n.185 del 29.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Riconoscimento alla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Bologna del ruolo e delle funzioni del tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla Conferenza metropolitana di cui all’art. 31 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna il ruolo e funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013, secondo quanto indicato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato  

Disposizioni in merito al riconoscimento alla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna del ruolo e delle funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 2013

Art. 1 Composizione e partecipazione

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Funzionamento e adempimenti

Art. 4 Norme finali 

Art. 1

Composizione e partecipazione

Alla Conferenza metropolitana di cui all’art. 31 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna sono riconosciuti il ruolo e le funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i., come specificato nel successivo articolo 2.

Alle riunioni della Conferenza metropolitana partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione.

Alle riunioni della Conferenza metropolitana, al fine di acquisire elementi utili e di favorire il confronto sulle tematiche abitative, possono essere invitati, senza diritto di voto:

a) uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria ed economiche e delle organizzazioni sindacali;

b) un rappresentante dell’Azienda Casa dell’Emilia-Romagna (Acer) della Provincia di Bologna. 

Art. 2

Funzioni

La Conferenza metropolitana, in qualità di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i., svolge, in via generale, le funzioni di integrazione e coordinamento delle politiche abitative a livello locale ed in particolare le seguenti funzioni:

  • fornisce indicazioni alla Regione in merito alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 1);
  • esprime il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a);
  • esprime l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37 (art. 5, comma 4, lettera b);
  • sviluppa forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c);
  • promuove sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato (art. 5, comma 4, lettera d);
  • collabora alla rilevazione dei fabbisogni abitativi che vengono rilevati per la definizione del programma regionale per le politiche abitative di cui all’art. 8 (art. 8, comma 2);
  • collabora alla definizione degli obiettivi e dei compiti dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo (art. 16, comma 3);
  • raccoglie e trasmette alla Regione i dati che gli enti locali e i soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio devono fornire annualmente alla Regione ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3;
  • raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento (art. 37, comma 2);
  • raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art. 36, comma 4.

La Conferenza metropolitana, in qualità di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, svolge le funzioni che erano attribuite al Tavolo di concertazione provinciale nel testo originario della legge n. 24 del 2001 e negli atti e delibere di programmazione regionale. 

La Conferenza metropolitana, in qualità di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, assicura la massima partecipazione ed informazione reciproca tra i soggetti rappresentati. 

Art. 3

Funzionamento e adempimenti  

Per quanto attiene il funzionamento, la Conferenza metropolitana ha autonomia nel seguire il proprio regolamento, eventualmente adattato alle specifiche funzioni svolte in qualità di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative.

Entro il 30 marzo di ogni anno:

  • fornisce indicazioni alla Regione circa i fabbisogni abitativi di cui all’art. 5, comma 1;
  • raccoglie dai Comuni e dai soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio e trasmette alla Regione i dati di cui all’art. 17, comma 2;
  • raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento, ai sensi dell’art. 37, comma 2;
  • dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art. 36, comma 4. 

Art. 4

Norme finali

Per quanto non espressamente ivi previsto, si avrà riguardo al regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza metropolitana e alle disposizioni di legge.

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