n.94 del 30.04.2015 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n.7 del 20 dicembre 2002, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalità previste dallo statuto della società.».

Comma 2

1) il testo del comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale n.7 del 20 dicembre 2002, che concerne che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

8. Le convenzioni disciplinano:

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che le società di cui al comma 7-bis potranno svolgere;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione delle convenzioni.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n.24 dell’8 agosto 2001, che concerne Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Procedimenti attuativi.

1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. Il bando è pubblicato sul BURERT.».

Nota all’art. 6

Comma1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, ora integrato, era il seguente:

«Art.10 - Interventi indifferibili ed urgenti.

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.»

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, ora sostituita, era la seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori..».

Comma 3

1) il testo del comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.

(omissis)

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.»

Comma 4

1) il testo dei commi 8 e 9 dell’articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.

(omissis)

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.».

Comma 5

1) il testo del comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.

(omissis)

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».

Comma 6

1) il testo del comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale.

(omissis)

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013 e 2014 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.»

Comma 2

1) Il testo del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, Legge Finanziaria Regionale ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di otto milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Comma 3

1) il testo del comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013, che concerne, Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, ora modificato, era il seguente:

«Art. 43 - Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico.

(omissis)

2. La sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2014 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.».

Comma 2

1) il testo del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

(omissis)

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consiliare.».

Comma 3

1) il testo del comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

(omissis)

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

a) possesso del diploma di laurea;

b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.».

Comma 4

1) il testo del comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

(omissis)

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

a) possesso del diploma di laurea;

b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n.1 del 30 marzo 2012, che concerne,

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 marzo 2012, n. 55, ora abrogato era il seguente:

«Art. 7 - Estensione delle disposizioni.

(omissis)

2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne,

Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora abrogato era il seguente:

«Art.6 - Attribuzioni del Direttore.

(omissis)

1-bis. Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.».

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