n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Concessione alla FER Srl, ai sensi dell'art. 18 L.R. 30/98, della gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) 

delibera:

- di approvare l’atto di Concessione alla FER Srl - gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30/98 – inerente la gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali, delle linee Suzzara-Ferrara; Parma-Suzzara; Bologna-Portomaggiore; Ferrara-Codigoro; Casalecchio-Vignola, RE-Sassuolo, RE-Guastalla, RE-Ciano d’Enza; Modena-Sassuolo, il cui “schema” è Allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- di prendere atto che: 

  • i beni attinenti alla rete ferroviaria regionale, che vengono dati in concessione alla FER Srl, fatti salvi gli aggiornamenti degli elenchi dei beni stessi dati in concessione ed escludendo quelli trasferiti ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, c. 4ter, della L.R. 30/98 e dall’art. 38, della L.R. 14/10, sono quelli:
    • elencati nei “verbali” di cui al DPCM 16 novembre 2000, richiamati in premessa, conservati agli atti dei competenti uffici della Regione;
    • inseriti negli elenchi, elaborati da FER Srl, insieme ai menzionati uffici regionali (anch’essi agli atti degli stessi uffici) attualmente all’esame dell’Agenzia del Demanio della Regione Emilia-Romagna;
    • relativi alle “Infrastrutture” delle linee Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara, ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, elencati nell’Accordo di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, Emilia-Romagna e Lombardia, ai sensi dell’art. 38, comma 9, della L. 166/02, sottoscritto il 15 giugno 2004, cui è stata data attuazione con D.P.C.M. 3 agosto 2005, estendendo con tale Accordo quello già sottoscritto il 9 aprile 2001, tra le due Regioni per i beni inerenti il “Trasporto”
    • attinenti le relative pertinenze (compresi depositi, magazzini, aree di ricovero ed officine), gli annessi impianti, attrezzature e i macchinari ad essi funzionali; 
  • una prima ricognizione ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei beni dati in concessione dovrà essere effettuata entro un anno dal rilascio dell’atto concessorio; 
  •  con il presente atto amministrativo si supera il deliberato della DGR n. 1915, del 19 dicembre 2011;

- di delegare il Direttore generale della D.G. Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità a rilasciare per i suoi effetti la predetta Concessione, completa dei suoi allegati, autorizzandolo ad apportare al testo, quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie.

ALLEGATO A   

Atto di concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale (d’ora innanzi,“concessione”) delle seguenti linee, delle relative pertinenze, degli annessi impianti e dei macchinari ad essi funzionali:

  • Bologna-Portomaggiore;
  • Casalecchio di Reno-Vignola;
  • Ferrara-Codigoro;
  • Modena-Sassuolo;
  • Parma-Suzzara;
  • Reggio Emilia-Ciano d’Enza;
  • Reggio Emilia-Guastalla;
  • Sassuolo-Reggio Emilia;
  • Suzzara-Ferrara;

alla “Ferrovie Emilia-Romagna Srl - Gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale”

La Regione Emilia-Romagna di seguito denominata “Regione”, premesso

:

- che il DPR 616/77 ha previsto la delega alle Regioni dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in Concessione ed in Gestione Commissariale Governativa, con l’assenso delle regioni interessate e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato (art. 86);

- che il DLgs 422/97 e s.m.i. stabilisce:

  • la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le Ferrovie in Concessione a sog­get­ti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8 comma 2);
  • che siano trasferiti a titolo gratuito alla Regione i beni degli impianti e dell’infrastrut­tura delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e delle Ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8,comma 4); 

- che l’Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 21 marzo 2000 ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DLgs 422/97 in seguito denominato “Accordo di programma”, stabilisce:

