n.194 del 25.09.2012 (Parte Seconda)

Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa del suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 – Rimodulazione del programma degli interventi ed integrazioni e parziali modifiche alle disposizioni attuative

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la propria Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 “Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa del suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità” emanata a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012 causando danni ad alcune opere di bonifica e di difesa idraulica di rilevanza strategica ai fini della sicurezza dei territorio colpiti;

Dato atto che:

- la predetta Ordinanza dispone che, al fine di garantire un adeguato livello di messa in sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità del territorio regionale, i Consorzi di Bonifica, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po e il Servizio Tecnico Bacino Reno territorialmente competenti provvedono al ripristino della funzionalità del sistema degli impianti e delle opere di bonifica e di difesa del suolo attraverso la realizzazione di opere provvisionali, elencati nell’Allegato 1) della citata Ordinanza n. 20/2012;

- le spese per far fronte a tali interventi ammontano complessivamente a € 8.159.900,00 e sono finanziate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/2012, nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato;

- l’Allegato 2) dell’Ordinanza n. 20/2012 riporta le disposizioni e le procedure per l’attuazione degli interventi provvisionali urgenti contenuti nell’Allegato 1) sopra richiamato;

Considerato che:

- l’Agenzia regionale di protezione civile, con le competenti strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, i Consorzi di Bonifica interessati, l’Agenzia interregionale per il fiume Po e l’Autorità di bacino del fiume Po, in riferimento alla minore efficienza del reticolo idraulico naturale e artificiale conseguente ai danni subiti dalle opere idrauliche e di bonifica a causa degli eventi sismici del maggio 2012, sta provvedendo in applicazione della L.R. 1/2005 all’elaborazione in via d’urgenza di appositi scenari di rischio e di un modello di intervento;

- sulla base dell’istruttoria preliminare di tali scenari di rischio, di imminente approvazione, è risultata indispensabile ai fini della sicurezza idraulica del territorio ferrarese l’installazione all’impianto idrovoro di Pontelagoscuro in comune di Ferrara, gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, di un’apposita elettropompa della portata di 4 m3/sec finalizzata ad intercettare le acque provenienti dalla pianura reggiana, modenese e bolognese e a scaricarle nel fiume Po, mitigando conseguentemente il rischio di allagamento del comprensorio ferrarese;

- tale intervento, dell’importo di € 350.000, si è reso indispensabile in quanto gli eventi sismici hanno gravemente danneggiato importanti impianti idrovori, causandone l’inagibilità o la ridotta funzionalità, e pertanto ad oggi tali impianti non sono più in grado di garantire con efficacia la funzione di scolo delle acque di pioggia nel fiume Po e nei suoi affluenti con conseguente rischio di allagamento del territorio ferrarese, posto a valle e caratterizzato da giacitura più bassa;

- sempre a seguito degli approfondimenti condotti per la definizione degli scenari di rischio, è emersa la necessità di provvedere ad ulteriori opere provvisionali urgenti relativi a due manufatti idraulici - Chiavica Ponte Petra e Chiavica Derivazione Borsiero - situati sul canale di bonifica “Parmigiana - Moglia” in provincia di Reggio Emilia e gestiti dai Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Terre dei Gonzaga in destra Po per prevenire tracimazioni incontrollate di acqua nel comprensorio emiliano del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga, per un importo rispettivamente di € 20.000 e di € 120.000, come indicato in Allegato A) al presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- le ulteriori verifiche effettuate dal Servizio Tecnico Bacino Reno sulle opere idrauliche danneggiate di propria competenza hanno evidenziato l’aggravamento di situazioni strutturali, relative in particolare all’impianto di manovra per lo sbocco del Cavo Napoleonico nel fiume Po (Opera Po) e all’impianto di manovra per lo sbocco del fiume Reno nel Cavo Napoleonico (Opera Reno);

- è stato infatti accertato l’ampliamento delle lesioni strutturali dell’Opera Po e indebolimenti e/o la probabile presenza di cavità all’interno dei rilevati arginali dell’Opera Reno e pertanto, al fine di far fronte a tali situazioni di criticità; si rendono necessari due interventi distinti, rispettivamente dell’importo di € 200.000 per l’Opera Po e di € 150.000 per l’Opera Reno, in luogo dell’intervento contrassegnato con il n. 15 nell’Allegato 1 alla propria Ordinanza n. 20/2012 per un importo di € 150.000 e relativo ad entrambi i manufatti;

