n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Demanio idrico - Magnani Arnaldo e Figlio Srl - Domanda 20.11.2015 di rinnovo e di variante sostanziale di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR), loc. Cascinapiano. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6, 22, 27, 31 e 36. Rinnovo concessione di derivazione e diniego di variante sostanziale. Proc PR07A0064/15RN01. SINADOC 29026 (Determinazione del Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in data 01.03.2017 n. 1018)

Il Dirigente determina:

a) il diniego della variante alla concessione richiesta dalla la società MAGNANI ARNALDO E FIGLIO SRL, con sede in comune di Langhirano (TS), via Cascinapiano n. 22 Partita IVA 00154550346, con l’istanza indicata in epigrafe, ai sensi dell’ art. 22 commi a),b), l) del Regolamento Regionale n. 41/2001 per la incompatibilità della variante al prelievo proposta rispetto alla Variante al P.T.C.P. “Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque”, approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008 che classifica l’area di interesse come “Zona di Protezione del Settore C” (Tav.15 -Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali) ed individua nella zona sopra richiamata le “Aree di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A” (Tav. 6/E Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque), per cui vengono definite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

nello specifico l’art. 31 delle Norme di Attuazione della Variante sopra richiamata stabilisce infatti che, nelle aree di ricarica diretta, sia “vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale” e comunque non sono consentiti, “nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio”;

b) di assentire alla la società Magnani Arnaldo e Figlio Srl, con sede in comune di Langhirano (TS), via Cascinapiano n. 22 Partita IVA 00154550346, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Langhirano (PR), il rinnovo della concessione n. n. 13559 del 21/12/2009, per derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite pozzo in Comune di Langhirano (PR), località Cascinapiano, destinata ad uso industriale al servizio di un salumificio nella medesima località per la quantità di 5 l/sec e un consumo annuo pari a 400 mc; 

(omissis)

a. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31/12/2025, ai sensi dell’art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente provvedimento che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 1/3/2017 n. 1018

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)

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