n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'installazione di un impianto idroelettrico in loc. Riana, comune di Monchio delle Corti (PR) - Ditta Idro Bratica Srl; presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “Impianto idroelettrico in loc. Riana, comune di Monchio delle Corti (PR)”, presentato da Idro Bratica S.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

  1. vista la compromissione ambientale del sistema forestale e boschivo si dovranno realizzare opere di compensazione, che dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di riconnessione delle reti ecologiche. Le porzioni di sistema forestale e boschivo eliminato a seguito della realizzazione del progetto in esame e dell’elettrodotto, dovranno essere ricostituite all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale viene autorizzato l’intervento di trasformazione, con una superficie corrispondente alla superficie boscata complessivamente eliminata e/o compromessa; 
  2. il progetto esecutivo, comprensivo dell’individuazione delle aree, e della sistemazione e manutenzione delle stesse, deve essere presentato al Comune e all’Ente di Gestione del Parco, contestualmente alla presentazione del complessivo progetto esecutivo, per l’approvazione, prima della messa in esercizio della centrale; 
  3. le operazioni definite di “risagomatura e protezione fluviale” all’interno del sistema forestale e boschivo, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo. Nel caso ciò non fosse possibile sarà necessario, anche per quelle aree, prevedere ulteriori misure compensative. In merito a tale aspetto dovrà essere presentata apposita documentazione contestualmente alla presentazione al Comune e all’Ente di Gestione del Parco del complessivo progetto esecutivo; 
  4. il progetto esecutivo dovrà essere approvato dal Servizio Tecnico di Bacino competente; 
  5. la manutenzione di tutte le opere sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare al Servizio Tecnico di Bacino competente l’esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione per le manutenzioni straordinarie; 
  6. l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi della vigente normativa sismica; 
  7. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna; 
  8. in loc. Piagnola il posizionamento della condotta forzata dovrà avvenire direttamente sulla attuale carraia (senza scavi), protetta da rilevato, in modo da preservare le infrastrutture esistenti”; 
  9. si dovrà procedere con scrupolosa osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nella relazione geologica e geotecnica allegata al progetto esecutivo, con particolare riferimento a quanto specificato in merito alle modalità di scavo e consolidamento dei fronti di scavo; 
  10. si dovrà avere cura di raccogliere e regimare con l’adozione degli opportuni manufatti ed accorgimenti tecnici tutte le acque gravanti sull’opera; 
  11. si dovrà assicurare al momento degli scavi la presenza del geologo il quale potrà prescrivere ulteriori varianti ed accorgimenti tecnici dettati al fine di non interferire negativamente sulla stabilità dei terreni e da comunicarsi ad opera del medesimo alle Autorità competenti; 
  12. l’esecuzione dell’opera non dovrà interferire con il naturale regime delle acque ed inoltre si dovrà aver cura di regimare tutti i corpi idrici gravanti o originatisi dai manufatti; 
  13. il sistema di raccolta e drenaggio delle acque nell’area di intervento dovrà essere correttamente dimensionato e strutturato in modo tale da risultare efficace anche in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati; 
  14. il materiale di risulta, nella quantità eventualmente eccedenti quella di rinterro, dovrà essere gestito nel rispetto delle leggi vigenti; 
  15. ultimate tutte le opere di progetto, si dovrà provvedere al recupero ambientale dei terreni interessati con il rinverdimento e la piantagione di essenze arboree adatte alla zona aventi funzione protettiva, consolidante e paesaggistica; 
  16. all’interno del cantiere dovranno essere conservati a disposizione per eventuali controlli copia del progetto approvato con copia di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie ai sensi della legislazione vigente per eseguire l’opera; 
  17. qualora, in qualsiasi momento, l’opera divenisse causa di dissesto, il richiedente dovrà farsi carico dell’esecuzione delle sistemazioni necessarie al ripristino delle condizioni di stabilita; 
  18. dovrà essere comunicata al personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio la data di inizio e quella dell’avvenuto termine dei lavori, nonché la tipologia delle opere e degli interventi da eseguire sul terreno con copia di eventuali autorizzazioni urbanistiche; 
  19. l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere in progetto è limitata ad un periodo temporale pari a quello previsto dai titoli abilitativi comunali; 
  20. il non rispetto di una o più prescrizioni autorizzatorie comporta l’invalidità del provvedimento autorizzativo nonché l’applicazione degli artt. 24 e 25 del R.D.L. 3267/1923 e le previste sanzioni penali di legge; 
  21. al termine della presente procedura il proponente dovrà fornire la parte relativa agli impianti elettrici, completa del dimensionamento delle condutture elettriche, dell’impianto di messa a terra, della rappresentazione della distribuzione delle diverse apparecchiature, di una adeguata relazione tecnica di progetto e della relativa normativa vigente; 
  22. per l’attraversamento della SP con condotta forzata e linea MT, è necessario seguire le seguenti indicazioni in merito alle modalità di scavo e ripristino per l’attraversamento con scavo a cielo aperto:
    • la condotta deve essere posata alla profondità minima di 1.00 m, misurata tra l’estradosso della condotta e la pavimentazione stradale;
    • le operazioni di scavo (che dovrà essere eseguito perpendicolarmente all’asse stradale), posa della condotta e ripristino della carreggiata stradale devono essere tassativamente eseguite secondo quanto prescritto nella nota del Servizio Viabilità, Infrastrutture e patrimonio della Provincia di Parma del 26/03/2012, n. Prot. 20861 (in Allegato 3); 
