n.300 del 18.09.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Saviola S.p.A. concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) ad uso industriale ed igienico e assimilati - Proc. PC17A0025 (EX PC01A0851) – SINADOC 11864/2017 (Determina n. 4040 del 3/9/2019)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

1. di assentire alla ditta Saviola S.p.A., con sede in Bozzolo (MN), Via Arini n. 42 - C.F. e P.IVA 00460330202, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A0025 (ex PC01A0851), ai sensi del l’ art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico e assimilati;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 8,50;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 66.100 (6.100 mc uso industriale e 60.000 mc uso igienico e assimilati); (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2028 (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

  1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, di cui uno da posizionarsi sulla condotta delle acque destinate ad uso industriale e uno (o più d’uno) per la misurazione dei restanti volumi prelevati (uso igienico e assimilati), e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna.

(omissis)

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