n.317 del 30.10.2014 (Parte Seconda)

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall' 1/1/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992 e successive modificazioni che disciplina la remunerazione delle attività assistenziali delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;

- l’ art. 1 dell’Intesa del 3 dicembre 2009 – Patto per la salute 2010-2012 - che prevedeva una programmazione triennale del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con incrementi annuali del fabbisogno;

- le leggi n. 122/2010, e n. 111/2011 che hanno introdotto riduzioni del fabbisogno del SSN così come definito dal Patto per la Salute a fronte di manovre di potenziali riduzioni delle spese;

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - cosiddetto spending review - e, in particolare, l’art.15 che dispone, ai commi 15 - 19, che il Ministero della Salute determini le tariffe massime per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera, che tali tariffe costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che gli importi tariffari fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali. Prevede, inoltre, al comma 22, una ulteriore riduzione del fabbisogno del SSN di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013, e 2.000 milioni di euro per l’anno 2014;

- il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 23 del 28 gennaio 2013, che dà attuazione alle disposizioni del sopra citato decreto-legge n. 95 del 2012, determinando le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

- il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente - Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014 - e, in particolare il comma 2 dell’art. 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie”;

 Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 525 del 29 aprile 2013, recante “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2013” che, nella formulazione del tariffario regionale, ha assunto quale valore di riferimento il sopra citato decreto ministeriale con particolare riguardo alla degenza per acuti;

- n.633 del 21 maggio 2013, recante “Approvazione dell’Accordo - Contratto: “Regolamentazione dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna/Ospedali privati accreditati (fascia A)per la fornitura di prestazioni ospedaliere di alta specialità anni 2013, 2014 e 2015”;

- n. 560 del 28 aprile 2014 recante “Recepimento dell'accordo AIOP-Regione Emilia-Romagna per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria”;

 Considerato

- che con il citato art. 9, comma 2 del Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, le Regioni hanno convenuto che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale prevedano la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente; convengono, inoltre, di individuare e regolamentare, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo;

- che, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 95/2012 convertito in legge 135/2012, è in corso un processo di riordino della rete ospedaliera e della rete territoriale che prevede l’introduzione dell’ospedale di comunità quale livello intermedio di cure tra l’assistenza domiciliare e l’ospedalizzazione;

 Ritenuto, pertanto, necessario, nell’ottica di ridurre la variabilità remunerativa tra le Regioni e realizzare strumenti di remunerazione delle prestazioni basati su un unico sistema di riferimento, a completamento del percorso di recepimento del citato DM 18 ottobre 2012, adottare un provvedimento che adegui il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera apportando innovazioni alla richiamata deliberazione n. 525 del 29 aprile 2013;

Considerato inoltre

 - che nell’ambito dell'accordo AIOP-Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR n. 560/2014 citata, le parti hanno concordato di ridefinire le tariffe e il sistema di remunerazione delle attività erogate dalle strutture private accreditate psichiatriche e riabilitative ma che, tuttavia, i lavori dei tavoli appositamente costituiti a tale scopo, non si sono potuti formalizzare in un accordo definitivo in considerazione delle divergenti posizioni delle parti;

 - che alla luce del Nuovo Patto per la salute si rende opportuno predisporre tariffe che diano garanzie e siano coerenti con le esigenze di sostenibilità economica-finanziaria delle articolazioni del Servizio Sanitario Regionale;

 Ritenuto, pertanto, necessario adottare immediatamente un atto che provveda a determinare altresì la remunerazione delle strutture pubbliche e private accreditate psichiatriche e riabilitative, fatta salva la possibilità, a seguito dell’insediamento della nuova Giunta, di dare seguito all’accordo di cui alla citata deliberazione n. 560/2014;

 Richiamata la deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 con la quale sono state esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, a decorrere dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione;

 Preso atto che la sopra citata delibera della Consulta di Garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il potere di adottare “gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile”;

 Considerato, in definitiva, di poter legittimamente adottare il presente atto pur nell’attuale assetto istituzionale, caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, poiché atto indifferibile, necessitato ed urgente in quanto, per le motivazioni in narrativa, è preordinato e connesso all’attuazione di quanto stabilito nel Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;

 Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

 - n. 725 del 4 giugno 2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore generale Sanità e Politiche Sociali”;

 Dato atto del parere allegato;

 Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

Delibera

1. di individuare nel “Decreto Nazionale Tariffe” la tariffa massima per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera per la degenza per acuti, per la riabilitazione e per la lungodegenza post acuzie, salva la remunerazione delle Aziende Ospedaliero Universitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per i quali è prevista una integrazione del 7% per i maggiori costi legati alla didattica per il triennio clinico di medicina e chirurgia;

2. di introdurre per gli ospedali per i quali sono presenti le sole discipline di medicina generale e lungodegenza, come definiti nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, una remunerazione a giornata di degenza congrua pari a € 130;

3. di confermare la classificazione in Fascia A o B o C degli stabilimenti ospedalieri della Regione Emilia-Romagna, come riportato all’ allegato n. 1 citato;

4. di confermare per le prestazioni di assistenza ospedaliera psichiatrica, erogate presso gli ospedali pubblici e privati accreditati, il sistema di remunerazione a giornata di degenza e le tariffe stabilite nella propria deliberazione n. 525/2013;

5. di adeguare l’elenco dei DRG potenzialmente inappropriati in regime ordinario, previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 1890/2010, all’allegato B del Patto per la salute 2010 - 2012;

6. di stabilire che tale sistema tariffario viene applicato, per ciascuno stabilimento, come indicato all’allegato n.1, a partire dai dimessi del 1/1/2014;

7. di confermare, in coerenza con quanto stabilito nella richiamata propria deliberazione n. 633/2013, nell’ambito dell’utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo, una tariffa onnicomprensiva per gli impianti di TAVI, come determinata nell’allegato 2;

8. di stabilire che il nuovo sistema di remunerazione si applica agli accordi contrattuali stipulati dalle articolazione del Servizio Sanitario Regionale con le strutture pubbliche e private accreditate senza prevedere alcuna distinzione a seconda della residenza del paziente;

9. di stabilire negli allegati nn. 2,3,4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le specifiche tecniche relative all’applicazione delle tariffe e le tariffe medesime;

10. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dell’atto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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