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, per la realizzazione di opere di sistemazione esterna nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso commerciale previa demolizione di edifici esistenti, in comune di Reggio Emilia, Via Regina Elena nn.ri 13 e 15 (fg. 110 mapp. 100 del CT/CF) lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento per la realizzazione di opere di sistemazione esterna nell’ambito dell’intervento per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso commerciale previa demolizione di edifici esistenti, in comune di Reggio Emilia (RE), Via Regina Elena nn.ri 13 e 15 (foglio n. 110, mapp. 100 del CT/CF), presentato da Manifatture del Nord S.r.l. unipersonale, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati alla domanda e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni;

a) lungo il tracciato ferroviario, la piantumazione di alberi ed arbusti, dovrà essere effettuata alla distanza prevista dall'art. 52 del D.P.R. 753/1980;

b) ai sensi dell'art. 39 del suddetto decreto, l'illuminazione dell'area dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sotto indicata; “ E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’Allegato A - parte seconda- della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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