n. 125 del 29.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione di impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi da destinare al recupero in edilizia nel comune di San Felice sul Panaro presentato dalla Ditta Bianchini Costruzioni (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il “Progetto per la realizzazione di impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi da destinare al recupero in edilizia” nel comune di San Felice sul Panaro (MO) ad opera della Ditta “Bianchini Costruzioni Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione indicata nella documentazione presentata e a quella di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

  • Tipologia A (corrispondente alla tipologia 7.1 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (codici CER 101311, 170101, 170102, 170103,170107, 170802, 170904) per un quantitativo massimo pari a 162.000 ton/a;
  • Tipologia B (corrispondente alla tipologia 7.2 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): rifiuti di rocce da cave autorizzate (codice CER 010413) per un quantitativo massimo pari a 5.000 ton/a;
  • Tipologia C (corrispondente alla tipologia 7.6 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): conglomerati bituminosi (codice CER 170302) per un quantitativo massimo pari a 5.000 ton/a;
  • Tipologia D (corrispondente alla tipologia 7.11 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): pietrisco tolto d’opera (codice CER 170508) per un quantitativo massimo pari a 5.000 ton/a;
  • Tipologia E (corrispondente alla tipologia 7.31-bis di cui all’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): terre e rocce da scavo (codice CER 170504) per un quantitativo massimo pari a 30.000 ton/a;
  • Tipologia F (corrispondente alla tipologia 12.7 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.): fanghi costituiti da inerti (codice CER 010412) per un quantitativo massimo pari a 15.000 ton/a;

b) relativamente a tutte le tipologie di rifiuti che la ditta intende sottoporre ad operazioni di recupero R5, deve essere eseguito idoneo test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero;

c) i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell’Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (codice CER 170504), non devono provenire da terreni contaminati;

d) possono essere considerate materie prima secondarie esclusivamente i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti di cui alla sopraindicata Tipologia A (corrispondente alla tipologia 7.1 di cui all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), purché subiscano trattamenti conformi a quanto previsto dal citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per tale tipologia di rifiuti;

e) qualora la ditta intendesse considerare come materia prima secondaria anche altri prodotti ottenuti da ulteriori rifiuti diversi da quelli indicati al punto precedente, in relazione alle caratteristiche del prodotto finito e al conseguente recupero di tale prodotto in successivi processi produttivi, al fine di garantire che non si determinino condizioni di possibile criticità ambientale derivante da tale utilizzo, entro il rilascio della autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti da parte dell’Amministrazione Provinciale di Modena dovrà essere definito uno standard di qualità supportato da consolidata normativa tecnica (ad esempio norme UNI) o letteratura scientifica di riferimento circa le caratteristiche chimico-fisiche di tale prodotto finito, ovvero dovrà essere riconosciuto un percorso commerciale certo per il conferimento del suddetto prodotto finito a Ditte puntualmente identificate che siano espressamente autorizzate ad un suo utilizzo come materia prima: tali informazioni devono essere anche accompagnate da un bilancio di massa attinente ciascuna componente che concorra alla formazione del prodotto oggetto della operazione di recupero (R5), con valori espressi in: tonnellate, metri cubi e percentuali;

f) l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno;

g) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

h) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

i) devono essere rispettati i limiti acustici di zona e differenziali presso i recettori acustici;

j) deve essere mantenuta una velocità di transito adeguata dei mezzi da e per l’impianto e comunque non superiore a 30 km/h nelle aree di pertinenza interna ed esterne all’impianto stesso, nonché nei pressi dei recettori prossimi al sito;

k) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

l) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

m) allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli, per evitare situazioni di impaludamento e contaminazione delle aree di trattamento e movimentazione rifiuti, la Ditta deve progressivamente realizzare, anche sulla base di eventuali accordi con Arpa, una adeguata pavimentazione impermeabile di tutte le zone di gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, delle aree di stoccaggio, delle aree di utilizzo delle macchine operatrici e della viabilità; conseguentemente la rete di raccolta delle acque deve risultare adeguatamente dimensionata e deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico prima dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

n) è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di San Felice sul Panaro nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;

o) deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

p) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

q) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

r) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato, anche mantenendo efficienti gli spruzzatori antipolvere disposti lungo tutto il perimetro del piazzale e adottando le metodologie operative descritte nel progetto;

s) nella successiva fase autorizzativa deve essere valutata l’opportunità di installare presso l’impianto un anemometro che consenta di sospendere le attività di recupero e movimentazione dei rifiuti qualora si verifichino condizioni di ventosità superiori a 5 m/s;

t) l’approvvigionamento di acqua dal pozzo di cui è stata autorizzata la perforazione presente presso l’impianto è subordinato all’ottenimento del titolo concessorio relativo al prelievo di acqua pubblica ai sensi del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41;

u) eventuali serbatoi fuori terra devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;

v) tutte le pavimentazioni dell’impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

w) in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

x) devono essere adottate adeguate cautele volte al contenimento degli eventuali fenomeni di collasso gravitativo dei cumuli di rifiuti e al mantenimento della stabilità delle scarpate (anche in funzione delle altezze preventivate e dei materiali stoccati) relative ai materiali stoccati presso il confine sud dello stabilimento, anche attraverso l’adozione di appropriate distanze di sicurezza;

y) devono essere rese disponibili alle maestranze specifiche strutture igienico sanitarie, adeguate per numero, caratteristiche ed accessibilità rispetto all’ambito lavorativo;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Bianchini Costruzioni Srl; alla Provincia di Modena; al Comune di San Felice sul Panaro; all’ARPA - Sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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