n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 11/1993 Art. 13 - Inserimento del Pesce gatto africano (Clarias gariepinus) nell'elenco delle specie ammesse per la pesca a pagamento. Integrazione della deliberazione n. 5463/1993

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 13 il quale dispone che la Giunta, nell'ambito della politica di tutela della fauna ittica, determina le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento;

Vista la propria deliberazione n. 5463 del 9 settembre 1993, e successiva integrazione, con la quale sono state definite le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l’allevamento;

Preso atto delle istanze pervenute da:

  • Circolo Arci-Pesca “Lago Veleno” (prot. n. PG/2011/0271579 del 9 settembre 2011),
  • Confcommercio Ascom Modena (prot. PG/2011/0255861 del 20 ottobre 2011),
  • Comitato Provinciale ARCI Modena (prot. n. PG/2011/0291855 del 30 novembre 2011),
  • Provincia di Modena (prot. n. PG/2011/294130 del 2 dicembre 2011),
  • Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “Lago Corallo” (prot. n. PG/2011/0300236 del 12 dicembre 2011),

trattenute agli atti del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali, con le quali è stato richiesto di includere - tra le specie ittiche di cui è consentita l’immissione per la pesca a pagamento - alcune specie alloctone, tra le quali la specie Pesce gatto africano (Clarias Gariepinus);

Considerato che:

  • i pescatori sportivi hanno mostrato un crescente interesse per la pesca della suddetta specie per le modalità connesse alla cattura;
  • la specie Pesce gatto africano è già presente nei laghi di pesca sportiva di diverse regioni italiane, tra le quali il Veneto, la Lombardia, la Toscana, il Piemonte e le Marche, confinanti con l’Emilia-Romagna;

Dato atto del parere espresso dalla Commissione Ittica Regionale nella riunione tenutasi in data 28 ottobre 2011;

Preso atto, inoltre, della relazione del Professore Paolo Melotti - Ordinario di Acquacoltura c/o l’Università degli Studi di Bologna (acquisita agli atti in data 17 aprile 2012 al prot. n. PG/2012/96153) nella quale, tra l’altro, si evidenzia:

  • che la riproduzione della specie Pesce gatto africano può avvenire solo in ambienti termoregolati a temperature costanti di 28-30 °C e che i soggetti devono essere sottoposti a trattamenti ormonali a base di gonadotropine corioniche;
  • che le esigenze termiche della specie ittica in questione impediscono la colonizzazione dei corpi idrici naturali presenti nelle zone temperate e nelle zone temperate-calde;
  • che pertanto non sussistono motivi di ordine ecologico o biologico tali da impedire l’introduzione della specie nell’ambito dell’attività di pesca a pagamento in quanto tale introduzione non comporta rischi né per l’ambiente né per le popolazioni ittiche autoctone insediate nei corpi idrici naturali;

Ritenuto - stante le motivazioni sopra illustrate ed al fine di ampliare il novero delle specie oggetto di pesca a pagamento offrendo nuove opportunità di sviluppo economico per gli operatori regionali del settore - di integrare il dispositivo della citata deliberazione 5463/93, inserendo alla fine dell’elenco “3 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento” la seguente previsione:

“4 - Specie ittiche di cui è consentita l’immissione esclusivamente a scopo di pesca a pagamento: Pesce gatto africano (Clarias gariepinus).”;

Dato atto che l’immissione della specie di cui alla presente deliberazione dovrà essere autorizzata dal Comune territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto dalla citata L.R. n. 11/1993 ed in particolare dal comma 3 dell’art. 24, il quale espressamente prevede che siano, tra l’altro, stabiliti:

  • le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’Unità sanitaria locale territorialmente competente;
  • gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
  • le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
  • il divieto di asportazione del pesce in vivo;

Dato atto, inoltre, che rimane confermato quant’altro stabilito nella predetta deliberazione 5463/93;

Dato atto, infine, che sono ancora in corso le necessarie valutazioni tecniche circa le ulteriori specie per le quali è stato richiesto l’inserimento negli elenchi regionali relativamente all’immissione a scopo di pesca a pagamento e/o allevamento;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto dell’allegato parere;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il dispositivo della deliberazione 5463/93 inserendo alla fine dell’elenco «3 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento» la seguente previsione:

«4 - Specie ittiche di cui è consentita esclusivamente l’immissione a scopo di pesca a pagamento: Pesce gatto africano (Clarias gariepinus).»;

b) di dare atto che i soggetti interessati dal presente provvedimento sono tenuti all'osservanza di quanto sarà stabilito nella relativa autorizzazione comunale, con particolare riferimento:

  • alle condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’Unità sanitaria locale territorialmente competente;
  • agli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
  • alle forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
  • al divieto di asportazione del pesce in vivo;

c) di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione 5463/93;

d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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