  • che siano trasferiti alla Regione i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali ed i beni mobili patrimoniali funzionali all’esercizio del servizio ferroviario, nonché i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l’esercizio (art. 3, commi 1 e 5);
  • che la Regione subentri allo Stato in qualità di Ente Concedente (art. 4); 
  • che in relazione a taluni beni, in attuazione del DPCM 16/11/2000, è ancora in corso il perfezionamento delle relative procedure di trasferimento, tra i quali, in particolare, quelli risalenti alle linee di cui al DPCM del 3/8/2005; 
  • che la Legge regionale 30/98 stabilisce che la gestione della rete debba essere affidata attraverso lo strumento della concessione a terzi (art. 22 comma 2); 

- che il DLgs 188/03, art. 11, prevede la facoltà delle Regioni di affidare in concessione la gestione dell’infrastrutture a società a capitale interamente pubblico, a condizione che siano soggetti autonomi e indipendenti sul piano giuridico, organizzativo e decisionale dalle imprese ferroviarie e che siano dotati di struttura aziendale distinta sotto il profilo patrimoniale e contabile; 

- che deve essere assicurata l’applicazione della normativa in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie, ai sensi del DPR 753/80 e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi competenti; 

-che il DLgs 188/03, contenente le norme di attua­zione delle Direttive 2001/12/CE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE sulle licenze alle imprese ferroviarie e 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, sull’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e sulla certificazione di sicurezza, definisce univocamente:

  • i compiti del gestore dell’infrastruttura e i principi cui deve uniformarsi (art. 11);
  • i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 12);
  • i contenuti e le modalità di elaborazione, aggiornamento e pubblicazione del prospetto informativo della rete (art. 13);
  • le modalità di disciplina dei rapporti tra gestore dell’infrastruttura ed Ente Concedente, ivi compresi gli aspetti attinenti al finanziamento degli investimenti (art. 14);
  • le modalità di contabilizzazione dei costi, ricavi, contributi e incentivi pubblici riconducibili alla gestione dell’infrastruttura nonché il relativo rapporto di equilibrio (art. 15);
  • la disciplina del diritto di accesso e transito sull’infrastruttura ferroviaria, per l’espletamento di servizi di trasporto passeggeri e merci (art. 16);
  • i criteri e i parametri per il calcolo, la maggiorazione e la riduzione del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (art. 17 e 18);
  • i servizi da garantire alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate delle tracce orarie, quelli cui le stesse hanno diritto di poter accedere e utilizzare dietro pagamento di corrispettivo, quelli complementari e ausiliari di possibile prestazione (art. 20);
  • il sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario e il relativo sistema di sanzioni, compensazioni e premi (art. 21);
  • i principi, i diritti, gli obblighi e le modalità connessi alla ripartizione e all’assegnazione della capacità ferroviaria, alla richiesta e all’utilizzo di capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie, alla conclusione di accordi quadro e di contratti per la concessione di diritto di utilizzo (art. 22, 23, 24, 25, 26, 27); 

- che il Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 5 agosto 2005 individua le reti ferroviarie non isolate il cui uso è regolato dalle disposizioni del DLgs 188/03 e che le ferrovie Bologna-Portomaggiore, Casalecchio-Vignola, Ferrara-Codigoro, Ferrara-Suzzara, Modena-Sassuolo, Parma-Suzzara nonché le “Ferrovie Reggiane” (Sassuolo-Reggio Emilia, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Ciano D’Enza) sono state iscritte all’allegato 1 nell’elenco delle reti ferroviarie non isolate; 

- che l’art. 8 del citato D.M. 5/8/2005 prevede che le Regioni stabiliscono i canoni per l’accesso alle reti secondo criteri di equità, non discriminazione e trasparenza e che per la fissazione dei canoni tengono conto dei principi stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 17 del DLgs 188/03; 

- che sino all’adozione di una specifica normativa è possibile applicare i principi già individuati dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00, così come disposto dall’abrogato art. 7 del DPR 277/98, ove venivano disciplinati in modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; 

- che il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell’infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale com­pen­sazione dei maggiori costi indotti dall’attuale arre­tratezza tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA; 

- che con il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/3/2005 e con il Decreto del Ministero dei Trasporti del 18/8/2006 sono stati adeguati al tasso d’inflazione i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; 

