n.22 del 28.01.2016 (Parte Seconda)

Indicazioni in merito all'esecuzione di alcune prestazioni di chirurgia ambulatoriale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

- il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

- l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Repertorio n. 243/CSR), ed in particolare l’art. 6, comma 5, che, al fine di razionalizzare e incrementare l’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, individua con l’allegato A, una lista di “Prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale”;

- la propria deliberazione n. 327/2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- la propria deliberazione 559/00, avente ad oggetto “Linee guida per l’attivazione dell’assistenza chirurgica a ciclo diurno (Day Surgery)”, con la quale all’allegato 1 e all’allegato 2, parti integranti e sostanziali, sono elencate rispettivamente le procedure chirurgiche effettuabili in Day-Surgery e quelle effettuabili in ambulatorio;

- le proprie deliberazioni n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- il D.M. Salute 2/4/2015, n. 70, con cui è stato formalizzato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

- la propria deliberazione n. 2040 del 10/12/2015 recante "Riorganizzazione dalla rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla legge 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute n. 70/2015"; 

Premesso che:

- le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito di questa Regione sono state individuate con provvedimento deliberativo n. 410 del 25 marzo 1997, "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe”, e successive modifiche;

- con tali provvedimenti si è proceduto ad una elencazione delle prestazioni rientranti in tale tipologia di assistenza, elencazione tratta prevalentemente dal D.M. 22 luglio 1996, recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e relative tariffe”;

- le prestazioni ivi inserite contrassegnate da nota H sono erogabili in ambulatori protetti ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero;

- l'attuale orientamento tecnico scientifico suggerisce di trattare in regime ambulatoriale molte patologie, per le quali a suo tempo era ritenuta necessaria l'ospedalizzazione, consentendo così la riduzione di posti letto di ricovero ordinario e di DH, prevista dalle norme vigenti (ed in particolare dal Decreto n. 70/2015), a cui è stata data attuazione in questa Regione con propria delibera n. 2040 del 10/12/2015;

- questo stesso orientamento consente anche di poter affermare che le nuove tecniche chirurgiche ed anestesiologiche possono permettere l'esecuzione in regime ambulatoriale di determinate prestazioni senza pregiudizio della qualità delle cure erogate; 

Valutato:

- che le seguenti prestazioni:

- Intervento di facoemulsionamento ed aspirazione di cataratta comprensivo di visite ed esami pre e post intervento (cod. nomenclatore 134101);

- Impianto secondario di cristallino artificiale, incluso impianto lenti, anestesia, visite e prestazioni pre e post intervento (cod. nomenclatore 13.72);

- Rimozione di cristallino artificiale impiantato artificiale (cod. nomenclatore 13.8);

ancorché contrassegnate con nota H, possono essere effettuate anche in strutture sanitarie ambulatoriali non collocate presso istituti di ricovero, purché in possesso di caratteristiche idonee ad essere definite ambulatori protetti, cioè strutture in grado di assicurare pienamente tutela della salute, sicurezza del paziente, appropriatezza clinica ed efficienza nell’utilizzo delle risorse;

- che la prestazione con cod. nomenclatore 13.72, ancorché inclusa nell'allegato 1 della DGR 559/2000, può essere effettuata anche nelle strutture indicate al punto precedente;

- che tali nuove disposizioni sono orientate anche alla riduzione dei tempi d'attesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, priorità del programma di mandato di questa Giunta; 

Richiamate:

- la L.R. n. 43/2001 e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e successive modifiche, n. 1621/2013 e n. 57/2015, n. 193/2015, n. 335/2015 e n. 628/2015; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

 delibera: 

1. di stabilire che le prestazioni di:

- Intervento di facoemulsionamento ed aspirazione di cataratta comprensivo di visite ed esami pre e post intervento (cod. nomenclatore 134101);

- Impianto secondario di cristallino artificiale, incluso impianto lenti, anestesia, visite e prestazioni pre e post intervento (cod. nomenclatore 13.72);

- Rimozione di cristallino artificiale impiantato artificiale (cod. nomenclatore 13.8);

ancorché contrassegnate con nota H, possono essere effettuate anche in strutture sanitarie ambulatoriali non collocate presso istituti di ricovero, purché in possesso di caratteristiche idonee ad essere definite ambulatori protetti, cioè strutture in grado di assicurare pienamente tutela della salute, sicurezza del paziente, appropriatezza clinica ed efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

2. di stabilire pertanto che le prestazioni di cui al punto 1. che precede, qualora non siano svolte presso ambulatori protetti (ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero) siano effettuate ricorrendo entrambe le seguenti condizioni:

- in strutture sanitarie ambulatoriali in possesso di autorizzazione sanitaria all'esercizio per ambulatorio chirurgico - disciplina Oculistica, in quanto i relativi requisiti di autorizzazione vigenti possono ritenersi sufficienti per la tutela della salute e la sicurezza del paziente che si sottopone a tali interventi, prevedendo anche un collegamento funzionale e di immediata disponibilità di una struttura ospedaliera specialistica di supporto agli ambulatori chirurgici, in caso di complicanze;

- da un medico oculista in possesso di documentata esperienza nel settore specifico (documentata clinical competence minima di livello 3 come da requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di chirurgia generale: professionista competente per effettuare il compito specifico senza supervisione); 

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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