n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Art.6, L.R. 25/01 - Approvazione della proposta di Accordo integrativo all'Accordo di programma relativo al piano di delocalizzazione del Comune di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/01, dell’art. 8 dell’accordo di programma per l’approvazione relativo del piano di delocalizzazione del Comune di Parma, sottoscritto in data 7/2/2006, sulla base del parere favorevole espresso dalla conferenza di programma di cui all’art. 7 dell’accordo medesimo, nonchè di quanto espresso in premessa che si intende qui richiamato, la proposta di accordo integrativo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, potrà procedere alla sottoscrizione del citato accordo integrativo, sulla base della proposta approvata con il presente atto, anche nel caso in cui vengano apportate modifiche al testo, purchè non sostanziali, in quanto non rientranti tra quelle previste all’art. 8, comma 1 dell’accordo di programma sottoscritto in data 7/2/2006;

3. di riservarsi l’espressione di una nuova valutazione, qualora, nel corso del procedimento, fossero apportate modifiche sostanziali ai contenuti della proposta di accordo integrativo approvata con il presente atto;

4. di assegnare al Comune di Parma il contributo di Euro 230.000,00, al fine della realizzazione, da parte del Comune stesso, del 2° stralcio dell’intervento di demolizione delle unità partecipanti al piano di delocalizzazione e di ripristino ambientale delle aree risultanti da tali demolizioni, ad integrazione del contributo già assegnato per tale scopo, come meglio specificato negli atti in premessa citati;

5. di dare atto che, all’onere di spesa pari a Euro 230.000,00, di cui al punto 4. che precede, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al capitolo di spesa n. 31177, “Contributi ai Comuni per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico (Legge 3 agosto 1998, n. 267; art. 16, della Legge 31 luglio 2002, n. 179 – L.R. n. 25/2001 artt. 2 e 3) - Mezzi statali ”, di cui alla UPB 1.4.1.3. 12655 “Programmi di riqualificazione urbana - risorse statali”, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2013;

6. di dare atto che, sulla base di quanto meglio espresso in premessa che si intende qui richiamato, la quota di contributo di Euro 487.000,00 relativa al 1° stralcio dell’intervento di demolizione delle unità partecipanti al piano di delocalizzazione e di ripristino ambientale delle aree risultanti da tali demolizioni, trova copertura finanziaria nelle risorse allocate al medesimo cap. 31177 descritto al precedente punto 5.;

7. di dare atto altresì che, previa sottoscrizione e approvazione dell’accordo integrativo di cui all’allegato A al presente atto, il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa regionale vigente e sulla base delle richieste presentate dal Comune di Parma, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni 413/03, 672/04, alla concessione e liquidazione del contributo qui assegnato;

8. di dare atto infine che il Codice Unico di Progetto attribuito all’intervento di cui al punto 4. che precede e qui oggetto di contributo regionale è il n. I99B12000040004 e dovrà essere espressamente riportato nel provvedimento di assunzione delle obbligazioni giuridiche della Regione e in tutti gli atti a rilevanza contabile di emanazione regionale;

9. di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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