n. 196 del 27.09.2012 (Parte Seconda)

Approvazione Accordo di programma 2012-2015 sulla qualità dell'aria sottoscritto in data 26 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna E Rimini, dai Comuni capoluogo e dai Comuni con popolazione superiore a 50,000 abitanti

IL PRESIDENTE

premesso che:

  • il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
  • dal 2002 la Regione Emilia-Romagna si è attivata attraverso un Programma di interventi per implementare misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di polveri fini (PM10) e biossido di azoto (NO2) in tutti gli agglomerati, formalizzato con la sottoscrizione di Accordi di Programma sulla Qualità dell’Aria;
  • lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono stati sottoposti alla procedura di infrazione comunitaria 2008/2194 per violazione della Direttiva 1999/30/CE [1] a seguito del superamento dei valori limite di PM10, registrato in diverse zone e agglomerati del territorio regionale tra il 2005 e il 2007;
  • la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione Europea in data 20 gennaio 2009 una richiesta di deroga al rispetto dei valori limite per il PM10, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2008/50/CE [2], che non è stata concessa;
  • in seguito ai superamenti del valore limite annuale dell’NO2 in alcune aree del territorio regionale, in data 2 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha presentato richiesta di deroga al rispetto del valore limite anche per questo inquinante, che è stata accolta (ad eccezione degli agglomerati di Modena e Bologna) con decisione del 6 luglio 2012;

 premesso inoltre che:

  • il DLgs 155/10 [3] all’art. 9 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la qualità dell’aria nelle restanti aree;
  • il DLgs 155/10 all’art. 10 prevede inoltre che nel caso insorga il rischio di superamento dei valori limite le Regioni possano adottare Piani d’azione, che contengano interventi da adottare nel breve termine, finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento e non aventi carattere strutturale o ricorrente;

dato atto che:

  • la Regione Emilia-Romagna con la DGR 344/11 [4] e con la successiva DAL 51/11 [5] ha approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO 2, individuate ai fini delle richieste di deroga alla Comunità Europea ed integrate con quelle individuate tramite le valutazioni modellistiche, in modo che:
    • costituiscano la base conoscitiva per le autorità competenti in materia di gestione della qualità dell’aria ambiente per l’individuazione e l’attivazione delle misure e degli interventi necessari al conseguimento dei valori limite;
    • la pianificazione sia improntata alla massima integrazione delle diverse politiche settoriali, in particolare quelle volte a contrastare il cambiamento climatico e quelle per la tutela ed il risanamento della qualità dell’aria, per poter contrastare contemporaneamente i processi che generano inquinanti a scala globale e scala locale;
    • gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica, tengano conto, nell’individuazione delle misure e degli interventi che li caratterizzano, anche della necessità del conseguimento dei valori limite per il biossido di azoto ed il PM10 nei termini previsti dalla normativa comunitaria;
  • la Regione Emilia-Romagna con DGR 2001/11 [6] prende atto della necessità di avviare un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell’aria e, in attuazione degli articoli 9 e 10 del DLgs 155/10, di elaborazione di un Piano per la qualità dell’aria regionale, specificandone i contenuti essenziali, approvando:

a) la nuova zonizzazione del territorio, approvata dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. DVA-2011-0022798 del 13/9/2011, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 155/10;

b) la configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria adeguata alla nuova zonizzazione, approvata dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. DVA-2011-0029713 del 28/11/2011, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del DLgs 155/10;

Valutata pertanto la necessità di adottare tutte le misure possibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera, dando continuità e rafforzando le azioni finora attivate ai vari livelli istituzionali, con l’obiettivo di riportare i livelli di PM10 e NO2 entro i limiti di legge e di fare quanto possibile per l’archiviazione della procedura di infrazione comunitaria in corso;

Dato atto degli incontri effettuati nelle date 5 e 26 marzo, 16 maggio e 28 giugno 2012, con gli Enti sottoscrittori e, in data 3 luglio 2012, con le Associazioni di categoria e ambientaliste, ai fini di condividere la struttura generale dell’Accordo e le misure individuate ai fini del contenimento degli episodi di inquinamento acuto da PM10 nel periodo autunno-inverno;

Preso atto delle osservazioni presentate dagli Enti e dalle Associazioni, conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico;

rilevato inoltre inoltre che:

  • l’Accordo è stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 16 luglio 2012;
  • con nota PG.2012.0175652 del 17 luglio 2012 è stata convocata per il giorno 26 luglio 2012, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la conferenza dei servizi tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione dell’"Accordo di programma 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010”;
  • nel corso di tale conferenza si è addivenuto alla sottoscrizione del citato Accordo di programma, repertoriato agli atti regionali con n. RPI.2012.0000161 del 30/7/2012;

Dato atto del parere allegato

decreta:

1. di adottare, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, l’ "Accordo di programma 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010" sottoscritto in data 26 luglio 2012, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo in parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art. 34 del DLgs 267/00, sarà svolta dai soggetti sottoscrittori con le procedure previste all'art. 8 dell'Accordo medesimo;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Vasco Errani

[1] DIR 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

[2] DIR 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

[3] Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

[4] DGR n 344 del 14/03/2011: Direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attuata con D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite per il biossido di azoto e per il PM10.

[5] DAL n. 51 del 26/07/2011: Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

[6] DGR. N. 2001 del 27 dicembre 2011: “Recepimento del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria”

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