n.170 del 12.06.2018 (Parte Prima)

Convalida dell'elezione dei Consiglieri Fabrizio Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 31 maggio 2018, n. 52)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

- nelle sedute dell’Assemblea legislativa del 17 aprile 2018 e dell’8 maggio 2018, sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna per surrogazione:

- il signor Fabrizio Benati (con deliberazione assembleare n. 141 del 17 aprile 2018);

- il signor Andrea Galli (con deliberazione assembleare n. 142 del 17 aprile 2018);

- il signor Giancarlo Tagliaferri (con deliberazione assembleare n. 143 del 17 aprile 2018);

- il signor Michele Facci (con deliberazione assembleare n. 147 dell’8 maggio 2018);

- essendo trascorsi i quindici giorni prescritti dal secondo comma dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” (articolo a cui espressamente fa rimando l’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per la elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”), l’Assemblea deve provvedere alla convalida di tali elezioni.

A norma dell’art. 4 del Regolamento interno, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame delle condizioni dei predetti Consiglieri proclamati eletti così formulando la propria proposta di convalida, di seguito riportata (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 31 maggio 2018, n. 52):

““… omissis …

Visti:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);

- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione - così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (prescrive le seguenti incompatibilità: tra l’appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo);

- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

Richiamati, inoltre:

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia” prevede all’art. 6 l’incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” indica all’art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt.7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";

- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- l’art. 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea”, che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce: “L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).”;

Richiamata in particolare la legge n. 108 del 1968, che, all’art. 17, stabilisce quanto segue:

 “Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto”.

L’articolo 27, comma 9 e l’articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all’Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l’accertamento dell’eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore generale n. 227/2010 “Direttiva dell’Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- la determinazione del Direttore generale n. 1 del 7/1/2015 recante “Disposizioni in merito ai controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai consiglieri della X legislatura relative all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità” con cui, valutata la particolarità del procedimento, ha disposto di procedere tramite controllo a tappeto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri regionali della X legislatura in ordine all’assenza di causa di ineleggibilità/
incompatibilità.

Preso atto che, come riportato nei verbali di convalida agli atti della Direzione generale, sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Consiglieri ai sensi dell’art. 71 dello stesso DPR, non sussistono cause di ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate a carico dei Consiglieri regionali Fabrizio Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci.

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale”;

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell’elezione dei Consiglieri regionali Fabrizio Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

delibera

 di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell’elezione dei Consiglieri regionali Fabrizio Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci, proclamati eletti per surrogazione rispettivamente con deliberazioni assembleari n. 141/2018, 142/2018, 143/2018 e 147/2018.

…omissis…””

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa di legittimità e di merito sulla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 31 maggio 2018 (qui allegati);

Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,

delibera

- la convalida della elezione dei Consiglieri regionali Fabrizio Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci, ai sensi dell’art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” proclamati eletti per surrogazione rispettivamente con deliberazioni assembleari n. 141/2018, 142/2018, 143/2018 e 147/2018;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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