- che la L.R. n. 30/1998 stabilisce che la Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 3, ad apposita società pubblica di capitali di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti Locali; 

- che in data 11 aprile 2000 è stata costituita dalle Gestioni Commissariali Governative operanti in Emilia-Romagna la società “Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata” con sede legale a Bologna; 

- che in data 2/2/2012 è stata perfezionata la separazione della gestione dell’infrastruttura dalla gestione dei servizi di trasporto ai sensi della L.R. 20/11; 

- che l’impresa “Ferrovie Emilia-Romagna, società a responsabilità limitata” - nella quale sono confluiti negli scorsi anni, per cessione o per conferimento di ramo d’azienda ferroviario, le attribuzioni delle altre aziende ferroviarie che gestivano alcune linee della rete regionale - risulta in possesso dei requisiti necessari per la gestione delle infrastrutture di rete, in conformità con la normativa vigente e in particolare con quanto previsto dalla L.R. 30/98, art. 44, comma 3; 

- che in data 13/12/2011 è stata emanata la L.R. n. 20 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 2/10/1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla L.R. 21/4/1999,n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)”; 

concede 

- all’impresa “Ferrovie Emilia-Romagna, società a responsabilità limitata”, di seguito denominata “Concessionario”, l’esercizio delle attività di cui al successivo articolo 1, alle condizioni stabilite nel presente atto concessorio. 

Parte prima: oggetto e durata della concessione

Articolo 1

Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente atto, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, così come definita dall’art. 3 comma 1 lett. i) del DLgs 188/03, costituita dalle linee e relative pertinenze di cui all’Allegato, oltreché degli annessi impianti, delle attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali. 

2. Per gestione dell’infrastruttura ferroviaria si intende, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del DLgs 188/03, il controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l’accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni, assicurando altresì la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. 

Articolo 2

Durata

1. La Concessione della gestione dell’infrastruttura ferroviaria ha la durata di anni 30

Articolo 3

Uso dei beni

1. Il Concessionario ha in uso a titolo gratuito i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali e i beni mobili patrimoniali indicati nell’Allegato, le relative pertinenze, gli annessi impianti, attrezzature ed i macchinari ad essi funzionali. 

2. Il Concessionario ha l’obbligo di salvaguardare il buono stato di conservazione e funzionamento dei beni ricevuti in uso e di apportarvi i miglioramenti che si rendessero necessari per lo svolgimento in condizioni di efficienza, efficacia/uso ottimale e sicurezza delle attività oggetto della conces­sione. 

3. Qualora il Concessionario ritenga opportuno proce­dere alla realizzazione di opere di modifica sui beni ricevuti in uso tramite interventi di rilevante entità dovrà ottenere l’approvazione da parte della Regione. 

4. È ammesso l’utilizzo, per lo svolgimento delle atti­vità previste dalla concessione, anche di beni di proprietà del Concessionario, fermo restando che, fatto salvo il corrispettivo individuato dal Contratto di programma, nulla sarà dovuto a tale titolo dalla Regione. 

5. La Regione si riserva il diritto di individuare, in un qualunque momento durante il periodo di durata della concessione, i beni non funzionali allo svolgimento della stessa, previo confronto con il Concessionario. La Regione potrà dismettere, sdemanializzare o sottrarre alla loro destinazione tali beni. La Regione potrà inoltre avviare o proseguire le procedure di dismissione dei beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l’esercizio del servizio ferroviario. Nulla è dovuto al Concessionario in esito all’esercizio dei diritti sopra previsti in capo alla Regione. 

6. È fatto salvo l’aggiornamento dell’elenco dei beni di cui al precedente comma 1. 

7. La Regione, senza nulla dovere al Concessionario, ha il diritto di utilizzare sia i beni immobili sia il sedime dell’infrastruttura ferroviaria oggetto della presente concessione, per installare, senza intralcio per il servizio ferroviario, infrastrutture destinate alle teleco­municazioni e di farne ogni uso consentito dalla legge. La Regione potrà esercitare il diritto oggetto del presente comma in forma diretta, mediante il Concessionario o altro soggetto, ai sensi della normativa vigente. 

