n.200 del 18.07.2013 (Parte Seconda)

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per gli studi di microzonazione sismica e le Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 caratterizzati da ag<0,125g.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri ci cui all’art. 5, comma 2 della L. n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012;

Viste le leggi regionali:

- n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” ed in particolare l’art- A-2, comma 4, dell’Allegato che stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione e alla prevenzione del rischio sismico;

- n. 16 del 2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’art. 12 “ Piano della Ricostruzione”, che prevede di delocalizzare le costruzioni, in particolare quelle con funzioni di particolare interesse (strutture strategiche, edifici pubblici, …), se ricadono in zone in cui sono state individuate condizioni di elevata pericolosità (es. aree ad elevato rischio di liquefazione o con elevato fattore di amplificazione), e indirizzare le scelte verso zone a minore pericolosità locale;

Visto che con proprie Ordinanze:

- n. 70 del 13 novembre 2013 è stato approvato il Programma per gli studi di microzonazione sismica e le analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) nei centri abitati e nelle aree di potenziale ricostruzione ed espansione dei Comuni in cui sono stati osservati effetti di intensità macrosismica ≥ 6;

- n. 60 del 27 aprile 2013 recante “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”, ed in particolare l’articolo 8 che riconosce tra gli elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per il Piano della Ricostruzione vi è l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE);

Richiamato quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della LR n. 16 del 2012 che stabilisce che la ricostruzione deve assicurare un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione della vulnerabilità urbana;

Richiamata inoltre l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile che disciplina la terza annualità dei contributi per la riduzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 della L. 77/2009, e che consente di finanziare la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica e analisi della CLE nei Comuni con ag≥ 0,125g.

Rilevato che alcuni Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, hanno una ag<0,125g e quindi non sono finanziabili con tali risorse;

Ritenuto che sia necessario avere il medesimo livello di approfondimento per questi Comuni e che occorre stanziare risorse sufficienti al fine di consentire una omogenea informazione per i comuni facenti parte dell’area del cratere;

Ritenuto inoltredi dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la redazione degli studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della CLE in tali Comuni;

Ravvisato che nei Comuni oggetto degli studi di microzonazione sismica di cui alla propria Ordinanza n. 70/2012, è emersa la necessità di verificare, con ulteriori approfondimenti, le condizioni di instabilità riconosciute a seguito delle indagini effettuate, e quindi per completare con lo stesso grado di approfondimento la microzonazione sismica in detti comuni sono necessarie ulteriori risorse;

 Tutto ciò premesso e considerato,

 DISPONE

1) di stanziare la cifra di euro 106.500 come finanziamento al 75% per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 aventi una ag<0,125g;

2) di stabilire che i contributi sono concessi previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25%;

3) di stabilire che i contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica (MS) unitamente all’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) sono quelli previsti all’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 52 del 2013;

4) che l’assegnazione e la concessione dei contributi debba avvenire sulla base delle domande presentate dai comuni secondo le specifiche di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

5) di stabilire che i Comuni che facciano richiesta di contributi debbano svolgere studi di secondo livello con analisi della CLE come previsto dall’art. 5 dell’Ordinanza Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 52 del 2013, e locali approfondimento di terzo livello laddove sono presenti criticità geologiche che richiedono analisi più approfondite;

6) di stabilire che gli studi di MS debbano essere svolti secondo le specifiche di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

7) di stabilire che l’analisi della CLE debba essere svolta secondo i criteri stabiliti nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e nel documento “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) - standard di rappresentazione e archiviazione informatica - versione 1.0beta-II” pubblicata nel giugno 2012, scaricabile dal seguente sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907;

8) di dare atto che l’archiviazione informatica, la rappresentazione e la fornitura dei dati degli studi di MS e dell’analisi della CLE siano realizzati secondo le indicazioni di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

9) di dare atto che gli studi di MS, CLE e gli elaborati finali siano realizzati secondo i criteri e le indicazioni di cui all’allegato B;

10) di stabilire che entro 60 gg dalla comunicazione di erogazione del finanziamento da parte del Commissario delegato i Comuni beneficiari provvedano alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di MS e CLE e ne diano comunicazione alla Regione - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

11) di stabilire inoltre che gli studi di MS, l’analisi della CLE e i relativi elaborati finali siano realizzati e trasmessi alla Regione - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli nei successivi 240 gg;

12) che il coordinamento degli studi di MS e CLE sia effettuato dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e dal Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio;

13) di dare atto che il Commissario delegato provvederà alla liquidazione dei contributi concessi, in un’unica soluzione, a seguito di approvazione definitiva degli studi da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione;

14) di approvare la spesa di Euro 120.000,00, necessaria per il completamento con lo stesso grado di approfondimento della microzonazione sismica di cui alla propria ordinanza n. 70 del 2012, ed in particolare per l’analisi delle condizioni di instabilità riconosciute a seguito delle indagini effettuate;

15) di dare atto che l’importo complessivo di 226.500,00 Euro trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal budget predisposto per la finalizzazione delle risorse;

16) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 luglio 2013 

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani 

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