n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99. Approvazione del Disciplinare di produzione integrata dell'olio extravergine d'oliva

IL RESPONSABILE

Visti:

  • la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 27 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati i principi generali per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata di prodotti alimentari trasformati;

Vista altresì la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 2116 del 27 febbraio 2012, recante “L.R. 28/1999, art. 5 – PSR 2007/2013, Misura 214, Azione 1 - Misura 221, Azione 3. Reg. (CE) 1234/2007. Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata - norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e parte norme agronomiche - Anno 2012”

Considerato che la parte “Norme post raccolta frutticole (prodotto fresco)” della determinazione n. 2116/2012 detta - fra l’altro – le regole per la raccolta e le procedure per la trasformazione relative alla coltura dell’olivo;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99, la Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione, fissando i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;

Dato atto che con il supporto tecnico del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali si è proceduto a predisporre:

  • sulla base delle norme esistenti per la produzione di olio extra vergine di oliva, un disciplinare di produzione integrata relativo alla trasformazione delle olive a Qualità controllata, finalizzato all’ottenimento di olio extra vergine di oliva, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  • l’elenco delle violazioni gravi e lievi, relative all’applicazione del disciplinare da parte dei concessionari del marchio regionale Qualità Controllata, di cui all’Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Atteso che nel corso della predisposizione di tale disciplinare sono state consultate le imprese del territorio regionale, anche attraverso le loro associazioni di categoria;

Considerato che risultano, pertanto, superate le norme relative ai disciplinari di produzione integrata sopra richiamate, relativamente alla raccolta e alle procedure di trasformazione dell’olivo;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura;
  • le deliberazioni n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 10 del 10 gennaio 2011, con le quali la Giunta ha approvato gli atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il "Disciplinare di produzione integrata dell’olio extra vergine di oliva", di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare l’elenco delle violazioni gravi e lievi del relativo Disciplinare, di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire inoltre che dalla data di adozione della presente determinazione alle produzioni di olivo non si applica la parte relativa alla “Raccolta” e alle “Procedure per la trasformazione” dell’olivo della determinazione n. 2116/2012;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito E-R Agricoltura.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini 

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