n.307 del 21.10.2013 (Parte Seconda)

Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema di convenzione

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27/12/2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 che all’articolo 1 ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall’Autorità comunale;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio - Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare “idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di ricostruzione;

- l’ art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 è stato integrato con il seguente ulteriore periodo, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”…le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo…”;

- il comma 1 lettera b) dell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “…le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici….”;

- il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “….le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”.

Visto il decreto legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Rilevato che il Commissario delegato con le risorse dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha contestualmente attivato tutte le procedure per la riparazione ed il ripristino delle attività produttive e dell’edilizia residenziale privata danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Atteso che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente in qualità di Commissario delegato ha programmato ed in buona parte direttamente realizzato, nei mesi trascorsi, una serie di interventi relativi alla costruzione di strutture temporanee, messa in sicurezza con opere provvisionali, riparazione ed al ripristino immediato delle opere pubbliche e dei beni culturali;

Tenuto conto che è stata inoltre condotta una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiate a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o nei casi estremi la demolizione e ricostruzione;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l’attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;

Rilevato che in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012 il Programma deve essere articolato in due sezioni:

a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici;

Atteso che il Programma si attua attraverso piani operativi nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Preso atto che le modalità di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali sono state sottoposte al Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 del 8 giugno 2012, nella seduta dell’11 settembre 2013;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornato dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, a seguito delle osservazioni presentate è stato approvato con ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013;

Atteso che con l’ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013 con la quale il Commissario delegato ha disposto:

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma aggiornato delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, che si compone dei seguenti elaborati:

  • relazione (allegato “A”);
  • elaborato relativo alle opere pubbliche (allegato “B”)
  • elaborato relativo ai beni culturali (allegato “C”)

2) di prendere atto che nel Programma aggiornato di cui al punto 1 delle presente ordinanza non sono stati inseriti quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, in quanto di modesta entità, descritti nell’elaborato, anch’esso integrato a seguito delle osservazioni, allegato “D”;

3) di programmare contestualmente le risorse relative all’annualità 2013 e all’annualità 2014 individuando le opere pubbliche, i beni culturali, l’edilizia scolastica ed universitaria, che saranno oggetto di finanziamento, con i seguenti Piani Annuali, che saranno approvati con successivo provvedimento assunto dal Commissario delegato:

  • Piano Annuale Opere Pubbliche anni 2013-2014;
  • Piano Annuale Beni Culturali , sottoposti alla tutela del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., anni 2013-2014;
  • Piano Annuale Edilizia Scolastica e Università anni 2013-2014;

4) di stabilire che si provvederà a dare attuazione a quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, descritti nell’elaborato allegato “D”, con successivo provvedimento assunto dal Commissario delegato;

5) di richiamare i seguenti criteri di priorità che saranno utilizzati per la formazione dei piani operativi relativi al biennio 2013-2014 che tengono conto dell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, nonché dell’illustrazione dei suddetti criteri effettuata al Comitato Istituzionale del 10 maggio 2013:

a) l’interesse strategico dell’edificio o dell’infrastruttura, in funzione al momento del sisma, indispensabile per la piena funzionalità dei servizi pubblici, servizi alle persone o alle imprese, comprese le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, ovvero delle reti idriche, elettriche, di comunicazione o per la mobilità;

b) la disponibilità di studi di fattibilità ovvero di livelli di definizione progettuale elevata dell’intervento che possano consentire l’immediata cantierabilità dell’opera;

c) il cofinanziamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori per almeno il 20% del costo complessivo, esclusi gli eventuali rimborsi assicurativi;

d) interventi di completamento di opere già finanziate con donazioni (ordinanza 37/2013 e s.m.i.) o ricomprese in edifici con proprietà pubblico-private per i quali sono state presentate le istanze con le procedure MUDE o SFINGE;

e) il valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale dell'edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo recupero dell’immobile;

f) la circostanza che gli edifici previsti nel Programma fanno parte di una UMI perimetrata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/2012, ovvero il fatto che l'attuazione dei relativi interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono previsti quale contenuto essenziale del piano della ricostruzione predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2012.

6) di stabilire che per poter individuare gli interventi da inserire nei Piani Annuali 2013-2014, oltre i criteri di priorità in precedenza descritti, si procederà alla assegnazione di budget tra le diverse tipologie accorpate come da proposta sottoposta al Comitato Istituzionale nella seduta del 03 luglio 2013 che al riguardo ha espresso il proprio parere favorevole;

7) di assegnare la somma di € 530.000.000,0 per attuare il primo stralcio del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, attraverso i seguenti Piani Annuali:

- Piano Annuale Opere Pubbliche anni 2013-2014;

- Piano Annuale Beni Culturali, sottoposti alla tutela del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., anni 2013-2014;

- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università anni 2013-2014;

8) di assegnare la somma di € 7.700.000,00 per l’attuazione di quegli interventi che non sono stati inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00;

9) di dare atto che l’importo complessivo di € 537.700.000,00 risulta finanziato per € 105.000.000,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica e per €. 432.700.000,00 con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 che risulta avere la necessaria capienza;

10) di prendere atto che è stata conseguita l’intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012;

11) di stabilire che il Re golamento di attuazione degli interventi inseriti nei piani annuali 2013-2014 dovrà recepire le disposizioni del D.P.R. 78/2005 richiamate in premessa;

12) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all’approvazione dei Piani Annuali 2013-2014 e degli interventi che presentano un importo inferiore ad € 50.000.00, predisposte nei limiti del finanziamento assegnato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 30 settembre 2013 con la quale sono stati approvati il Programma, aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i relativi Piani Annuali 2013-2014;

Vista l’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 con la quale sono approvati, in attuazione del Programma, aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e Beni Culturali, i Piani Annuali 2013-2014 relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali ed all’edilizia scolastica ed Università.