- al contempo, a seguito di una razionalizzazione delle fasi di progettazione e di accantieramento finalizzata ad un’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, si sono previsti:

- la rimodulazione di una parte dei lavori per il “Chiavicone” (intervento n. 10 in All. 1 all’Ordinanza n. 20/2012) con una riduzione dell’importo dell’intervento da € 670.000 a € 570.000;

- l’accorpamento degli interventi sulla Chiavica Cardinala e Chiavica Brocchetti (interventi nn. 11 e 12 in All. 1 all’Ordinanza n. 20/2012) per un totale invariato di € 130.000;

- l’accorpamento degli interventi sulla Chiavica Gandazzolo Vecchia (interventi nn. 13 e 14 in All. 1 all’Ordinanza n. 20/2012) che comporta una rimodulazione dell’importo da complessivi € 337.000 a € 315.000;

- emerge pertanto la necessità di una rimodulazione dei sopra riportati interventi e di un incremento di € 78.000 delle somme messe a disposizione del Servizio Tecnico Bacino Reno in quanto l’importo totale degli interventi assegnati al citato Servizio passa da € 1.287.000 a complessivi € 1.365.000, come dettagliatamente indicato in Allegato A) al presente provvedimento;

Preso atto che, per mero errore materiale, per gli interventi contrassegnati con i numeri 2 e 5 nella propria Ordinanza n. 20/2101 in comune di Bondeno è stata indicata la Provincia di Modena in luogo di quella di Ferrara e pertanto si rende necessario apportare una rettifica in tal senso;

Dato atto che:

- le suddette integrazioni e rimodulazioni comportano una spesa di € 568.000,00 in aggiunta alla somma di € 8.159.900,00 prevista con la propria Ordinanza n. 20/2012, per cui l’importo per far fronte ai danni subiti dalle opere e dagli impianti per la salvaguardia idraulica a seguito degli eventi sismici ammonta complessivamente a € 8.727.900,00;

- la verifica sulla priorità degli interventi da realizzare è stata effettuata di concerto con gli enti interessati;

Ritenuto inoltre necessario apportare alla citata Ordinanza n. 20/2012 alcune ulteriori precisazioni circa le disposizioni e le procedure per l’attuazione degli interventi provvisionali urgenti, indicate nell’Allegato 2), in relazione alla possibilità di ricorrere alla Conferenza dei Servizi per il completamento della documentazione di cui al punto 3 della citata Ordinanza, nonché a meglio specificare il limite massimo del 10% per spese tecniche, che deve intendersi comprensivo di IVA e di oneri riflessi, come indicato nell’Allegato B) alla presente Ordinanza;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza, di rendere operativa la procedura oggetto della presente ordinanza tanto per contrastare eventuali eventi meteorologici di elevata intensità propri della stagione autunno-invernale, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340;

DISPONE

1. di integrare e di rimodulare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato 1) alla propria Ordinanza n. 20/2012 relativo all’elenco delle opere e degli impianti per la salvaguardia idraulica del territorio regionale, così come indicato nell’Allegato A) alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante;

2. di finanziare la spesa conseguente a tali integrazioni e rimodulazioni, ammontante a € 568.000,00, con le risorse a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/2012, nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario;

3. di integrare e di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato 2) alla propria Ordinanza n. 20/2012, relative alle disposizioni e alle procedure per l’attuazione degli interventi provvisionali urgenti, così come indicato nell’Allegato B) alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante;

4. di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’Allegato A);

5. di confermare le restanti statuizioni di cui all’Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012;

6. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 25/9/2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Allegato B)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALL’ALLEGATO 2 DELL’ORDINANZA N. 20/2012

Disposizioni generali

In attuazione dell’ultimo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 20/2012, si specifica che i soggetti attuatori possono ricorrere, per il completamento della documentazione allegata alla comunicazione di avvio lavori, alla conferenza di servizi la cui convocazione, anche per via telematica o informatica, deve pervenire alle Amministrazioni interessate sette giorni prima della relativa data di convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito degli enti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo di IVA e degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; - le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

- le spese per attività di consulenza e di supporto;

- le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità.

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente.

Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

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