  23. prima dell’inizio lavori, che interessano la SP, dovrà essere ottenere apposita concessione;
  24. il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo come definito nella documentazione depositata, è fissato in 123 l/s. Detto valore potrà essere, comunque, aumentato qualora dalla verifica dei monitoraggi sotto riportati risulti che la portata concessa pregiudichi il mantenimento degli obiettivi di qualità fissato per il corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione; 
  25. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate, ciò ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 96 del DLgs 152/06. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico di Bacino competente ed alla Provincia di Parma; 
  26. la Società proponente dovrà, inoltre, presentare al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, apposito programma di monitoraggio post operam per la verifica del mantenimento il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell’ecosistema fluviale nonché della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica; 
  27. i dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all’approvazione del citato Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, in accordo con l’ARPA territorialmente competente antecedentemente all'avvio dei lavori: tale monitoraggio permetterà di verificare la sostenibilità dell’intervento e/o di individuare le eventuali misure correttive; 
  28. qualora il sopra menzionato monitoraggio evidenzi un peggioramento dello stato del corpo idrico derivato, inficiando conseguentemente il raggiungimento dell’obiettivo di qualità previsto per il 2015, qualora non sussistano adeguati elementi correttivi, non potrà darsi corso al rinnovo; 
  29. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere andranno adottati i seguenti accorgimenti:
    • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
    • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
    • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
    • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; 
  30. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso; 
  31. dovranno essere realizzate le misure indicate nel precedente punto 2.C.; 
  32. la ditta IdroBratica dovrà effettuare adeguate prove acustiche in fase di avvio (almeno 2 rilievi fonometrici). Tali rilievi, su richiesta del Comune dovranno essere ripetuti alla presenza di un tecnico indicato dal Comune; 
  33. nel caso di superamenti dei limiti acustici di legge la Ditta dovrà provvedere a dotare il locale tecnico della centrale di sistemi di insonorizzazione; 
  34. in merito ai possibili impatti del progetto sulla stabilità dei versanti, dovranno essere realizzate le misure e gli accorgimenti tecnici presentati nella documentazione progettuale e nel SIA; 
  35. in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    • bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
    • realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
    • asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;
    • utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
    • delimitazione e copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
    • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
    • obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
    • utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori; 
  36. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi dovranno essere utilizzati materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessato. A tale scopo dovrà essere inviata all’ARPA territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli eventuali additivi utilizzati, per l’approvazione dell’uso; 
  37. la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle ghiaie presenti all’interno dell’alveo demaniale, dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti ed in ogni caso i materiali dovranno rimanere all’interno delle pertinenze demaniali; 
  38. le scarpate che si andranno ad intaccare dovranno essere riprofilate secondo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, in modo da evitare fenomeni di instabilità nelle zone a monte e a valle delle stesse e da non creare rotolamento di materiale, ovvero se ne garantisca la stabilità mediante l’esecuzione di idonee opere di contenimento. Per la stabilizzazione saranno da preferirsi tecniche di ingegneria naturalistica; 
  39. il taglio e lo sfrondamento delle piante dovrà essere limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere avendo cura di rimuovere prontamente le ramaglie tagliate e conferirle in impianto di recupero o qualora non possibile, in discarica autorizzata; 
  40. a lavori ultimati dovrà essere prontamente eseguito l’inerbimento di tutta l’area interessata dagli interventi; 
  41. qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, dovranno essere prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilita dei luoghi; 
  42. tutti i movimenti terra dovranno essere eseguiti in periodo stagionale favorevole; 
  43. per quanto riguarda le misure di compensazione per la componente boscata, andranno messe in atto le proposte presentate in progetto e nelle successive integrazioni documentali specifiche; 
  44. si prescrive:
    • l’utilizzo della pietra naturale locale per il rivestimento dei manufatti come già specificato dal progetto;
    • durante i lavori per l’installazione dell’impianto e del cavidotto interrato dovrà essere salvaguardata l’area boscata;
    • la ringhiera prevista sul bordo dei camminamenti relativi ai manufatti edilizi dell’impianto in argomento dovrà essere in legno anziché in ferro e a disegno semplice; 
  45. si prescrive un controllo in corso d’opera da parte di archeologi, per quanto riguarda la fascia pianeggiante immediatamente a monte del punto 4, cioè il punto di immissione nel sedime della strada comunale del Castellano, e quella subpianeggiante, dove la condotta devia dal sedime stradale, successiva al punto 3 della relazione di rischio archeologico; 
  46. per le rimanenti zone si rammenta il disposto dell’art. 90 del D.Lgs 42/04, (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all’autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state trovate; 

