n.201 del 04.07.2014 (Parte Seconda)

Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 ”Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.i., e in particolare gli artt. 5 e 9;

Vista in particolare la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro“ e ss.mm;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche”;

- n. 1434 del 12 settembre 2005, avente ad oggetto “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle evidenze”;

- n. 739 del 10 giugno 2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;

- n. 742 del 10 giugno 2013, avente ad oggetto: “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

- n. 105 del 01 febbraio 2010, avente ad oggetto “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265”, e in particolare l’allegato 1 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro (comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II e Capo III, sezione IV della L.R. 12/03)”;

- n. 1256 del 09 settembre 2013, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della l.r. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7”;

- n. 2024 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto: “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 - Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013;

- n. 821 del 9 giugno 2014: “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 461/2014 e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo d’istruzione ai sensi della D.G.R. 2046/2010”; 

Preso atto che la sopracitata legge regionale n. 17 dell’1 agosto 2005, all’ art 26 ter comma 3 specifica che nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica, ai fini della sua formalizzazione e certificabilità, mentre al comma 5, ai fini della qualificazione dello strumento, demanda alla Giunta regionale le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha stabilito il proprio sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze tenendo conto di quanto definito dalle disposizioni comunitarie e dalle norme e dagli accordi nazionali e interregionali in materia;

Considerato che il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC), che disciplina e regolamenta il Servizio finalizzato ad attestare competenze comunque e ovunque acquisite dalle persone (DGR 1434/05 e ss.mm.ii.),:

  • · si fonda sul principio che “ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite”;
  • è rivolto a persone con esperienza maturata in contesti di istruzione e formazione, in contesti lavorativi e professionali e in contesti di vita sociale e individuale: Servizio “SRFC nell’ambito del Lavoro”;
  • assume a riferimento le competenze previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche di cui alla citata DGR 936/04 e ss.mm.ii.;
  • è un sistema “unico e unitario”: le competenze considerate hanno lo stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi e sono accertate e valutate rispetto agli stessi standard professionali di riferimento indipendentemente dal contesto di apprendimento; inoltre gli attestati rilasciati sono gli stessi e hanno la stessa spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate.

Considerato inoltre che il servizio di SRFC prevede una fase di accertamento tramite evidenze, di cui al capitolo 3 dell’allegato 1 della propria deliberazione n. 739/2013;

Preso atto infine che il citato allegato 1 parte integrante e sostanziale della dg 105/2010, al paragrafo 5.3 “Autorizzazione del Servizio di formalizzazione e certificazione”, prevede che l’autorizzazione al Servizio di Formalizzazione e Certificazione venga rilasciata dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali a “soggetti accreditati o ad altri soggetti formativi che presentano i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni”;

Considerato che il soggetto promotore, ai sensi dell’art. 24, comma 2 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., si configura quale garante della regolarità e qualità del tirocinio e che l’art. 26 ter, comma 3 stabilisce che nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza di una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche;

Rilevata pertanto la necessità che il soggetto promotore svolga un’attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi del tirocinio come indicati nel progetto di tirocinio, e che tale attività venga documentata e, in caso di mancata o parziale acquisizione, il soggetto promotore stesso proceda a una rideterminazione delle attività del tirocinante in azienda;

Ritenuto di approvare, ai sensi di quanto previsto all’art 26 ter, comma 5 della LR n. 17/2005 e s.m.i., le modalità di attuazione e i parametri di costo e di durata del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio come dettagliatamente descritti nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato opportuno che, in fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, questo sia erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l’erogazione del Servizio, come meglio descritto nell’Allegato A sopra citato;

Ritenuto inoltre necessario alla luce di quanto sopra riportato, modificare lo schema di progetto individuale di tirocinio, allegato A parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1256/2013, introducendo l’individuazione, da parte del tirocinante, del soggetto attuatore del servizio di SRFC come segue:

Dopo il periodo “L’acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.” È aggiunto il seguente:

“ Il servizio di SRFC verrà erogato da........................... (indicare il soggetto)”;

Valutata l’opportunità, per comodità di consultazione, di riproporre integralmente lo schema di progetto individuale di tirocinio di cui alla propria citata deliberazione n. 1256/2013;

Sentite le parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 20/06/2014;

Sentita la commissione consiliare competente nella seduta del 24/06/2014 ai sensi dell’art. 32 della LR 12/2003 e ss.mm.;

Vista la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;

- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;

- n. 221 del 27/2/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”:

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di approvare, in attuazione dell’art 26 ter, comma 5 della LR n. 17/2005 e s.m.i., l’Allegato A) “Modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di stabilire che la Regione autorizza, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 105/2010 citata in premessa, per tutti i tirocini avviati a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, il servizio di formalizzazione e certificazione ai sensi della propria deliberazione n. 739/2013;
  3. di approvare le modifiche all’allegato B) “Schema di progetto di tirocinio”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1256/2013 come riportato in parte narrativa e qui integralmente richiamato;
  4. di riproporre, per completezza e facilità di consultazione, quale Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo schema di progetto di tirocinio con le modifiche approvate al punto 3 che precede;
  5. di dare mandato al dirigente regionale competente di apportare, con propri successivi atti, senza che ciò determini modifiche alla struttura portante delle modalità attuative approvate con il presente atto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per la completa e coerente attuazione del servizio di SRFC (Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze) in esito al tirocinio;
  6. di stabilire che la Regione si impegna a finanziare il servizio SRFC fino alla fase di Accertamento tramite evidenze secondo gli standard e le procedure di cui alla propria deliberazione n. 739/2013;
  7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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