8. La Regione, ai sensi e secondo quanto previsto del DPR 327/01, art. 6, comma 8, si riserva di delegare al Concessionario, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l’ambito della delega con apposito atto, i cui estremi saranno da richiamarsi in ogni atto del procedimento espropriativo. 

9. Il Concessionario, nel rispetto di quanto previsto nella L.R. 30/98, art. 23bis, e degli obblighi individuati dalla concessione, come meglio precisati nel Contratto di Programma, ha la facoltà di valorizzare mediante iniziative commerciali i beni di cui all’allegato 2 e di incamerarne i relativi introiti. 

Parte seconda: gestione dell’infrastruttura

Articolo 4

Contratto di Programma

1. I reciproci impegni tra la Regione e il Concessionario in ordine alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria sono regolati mediante la stipula di un Contratto di Programma. 

2. Il Contratto di Programma, ai sensi del DLgs 188/03, art. 14, definisce in particolare:

a) le risorse pubbliche stanziate dalla Regione sia per la copertura dei costi di gestione, manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura, a integrazione dei proventi derivanti dalla riscossione dei canoni, sia per il finanziamento degli investimenti;

b) gli investimenti in capo al gestore per il rinnovo, ampliamento e ammodernamento dell’infrastruttura e degli impianti tecnologici, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell’infrastruttura e del conseguimento di elevati livelli di sicurezza e precisando i rispettivi tempi di realizzazione;

c) gli impegni del Concessionario riguardo alla sicurezza degli impianti, alla circolazione e sicurezza dei treni e alla disponibilità dell’infra­struttura per l’effettuazione dei servizi passeggeri e merci;

d) i criteri e le modalità per la definizione del canone per l’accesso all’infrastruttura, ai sensi del DLgs 188/03, art. 16 e 17;

e) la riserva di capacità d’infrastruttura per i servizi passeggeri di competenza della Regione. 

3. Il Contratto di Programma disciplina quanto individuato nella L.R. 30/98 all’art. 18 in ordine alla piena fruibilità e al costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture, all’attuazione degli investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi, alla gestione e sviluppo di un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione. Il Contratto di Programma disciplina, per quanto applicabile, le previsioni dell’art. 18bis della medesima legge regionale. 

4. Il Contratto di Programma stabilisce, inoltre, i parametri da monitorare, gli impegni delle parti, gli obiettivi di miglioramento e un sistema di incentivi e sanzioni per il Concessionario, finalizzati a garantire la sicurezza, l’affidabilità dell’infrastruttura e l’incremento della potenzialità, in particolare per quanto riguarda la regolarità della circolazione dei treni. 

5. Il Contratto di Programma ai sensi del DLgs 188/03, art. 21, stabilisce i tempi per la predisposizione, a cura del Concessionario e in accordo con la Regione, di un Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario e del relativo sistema di sanzioni, compensazioni e premi, da applicare in relazione all’utilizzo della stessa da parte delle imprese ferroviarie, secondo quanto all’uopo previsto nei rispettivi Contratti di accesso all’infrastruttura. 

6. Il Contratto di Programma disciplina l’adozione da parte del Concessionario, in accordo con la Regione, del Prospetto informativo della rete (“PIR”), secondo quanto previsto dal DLgs 188/03, art. 13. 

Articolo 5

Accesso all’infrastruttura ferroviaria

1. Il Concessionario garantisce che l’accesso delle imprese ferroviarie alla rete oggetto della presente conces­sione avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del principio di reciprocità nei confronti di imprese la cui attività, esercitata direttamente o attraverso società collegate o controllate, comprenda la gestione delle infrastrutture, al fine di consentire un utilizzo efficace ed ottimale della capacità delle linee, ai sensi, in specie, degli artt. 16, 17, 20 e 21 del DLgs 188/03. 