c) di dare atto che il parere della Provincia, del Comune e dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il nulla osta archeologico della Soprintendenza beni Archeologici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

e) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il Parere di compatibilità paesaggistica espresso ai sensi dell’art. 146 Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 della Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

f) di dare atto che il permesso di costruire n. 5/2012 rilasciato il 3/4/2013 dal Comune di Monchio delle Corti rappresenta l’Allegato 2 alla presente deliberazione; 

g) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005 del Comune di Monchio delle Corti è stata rilasciata con determina numero 59 del 19/8/2013 e costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

h) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di ARPA non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

i) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

j) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Monchio delle Corti, qualora il Consiglio comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 

k) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Monchio delle Corti, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Parma, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

l) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Parma, espresso ai sensi di legge da ARPA, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

m) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

n) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41; della L.R. 14 aprile 2004, n. 7; del R.D. 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico di Bacino con determinazione n. 11866 del 25/9/2013, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

o) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Parma e dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

p) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dall’Autorità di Bacino del Po non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

q) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce la Valutazione di Incidenza di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

r) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il Nulla osta ai sensi della L.R. 6/2005, art. 40 di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

s) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 verrà rilasciata dal Comune di Parma all’interno dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 di competenza della Provincia di Parma in seguito all’emanazione del presente atto; 

t) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Provincia di Parma, autorità competente allo svolgimento della procedura di Autorizzazione Unica, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

u) di dare atto che in data 23 gennaio 2013, con nota acquisita al prot. PG/2013/27759 del 31/1/2013, Enìa Parma evidenzia, con proprio parere che “è fondamentale preservare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica garantita dalle sorgenti situate in prossimità delle aree interessate dai lavori. Si propone inoltre che in loc. Piagnola il posizionamento della condotta forzata avvenga direttamente sulla attuale carraia (senza scavi), protetta da rilevato, in modo da preservare le infrastrutture esistenti”; 

v) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere di competenza di Enìa Parma non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

w) di dare atto che in data 4/1/2013 con nota acquisita al protocollo PG/2013/34737 del 7/2/2013, la Comunità Montana Unione Comuni Parma Est ha inviato il proprio parere, secondo il quale “si ritiene non sussistano elemento ostativi al rilascio dell’esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico” subordinando l’autorizzazione delle opere al rispetto di prescrizioni riporate all’interno del presente R.A.; 

x) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere di competenza della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

y) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il Vincolo idrogeologico di competenza dell’Unione dei Comuni Parma Est non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

z) di dare atto che AIPO con nota acquisita al prot. PG/2013/105707 del 30/4/2013 ha comunicato che “il corso d’acqua di cui all’oggetto esula dal reticolo di competenza di quest’agenzia”; 

aa) di dare atto che la Marina Militare con nota acquisita al protocollo PG/2013/124121 del 21/5/2013 ha inviato il proprio nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto, senza prescrizioni; 

bb) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere di competenza della Marina Militare non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

cc) di dare atto che l’Aeronautica Militare con nota acquisita al protocollo PG/2013/137667 del 5/6/2013 ha inviato il proprio nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto, senza prescrizioni; 

dd) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere di competenza dell’Aeronautica Militare non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

ee) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

ff) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Parma successivamente all’emanazione del presente atto; 

gg) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, all’Autorità di Bacino del fiume Po, al Comune di Monchio delle Corti, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, ad ARPA Sezione provinciale di Parma, ad AUSL Parma, alla ditta Idro Bratica; 

hh) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la conclusione dei lavori di realizzazione in anni 5 (cinque); 

ii) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

jj) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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