n.137 del 18.06.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Programmazione regionale.

(omissis)

7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.

(omissis)

4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.».

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.

(omissis)

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.».

Nota all’art. 4

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art.19 - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

(omissis)

5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal consiglio d'amministrazione.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora sostituito era il seguente:

«Art.20 - Organi dell'Azienda.

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Presidente;

b) il consiglio d'amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Comma 3

1) il testo del comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificati, era il seguente:

«Art. 20 - Organi dell'Azienda.

(omissis)

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università) , ora modificato era il seguente:

«Art.53 - Conferenza Regione-Università.

1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i rettori delle Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.

Comma 2

«Art.53 - Conferenza Regione-Università.

1) il testo del comma 2 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), ora modificato era il seguente:

«Art.53 - Conferenza Regione-Università.

(omissis)

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall' articolo 2, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Note all’art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Mezzi finanziari.

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo della Regione;

b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;

c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;

d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;

e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;

f) donazioni, eredità, legati;

g) entrate derivanti da mutui e prestiti.».

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 26 - Bilancio.

(omissis)

2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.».

2) il testo dei commi 4 e 6 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificati, erano i seguenti:

(omissis)

4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

(omissis)

6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.».

Note all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 27 - Gestione economica.

(omissis)

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.».

Note all’art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 28 - Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione. Lasciare?

2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;

b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;

c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al Capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.».

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