2. Il Concessionario è tenuto a riconoscere la priorità nell’assegnazione delle tracce orarie alle imprese ferrovia­rie esercenti i servizi di trasporto pubblico passeggeri che hanno stipulato un Contratto di Servizio con la Regione o con il Concessionario stesso, ai sensi D.M. 5/8/2005, nonché a riservare al servizio di trasporto passeggeri di competenza della Regione la capacità d’infrastruttura di cui al precedente art. 4, nei termini individuati nel Contratto di Programma. 

3. L’accesso e l’utilizzo della rete e dei beni ad essa funzionalmente correlati quali, depositi, officine e spazi di ricovero, occorrenti per lo svolgimento dei servizi ricompresi nel Contratto dei servizi di competenza della Regione Emilia-Romagna, oggetto della pre­sente concessione, è subordinato al pagamento di un canone al concessionario, definito dal Prospetto Informativo della Rete/PIR. Fino alla definizione di apposite norme regionali in mate­ria, si applica, per l’accesso e l’utilizzo della rete quanto previsto dal DLgs 188/03, art. 16 e 17, fatte salve le condizioni di reciprocità di cui al precedente comma 1.

Parte terza: disposizini finali

Articolo 9

Esternalizzazione di attività  

1. Il concessionario è obbligato ad assicurare l’esatto adempimento delle attività oggetto di concessione e a fornire alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie i servizi previsti dall’art. 20 del DLgs 188/03 alle condizioni ivi stabilite. 

2. Qualora il concessionario non sia in grado di fornire i servizi previsti dall’art. 20 comma 2 del DLgs 188/03 può affidarne la gestione a terzi secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 

3. L’espletamento di attività mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia, è vincolato al previo rilascio di auto­riz­zazione da parte della Regione. 

4. In ogni caso il Concessionario risponde diret­tamente alla Regione dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente atto. 

Articolo 10

Modifiche in capo al Concessionario  

1. Qualsiasi trasformazione societaria, ad eccezione di quelle imposte dalla legge, o altra variazione di natura giuridica del Concessionario, ovvero sostituzione di altri a sé nella gestione anche parziale dell’infrastruttura, in costanza della concessione, deve preventivamen­te essere assentita dalla Regione.

Articolo 11

Restituzione dei beni e riscatto

1. Allo scadere della concessione:

a) il Concessionario ha l’obbligo di restituire i beni affida­tigli nonché i beni acquisiti successivamente all’avvio della concessione a totale contributo pubblico in piena funzionalità, efficienza e sicurezza, in base a quanto previsto dalla normativa al momento vigente e in specie dal DPR 753/80;

b) la Regione, con diritto di prelazione, ha la facoltà di riscattare i beni acquisiti dal Concessionario con risorse proprie, anche ove esclusive, nel corso del periodo di validità del presente atto e dallo stesso utilizzati per la gestione dell’infrastruttura.

2. Il prezzo di riscatto sarà determinato me­dian­te accordo tra le parti, tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dal Concessionario per il bene oggetto di riscatto. In caso di mancato accordo, il prezzo sarà stabilito da un perito nominato dalle parti o, in mancanza di accordo sulla designazione del perito, dal Presidente del tribunale di Bologna. 

Articolo 12

Poteri di indirizzo e vigilanza

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’adempimento del presente atto e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, ai fini dell’attuazione dell’interesse pubblico, secondo quanto previsto all’art. 18bis della L.R 30/98. 

2. Ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza, la Regione può richiedere al Concessionario tutti i dati, la documentazione e i chiarimenti che ritiene necessari. Il Concessionario è tenuto a consentire e agevolare l’esple­tamento delle ispezioni e delle verifiche da parte dalla Regione, mettendo a disposizione documenti, personale e mezzi adeguati. 

3. Il Contratto di Pro­gramma disciplina nel dettaglio le modalità attraverso le quali deve avvenire il monitoraggio della gestione azienda­le. 

Articolo 13

Separazione contabile

1. Il Concessionario, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DLgs 188/03, è tenuto a utilizzare un sistema di contabilità regolatoria che evidenzi i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività. 

2. Il sistema contabile di cui al precedente comma, in particolare, deve presentare un grado di disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare l’attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione dei contributi e incentivi pubblici. 