Vista l’ordinanza n. 121 dell’11 ottobre 2013 con la quale sono approvati gli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali che presentano importi inferiori a 50 mila euro;

Preso atto che al momento sia il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali che i Piani Annuali 2013-2014, nonché gli interventi con importi inferiori a 50 mila euro che sono stati approvati, come sopra menzionato, comprendono solo gli edifici ed i beni di proprietà degli Enti pubblici e degli Enti ecclesiastici;

Visto l’articolo 4 del decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, e l’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che dispongono l’ammissibilità a finanziamento anche per i beni privati ad uso pubblico che siano dichiarati di interesse culturale;

Ravvisata l’opportunità di stabilire le regole per poter finanziare i beni culturali di proprietà privata quali: castelli, rocche, ville e palazzi, dichiarati espressamente di interesse culturale con vincolo notificato, che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Ritenuto di assicurare un finanziamento adeguato per poter restaurare, con miglioramento sismico, i beni privati, dichiarati di interesse culturale a seguito di espressa dichiarazione o notifica del vincolo avvenuta prima del 20 maggio 2012;

Preso atto che con le procedure MUDE o SFINGE che presentano limiti per la definizione del costo convenzionale anche in base alle superfici delle unità immobiliari o riduzioni consistenti nel caso di immobili non utilizzati al momento del sisma, con il finanziamento del 50% del costo ammissibile e con l’obbligo dell’affitto, non sempre si riesce ad assicurare il corretto restauro dei beni culturali;

Acquisito dalla Direzione Generale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo una valutazione del numero dei beni dichiarati di interesse culturale che dovrebbero essere in totale n. 205 così suddivisi per Province: Reggio Emilia n. 9, Modena n. 56, n. Bologna 18, Ferrara n. 122;

Preso atto che le vigenti disposizioni normative prevedono la possibilità di erogare finanziamenti pubblici ai beni privati dichiarati di interesse culturale alla condizione esclusiva che venga assicurato e garantito l’uso pubblico degli stessi beni;

Rilevato che per assicurare l’uso pubblico dei beni privati dichiarati di interesse culturale è necessaria la stipula di una convenzione;

Visto lo schema di convenzione tra il Presidente/Commissario, il soggetto proprietario e la Direzione Generale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che definisce le modalità di utilizzo dei beni privati di interesse culturale al fine di assicurare l’uso pubblico, che in copia si allega alla presente ordinanza (allegato “A”);

Ravvisata l’esigenza di dare adeguata informazione per consentire ai soggetti privati, proprietari di immobili dichiarati di interesse culturale, di manifestare la loro disponibilità ad accettare le regole stabilite con la presente ordinanza e di obbligarsi a sottoscrivere la convenzione propedeutica alla richiesta di inserimento del loro edificio, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel Programma delle Opere Pubbliche e di Beni Culturali, al fine di ottenere l’accesso al finanziamento del Commissario;

Ritenuto che possono manifestare la loro disponibilità all’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e di Beni Culturali, al fine di ottenere l’accesso al finanziamento del Commissario, solo i soggetti privati che, alla pubblicazione della presente ordinanza, non hanno già presentato domanda con la procedura MUDE o SFINGE;

Atteso che la sottoscrizione della convenzione consente l’inserimento dei beni privati, dichiarati espressamente di interesse culturale, nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali mentre il finanziamento sarà disposto con i Piani Annuali di attuazione, in base ai criteri di priorità ed alle risorse disponibili da parte del Commissario delegato;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

1. di prevedere, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012 e dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, l’ammissibilità a finanziamento anche per i beni privati dichiarati di interesse culturale per i quali viene assicurato l’uso pubblico;

2. di stabilire che l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali può essere effettuato per i beni privati alle seguenti condizioni:

a) siano stati dichiarati espressamente di interesse culturale entro il 20 maggio 2012;

b) abbiano presentato istanza al Presidente/Commissario delegato per l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali entro il 31 dicembre 2013, secondo il modello predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

c) stipulino con il Presidente/Commissario la convenzione che assicura l’uso pubblico del bene culturale privato;

3. di approvare lo schema di convenzione tra il Presidente/Commissario, il soggetto proprietario e la Direzione Generale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che definisce le modalità di utilizzo dei beni privati di interesse culturale al fine di assicurare l’uso pubblico, che in copia si allega alla presente ordinanza (allegato “A”);

4. di trasmettere la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 11 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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