n.32 del 13.02.2013 (Parte Seconda)

Integrazione e modifica ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese)

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese” che integra e modifica il citato comma 1 dell’art. 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, nel modo seguente: “… b-bis) le modalit à di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivit à di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare fruibilit à pubblica degli edifici medesimi …” ;

Preso d atto che il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 equipara ad immobili pubblici gli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale;

Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l’esercizio del culto;

Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente significativi per assicurare la continuità dell’esercizio del culto;

Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR2012. 0007639 del 29 novembre 2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto;

Vista l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto che prevede la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese);

Atteso che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto descritto nell’allegato “A” all’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, prevede una spesa complessiva di € 15.142.800,00,

Ravvisato che la spesa complessiva di € 15.142.800,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;

Preso atto che nell’allegato “A” trasmesso dalla CEER erano previsti interventi relativi alla riparazione o ripristino delle chiesedi San Mamante di Medicina, San Giovanni Battista di Copparo, Natività di Maria Vergine di Voghiera, S. Clemente e S. Giovanni Decollato di Portomaggiore, S. Vito di Ostellato, San Rocco di Campegine, collocate in Comuni che non fanno parte dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che complessivamente gli interventi relativi alla riparazione o ripristino delle chiesedi San Mamante di Medicina, San Giovanni Battista di Copparo, Natività di Maria Vergine di Voghiera, S. Clemente e S. Giovanni Decollato di Portomaggiore, S. Vito di Ostellato, San Rocco di Campegine presentavano un importo pari ad € 953.000,00;

Vista la deliberazione n. 500/2012/PREV della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, con la quale non è stata ammessa al visto e conseguente registrazione l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 74/2012 limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino su edifici di culto ubicati nei comuni di Medicina, Copparo, Voghiera, Portomaggiore, Ostellato, Campegine;

Vista la nota del 29 gennaio 2013 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR2013. 0001907 del 30 gennaio 2013, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto e nel quale non sono più ricompresi gli interventi localizzati in Comuni che non fanno parte dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il nuovo elenco oltre a prevedere l’eliminazione degli interventi localizzati in Comuni che non fanno parte dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 conferma i precedenti e prevede tre nuovi inserimenti costituiti dalle chiese di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della chiesa della Natività di Maria a Bondeno;

Rilevato che l’importo complessivo dei tre nuovi inserimenti costituiti dalle chiede di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della chiesa della Natività di Maria a Bondeno è pari ad € 953.000,00 e pertanto l’importo complessivo del programma già in precedenza finanziato resta inalterato;

Ravvisata l’opportunità di procedere all’integrazione dell’elenco degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto prevedendo la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, di ulteriori tre edifici religiosi (chiese) oltre quelli già approvati con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012;

Atteso che la spesa complessiva, con l’integrazione dei tre interventi, è confermata in € 15.142.800,00, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;

Visto l’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 nel quale sono contenute le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi di immediata riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese);

Preso atto che il punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 prevede che sono ammesse al contributo le spese tecniche entro il limite massimo del 10% dell’importo netto dei lavori comprensivo di oneri riflessi (fiscali e previdenziali);

Rilevato inoltre che la lettera d) del punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 prevede che nel limite del 10% delle spese tecniche sono ricomprese anche le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP);

Atteso che nelle ordinanze del Commissario delegato, che disciplinano la ricostruzione residenziale, è previsto l’ammissione al contributo per le spese tecniche entro il limite massimo del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’IVA;

Considerato che per la riparazione e ripristino delle chiese, soggette al vincolo del D.Lgs 42/2004 e smi, il progetto esecutivo deve essere redatto secondo la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni D.P.C.M. 9 febbraio 2011” e ciò comporta ulteriori oneri per la progettazione degli interventi;

Ravvisata l’esigenza di allineare le disposizioni del Commissario delegato in materia di riconoscimento del contributo per le spese tecniche prevedendo, anche per il programma relativo alla continuità del culto, il limite massimo del 10% dell’importo dei lavori al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;

Ritenuto altresì di stabilire, all’interno del limite massimo del 10%, la percentuale da riconoscere all’Ente attuatore per la nomina obbligatoria del RUP e per l’espletamento di tutte le procedure tecniche-amministrative, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; 

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) gli Enti attuatori sono autorizzati ad eseguire gli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi per assicurare la continuità del culto anche per le seguenti tre chiese:

- San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia € 110.000,00

- Natività di Maria a Bondeno € 665.000,00

- Torre della chiesa della Natività di Maria a Bondeno € 178.000,00

2) di dare atto che l’importo complessivo dei tre nuovi inserimenti, di cui al punto 1) della presente ordinanza, è pari ad € 953.000,00, ed è uguale alla spesa prevista per la riparazione delle chiese non ricomprese nell’elenco dell’elenco di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012 e pertanto non si prevedono aumenti di costi rispetto al programma già in precedenza approvato;

3) di confermare che la spesa complessiva è pari ad € 15.142.800,00 e trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012;

4) di stabilire che gli Enti attuatori dei tre nuovi inserimenti costituiti dalle chiede di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della chiesa della Natività di Maria a Bondeno, dovranno presentare il progetto, al Commissario delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

5) di dare atto, a parziale rettifica di quanto stabilito dal punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, che viene riconosciuto un contributo per le spese tecniche nel limite massimo del 10% dell’importo dei lavori al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;

6) di stabilire che la lettera d) del punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 è modificata nel modo seguente d) le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa nella misura massima dell 1,3% ;

7) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni tecniche per l’attuazione degli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) approvate con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, con le modifiche introdotte ai punti 5 e 6 della presente ordinanza;

8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 febbraio 2013

Il Commissario Delegato

 Vasco Errani

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