n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Brugnano Vittoria e C. Sas - Domanda 28/9/2012 di variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale alimentazione piscine e irrigazione verde, in comune di Parma (PR), loc. Via Ximenes. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Proc. PR06A0229/09VR01/12VR02

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

a) di accordare alla Società Brugnano Vittoria e C. Sascon sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), Via Palladio n. 5, Partita IVA 01669010355, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per cambio d’uso e incremento volume annuo di prelievo alla concessione di derivazione d’ acqua pubblica in comune di Parma (PR) per uso industriale alimentazione piscine e irrigazione aree verdi, rilasciata con atto n. 7423 del 30/7/2009 con successiva variante d’ uso di cui all’ atto n. 3550 del 7/4/2010, con una portata massima pari a l/s 5 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 11500 secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d’uso allegato al provvedimento di concessione di cui sopra, tenendo conto delle modifiche approvate col presente atto, con durata fino al 31 dicembre 2015;

b) di disporre che l’utilizzo dell’ acqua per l’alimentazione delle piscine non possa essere attivato senza l’ottenimento del prescritto nulla osta ovvero giudizio di qualità rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria.

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 19/11/2012 n. 14876 

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
  •  di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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