3. I risultati derivanti dal sistema di contabilità di cui al comma 2 sono comunicati annualmente alla Regione, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficienza della spesa e del rispetto della condizione di equilibrio tra i costi di gestione dell’infrastruttura, al netto degli ammortamenti, e dei ricavi da canoni, corrispettivi, attività commerciali e contributi pubblici. 

4. Il Concessionario provvede ad aggiornare periodicamente l’imputazione dei costi secondo la migliore pratica internazionale. 

Articolo 14

Decadenza e revoca

1. La Regione ha facoltà di disporre la decadenza del Concessionario, previa contestazione dei fatti che ne sono causa: per il venir meno dei requisiti di idoneità; per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente atto, dal Contratto di Programma e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione dell’esercizio, ove questa non sia preventivamente autorizzata dalla Regione; per gravi violazioni delle prescrizioni dettate dall’ente competente nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sull’esercizio. 

2. La Regione può disporre, con atto motivato, la revoca della concessione qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programma­zione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi; qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali il presente atto è stato rilasciato, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico. 

3. Nei casi previsti dal comma 1 il Concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall’inadempimento, è tenuto a mettere a disposizione, per un congruo periodo di tempo, i beni necessari a garantire con continuità, efficacia ed efficienza la gestione dell’infrastruttura. 

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 al Concessionario non è riconosciuto alcun indennizzo. 

Articolo 15

Controversie

1. Qualora sorgano controversie, di natura sia tecnica sia giuridica, tra la Regione e il Concessionario, ciascuna parte potrà notificare all’altra l’esistenza di tali conte­stazioni precisandone la natura e l’oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. 

2. Nel caso in cui il tentativo di composizione amichevole fallisca, le contro­versie saranno demandate alla cognizione del Tribunale di Bologna. 

Articolo 16

Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario sarà l’unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni mobili ed immobili conseguenti all’esercizio della conces­sione, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto lo stesso dichiara sollevati e indenni da ogni responsabilità e molestia a giudizio sia la Regione Emilia-Romagna che il personale preposto dalla stessa alle attività di assisten­za e vigilanza. 

Articolo 17

Coperture assicurative

1. Il Concessionario, fermo restando quanto disposto al successivo art. 18, è obbligato a stipulare un’apposita polizza assicurativa, valida per tutta la durata del presente atto, con massimali adeguati e opportunamente aggiornati, nell’intero arco di durata della concessione, onde tenere indenne la Regione da tutti i rischi connessi alla gestione dell’infrastruttura e a garantire gli indennizzi dovuti nel caso di danni provocati sia ai beni di proprietà pubblica sia alle altre proprietà coinvolte nell’attività, danni a persone e/o cose, danni derivanti dall’interruzione del traffico ferroviario. 

2. Copia della polizza deve essere trasmessa alla Regione prima della presa in carico da parte del Concessionario dei beni oggetto del presente atto. 

Articolo 18

Garanzie  

1. Il Concessionario, a garanzia del corretto svolgimento della gestione dell’infrastruttura e dei servizi correlati, dovrà costituire apposita cauzione fideiussoria, valida per tutta la durata del presente atto e di ammontare pari al 10% del corrispettivo contrattuale annuo indicato nel Contratto di Programma, in conformità con quanto previsto dall’art. 113 del DLgs 163/06.

2. La quietanza della cauzione di cui al comma 1 dovrà essere prodotta in allegato al Contratto di Programma. 

3. La garanzia copre tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, dal presente atto e dal Contratto di Programma e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del presente atto. 

4. Il Concessionario, nel termine di 30 giorni, dovrà integrare la cauzione di cui al comma 1 nel caso e nella misura in cui il corrispettivo contrattuale venisse incrementato nonché ogni qualvolta la cauzione stessa dovesse essere, in tutto o in parte, incamerata dalla Regione in relazione all’applicazione di penali. 

5. La mancata costituzione o il mancato reintegro della cauzione determinano la revoca della concessione.

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