n. 198 del 12.07.2017 periodico (Parte Seconda)

Farmacie nei luoghi ad alto transito: attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i (art. 23 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012);

Rilevato che l'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. n. 1/2012 dispone l’inserimento, ad integrazione della L. 2 aprile 1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, dell’art. 1 bis a mente del quale “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all' articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri;

Visto, altresì, il comma 10 dell’art. 11, D.L. n. 1/2012, il quale, al riguardo, prevede che tutte le farmacie aggiuntive istituite ex citato art. 1 bis dalle Regioni siano offerte in prelazione fino al 2022 ai Comuni in cui le stesse hanno sede e stabilisce, inoltre, che i Comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede è dichiarata vacante;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 7 “Farmacie ad alto transito”;

Richiamato, in particolare, il comma 1 dell’art. 7 citato, ai sensi del quale “la Giunta Regionale, a seguito dell’approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, con apposita delibera, previo parere della competente Commissione assembleare, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall’articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968, sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione”;

Richiamata la determinazione n. 7012 del 11/05/2017 del responsabile del Servizio Assistenza Territoriale “Presa d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2016 delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, artt. 4 e 20)”;

Rilevato che, come risulta dalla determinazione n. 7012/2017, il numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione, corrisponde a n. 1.422 e che, pertanto, il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili ai sensi dell’articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968 è pari a 71;

Ritenuto necessario, nel dare attuazione al citato comma 1 dell’articolo 7 della L.R. n. 2 del 2016, prevedere altresì le modalità procedurali da seguire ai fini dell’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive;

Dato atto del parere favorevole della competente Commissione Assembleare espresso in data 13 giugno 2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”.

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;

- n. 3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di individuare in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della LR 2/2016, come risulta dalla conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2016 delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna;

2) di stabilire che il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili, individuato al precedente punto 1, sarà aggiornato con apposito atto deliberativo qualora risulti necessario a fronte di variazione del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale in seguito all’adozione da parte dei Comuni delle successive piante organiche;

3) di dare attuazione al citato articolo 7 della L.R. n. 2/2016, prevedendo le seguenti modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive:

a) entro il mese di agosto di ogni anno i Comuni inviano all’Azienda USL di riferimento le richieste di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7 della LR 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge;

b) le Aziende USL curano l’istruttoria delle richieste pervenute ed entro il mese di ottobre le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge;

c) la Giunta regionale, entro il mese di dicembre dello stesso anno, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2 della LR 2/2016;

d) ai sensi dell’art. 11, comma 10 del DL 1/2012 e s.m., il provvedimento di cui alla lettera c) che precede, fino al 2022, contiene anche la contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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