n.324 del 16.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Adeguamento del Fondo Foncooper di cui all'attività 3.5 del Programma regionale attività produttive 2012 - 2015 a nuove norme comunitarie - Estensione al settore agricolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 27 febbraio 1985, n 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I;

- l’art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 10/06/2002 recante “Programma triennale per attività produttive industria 1999-2001 attuazione az.c misura 2.2 e approvazione della convenzione di subentro della Regione Emilia-Romagna nella convenzione tra il Ministero dell’Industria e Coopcredito s.p.a. per la gestione del Fondo Foncooper di cui alla Legge 49/85”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo 2004 recante “Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005. Attuazione della Azione C della Mis. 2.2 Fondo Foncooper. Conferma degli accordi in essere con il Soggetto Gestore e trasferimento risorse finanziarie. Assunzione Impegno di spesa”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 04 giugno 2007 recante “Adeguamento del Fondo Foncooper di cui alla Misura 2.2 Azione C del programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie”;

- l’art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 in cui è stabilito che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo Programma da parte dell’Assemblea Legislativa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2157 del 27 dicembre 2007 recante “Affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 4, punto 8, della convenzione per il servizio di tesoreria regionale della gestione del Fondo Foncooper di cui al Titolo I della Legge n. 49/85”;

- la Convenzione non onerosa tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca SpA, mandataria dell’associazione temporanea di imprese per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Emilia–Romagna, per la gestione del fondo Foncooper ex titolo I° della legge 27 febbraio 1985, n. 49, così come modificata ed integrata dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, misura 2.2 azione c del programma triennale per le attività produttive 2003 – 2005, sottoscritta il 29 febbraio 2008;

- la deliberazione della Giunta regionale n.480 del 20 aprile 2009 di “Adeguamento del fondo Foncooper di cui alla misura 2.2 azione C del programma triennale per le attività produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie”;

- la successiva deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.83 del 25 luglio 2012 con la quale l’Assemblea legislativa ha approvato il Programma Regionale Attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell’art. 54 della L.R. n.3/2013, in particolare l’Attività 3.5 “Sviluppo del fondo rotativo destinato al credito agevolato per le imprese cooperative”, oggi pienamente operativo;

- il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 1/7/2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Emilia-Romagna, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria;

- il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 1/7/2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Emilia-Romagna, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 23/4/2015 recante “Adeguamento del Fondo Foncooper di cui all'attività 3.5 del programma regionale attività produttive 2012 - 2015 a nuove norme comunitarie”;

Dato atto:

- che con DGR 2157 del 27/12/2007 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di percorrere la possibilità, riconosciuta dall’art. 14, comma 4, punto 8, della sopra citata convenzione per il Servizio di Tesoreria, di avvalersi - senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione regionale - per l’attività di gestione del Fondo in oggetto, della ATI composta da Unicredit Banca SpA, in qualità di capogruppo mandataria, e da Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.c.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. e da Unicredit Banca d’Impresa SpA, mandanti, cui è affidato il Servizio di Tesoreria regionale;

Considerati:

- le competenze regionali delegate dal D.Lgs. 112/98, nonché la competenza esclusiva in tema di politica industriale della Regione Emilia-Romagna data dall’applicazione della riforma costituzionale del Titolo V, in particolare l’art. 117 della Costituzione, Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

- il quadro profondamente mutato in seguito alla crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni che, nonostante il recente aumento della liquidità a disposizione delle banche per l’erogazione dei finanziamenti alle imprese, ha impresso una maggiore selettività nella concessione di tali finanziamenti a causa delle ripercussioni che la crisi ha portato sulla redditività attuale e prospettica delle imprese stesse;

- l’opportunità di rivedere i criteri di utilizzo dei fondi alla luce del mutato quadro normativo e alla volontà di far aderire lo strumento in questione alle esigenze espresse dal mondo cooperativo, in particolare attraverso l’estensione dei benefici del Fondo anche alle cooperative del settore agricolo primario;

Ritenuto opportuno:

- estendere l’ambito di applicazione del Fondo Foncooper alle imprese attive nel settore agricolo, in particolare alle imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli tramite l'attivazione di un nuovo regime di aiuti di stato ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

- procedere successivamente ad aggiornare i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, per renderli coerenti al mutato contesto normativo e maggiormente efficaci rispetto alle mutate esigenze del mondo produttivo cooperativo, nonchè di renderli conformi anche a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 702/2014;

Considerato inoltre:

- che il Foncooper è stato dotato di autonoma soggettività giuridica, in base ad un'interpretazione dell'art. 39 della L. 342/2000, sul presupposto che lo stesso, nello stabilire che i fondi pubblici di agevolazione devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'ex art.88 (ora 74), I comma del TUIR, avesse anche voluto riconoscere ai fondi autonomia soggettiva ai fini tributari;

- che in risposta a specifica istanza di interpello, la Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso - con Risoluzione n. 139/E del 28/09/2001, in merito al disposto dell’art. 39 della Legge 342/2000, ha precisato che il legislatore “non ha inteso aggiungere all’elencazione dei soggetti contenuta nell’art. 88, comma 1, del TUIR, un’altra categoria di soggetti, quali i fondi pubblici di agevolazione, ma ha voluto stabilire, in sostanza, un rapporto di immedesimazione tra i vari fondi ed i soggetti elencati nell’art. 74 comma 1, del TUIR. Pertanto, nella fattispecie in esame i fondi a gestione separata istituiti con Leggi regionali della Regione… non hanno autonoma soggettività tributaria rispetto alla Regione medesima”;

- che gli stessi concetti espressi dall’Agenzia con la citata risoluzione 139/E del 28/9/2001, sono stati ribaditi nella Risoluzione n. 196/E del 28/11/2001, della medesima Agenzia;

- che la titolarità di soggettività fiscale e giuridica autonoma del soggetto Foncooper Emilia-Romagna derivato dalla regionalizzazione dell’omologo soggetto nazionale da una interpretazione di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 49/85, coerentemente a quanto disposto dall’art. 47 c 2 del d.lgs.385/1993, trovava ragione nella previsione di autonomia del comitato di gestione del fondo;

- che la conservazione di quel modello organizzativo si ritiene oggi ridondante, alla luce delle competenze acquisite e dell’assetto organizzativo adottato ai sensi dell’art. 5 della Convenzione tra Unicredit e Regione Emilia-Romagna il 29 febbraio 2008, che prevede l’istituzione di un Comitato di gestione al quale è delegata la gestione del Fondo stesso, salvaguardandone l’aspetto dell’autonomia gestionale;

- la necessità di ricercare attraverso le possibili forme di semplificazione di recuperare efficienza nella gestione di tutti gli strumenti in capo alla Regione, compreso il Fondo Foncooper;

- che la posizione fiscale non risulta consona alle esigenze organizzative del fondo e che, in considerazione del fatto che non è da ritenere obbligatoria, come chiarito dalle richiamate risoluzioni dell'Agenzia dell'entrate, è opportuno procedere con l'adozione degli atti necessari per la sua cessazione;

Preso atto:

  • dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014, sopra citati;

che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al Fondo Foncooper, in assenza di una specifica regolamentazione regionale, è tuttora disciplinata secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni del Comitato di Gestione Foncooper, di cui all'art. 2 della convenzione con Coopercredito SpA del 26 giugno 2000, emanate in data 6 marzo 2001 e 3 ottobre 2001, ed allegata sub C e sub D alla deliberazione n. 1001 del 10/6/2002;

Richiamata:

-

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-Sisma e dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione contenente le informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle condizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, pararafo 1 di detto Regolamento, nonché le disposizioni al cui rispetto è tenuto a conformarsi il fondo Foncooper ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 17 di detto Regolamento (UE) n. 702/2014;

2. di dare atto che la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato conseguenti a quanto previsto dal presente provvedimento saranno disposte nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 e dal Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, mantenendo una separazione contabile delle operazioni approvate per ciascuno di detti regolamenti;

3. di stabilire che il presente provvedimento è efficace ai sensi quanto disposto dagli articoli 14 e/o 17 del Regolamento (UE) 702/2014 dalla data di invio da parte della Commissione della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto che verrà comunicata sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/consorzi-fidi-agricoli/consorzi-fidi-agricoli; mentre è efficace a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per le domande presentate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 651/2015;

4. di dare atto che la composizione del Comitato Regionale Foncooper di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 29 febbraio 2008 tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca SpA venga demandata al Direttore della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione;

5. di stabilire che, in relazione alle disposizioni adottate con il presente provvedimento, si procederà ad adottare gli atti necessari alla cessazione di ogni forma di autonomia giuridica fiscale del soggetto Foncooper Emilia-Romagna, ed in particolare:

  • la comunicazione di cessazione della Partita Iva del Foncooper e le dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2015, saranno eseguite dal soggetto gestore;
  • la contestuale variazione per l'ulteriore "attività creditizia NCA" sarà, invece, eseguita dal Servizio Gestione della Spesa Regionale;

6. di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente.

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