n.398 del 18.12.2018 (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994, art. 30 comma 2. Conferma perimetrazione ambiti territoriali di caccia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare:

- l'art. 10 “Piani faunistico-venatori” il quale prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia;

- l'art. 14 “Gestione programmata della caccia” il quale al comma 1, dispone che le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla predetta Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopacitata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 2, il quale dispone che le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 10 recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone:

- al comma 1, che la Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della L.R. n. 13/2015, alle Associazioni professionali agricole, alle Associazioni venatorie, alle Associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC;

- al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 30 “Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)” il quale prevede:

- al comma 1 che la Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della Legge Regionale n. 13/2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10 ed infine i comuni interessati, definisce i perimetri degli Ambiti Territoriali di Caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:

a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;

b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;

c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2 che ogni ATC sia denominato con riferimento alla collocazione geografica e che la perimetrazione degli ATC sia soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al precedente comma 1, unitamente al fatto che detta perimetrazione possa essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali;

- al comma 3 che la perimetrazione tiene conto dell’esigenza di conservare l’unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali;

- al comma 4 che gli A.T.C. hanno dimensione subprovinciale e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-
venatoria;

- l’art. 31 “Ambiti territoriali di caccia” secondo il quale gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell’interesse pubblico, sotto il controllo della Regione;

Visto il Piano faunistico-venatorio regionale, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che in particolare:

- al punto 1.4 - parte prima - compie un’analisi degli A.T.C. presenti nel territorio regionale, dalla quale risulta un’attuale perimetrazione, su base provinciale, che individua 50 ambiti, con dimensione variabile, con ampio range del parametro “Indice Densità Venatoria (IDV)”, aspetti gestionali specifici in rapporto alle forme di caccia possibili, nonché una diversa gestione amministrativa anche correlata alla presenza o meno di un coordinamento tecnico amministrativo degli ATC a carattere provinciale;

- nella parte seconda definisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione:

- il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- l’organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo sopraesposto, in un’ottica di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

Atteso che una eventuale nuova perimetrazione necessita di valutazioni anche in ordine all’attuazione delle nuove disposizioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale, recentemente entrato in vigore;

Considerato che è opportuno garantire continuità alla stagione venatoria in corso e al contempo assicurare la gestione delle procedure collegate alle iscrizioni e rinnovi dei cacciatori nei diversi ambiti territoriali, che sono previsti nel primo trimestre dell’anno e quindi l’organizzazione sul territorio regionale dell’esercizio venatorio in forma programmata;

Ritenuto pertanto di confermare i perimetri degli Ambiti territoriali di caccia come previsto dalla soprarichiamata L.R. n. 8/1994 conseguentemente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Sentito in data 18 settembre 2018 il Comitato di Consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni;

Sentite, altresì, da parte dei competenti Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, le Commissioni consultive territoriali di cui al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 8/1994, i cui verbali sono conservati agli atti dei rispettivi Servizi;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha trasmesso ad ognuno dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca le definizioni dei confini e la relativa cartografia degli ATC di competenza, così come risultano attualmente, per una verifica sulle perimetrazioni riportate;

Preso atto delle note pervenute dai Servizi territoriali Agricoltura caccia e pesca trattenute agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, ai seguenti protocolli:

STACP

PROT.

DATA

Bologna

NP/2018/29330

7/12/2018

Ferrara

NP/2018/29996

NP/2018/30028

7/12/2018

10/12/2018

Forlì-Cesena

NP/2018/30063

10/12/2018

Modena

NP/2018/29984

7/12/2018

Parma

NP/2018/30141

10/12/2018

Piacenza

NP/2018/30100

10/12/2018

Ravenna

NP/2018/30049

10/12/2018

Reggio Emilia

NP/2018/30102

10/12/2018

Rimini

NP/2018/30103

10/12/2018

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla conferma dell’attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia così come definita negli allegati 1-9, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ricorrendo comunque la possibilità che detta perimetrazione possa essere modificata anche prima della sua revisione quinquennale a seguito di motivate esigenze gestionali;

Dato atto che la suddetta perimetrazione comprende, per la maggioranza degli ambiti territoriali, anche aree delimitate che afferiscono a zone di protezione della fauna, aree destinate all’esercizio di attività private di produzione della fauna, caccia e attività cinofile, per le quali si applica la disciplina di riferimento di cui alla L.R. n. 8/1994, nonché aree naturali protette e siti della Rete natura 2000 normate dalla L.R. n. 6/2005;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, come aggiornata con propria deliberazione n. 931 del 18 giugno 2018 ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di confermare l’attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia così come definita negli Allegati 1-9, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato 1 - Bologna

- Allegato 2 - Ferrara

- Allegato 3 - Forlì-Cesena

- Allegato 4 - Modena

- Allegato 5 - Parma

- Allegato 6 - Piacenza

- Allegato 7 - Ravenna

- Allegato 8 - Reggio Emilia

- Allegato 9 - Rimini;

3) di dare atto che la suddetta perimetrazione comprende, per la maggioranza degli ambiti territoriali, anche aree delimitate che afferiscono a zone di protezione della fauna, aree destinate all’esercizio di attività private di produzione della fauna, caccia e attività cinofile per le quali si applica la disciplina di riferimento di cui alla L.R. n. 8/1994, nonché aree naturali protette e siti della Rete natura 2000 normate dalla L.R. n. 6/2005;

4) di dare atto inoltre che, a seguito di motivate esigenze gestionali, detta perimetrazione potrà essere modificata anche prima della sua revisione quinquennale;

5) di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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