n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)

D.M. 454/2001. Modalità operative per il rilascio dell'assegnazione di carburante agricolo e per l'esecuzione dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale e attuazione della deliberazione n. 956/2016 in merito all'attività di assegnazione provvisoria da parte dei CAA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 recante “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

- il punto 5 della tabella A, allegata al predetto Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e stabilisce che con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

- l'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- il Decreto-Legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003 n. 38”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 28 marzo 2011 recante “Recepimento del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” definizione criteri attuativi”;

Richiamata la Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 19 recante “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura” ed in particolare l’art. 11, che dispone, tra l’altro, che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- individua i procedimenti, di competenza della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere nonché le condizioni cui devono attenersi;

- definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;

- definisce per ciascun procedimento il termine entro cui l’amministrazione competente deve adottare il provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

Richiamate:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale” con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana”;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nelle normative e negli atti sopra richiamati, dal 1 gennaio 2016 spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, a valenza territoriale, tra i quali la Concessione del carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA);

Atteso che con deliberazione n. 956 del 21 giugno 2016 recante “art. 11 L.R. n. 19/2011. Individuazione ulteriori procedimenti per i quali trova applicazione l’istituto del silenzio-assenso” la Giunta regionale ha individuato nell’ambito dei procedimenti per i quali consentire la presentazione delle istanze per il tramite del CAA, in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso, la Concessione carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA);

Rilevato che la Giunta regionale con la predetta deliberazione n. 956/2016 aveva rinviato a successivi atti deliberativi, la definizione per ciascun procedimento:

- degli adempimenti istruttori che i CAA avrebbero dovuto svolgere per la presentazione dell’istanza;

- delle modalità tecniche a cui i CAA avrebbero dovuto attenersi per l’esecuzione delle attività istruttorie attribuite;

- della documentazione che avrebbe dovuto accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e di ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché l’individuazione degli operatori da abilitare per la presentazione delle istanze stesse;

- delle modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza e dell’avvenuto decorso dei termini procedimentali;

- delle modalità di esecuzione dei controlli, da parte dell’amministrazione regionale, sul corretto svolgimento delle attività attribuite ai CAA e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

Rilevato inoltre che la medesima deliberazione dava atto:

- che per l’esercizio delle funzioni istruttorie individuate non erano previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti ai fini del riconoscimento dell’abilitazione ad operare in qualità di CAA;

- che i CAA, ai fini del riconoscimento ed in relazione alla costituzione ed aggiornamento delle banche dati pubbliche su cui operano, avevano già attivato apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività alla Regione, alle altre Amministrazioni pubbliche, agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio;

- che conseguentemente, la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività attribuite risultava assicurata attraverso la suddetta polizza assicurativa;

Considerato che attualmente, nel rispetto del citato D.M. n. 454/2001, art. 2 comma 3:

- la domanda di ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli fiscalmente agevolati viene presentata ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti in base all’ubicazione dei terreni;

- i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca procedono all’istruttoria ed al successivo rilascio dell’assegnazione di carburante avvalendosi dell’apposito programma informatizzato UMAWIZARD;

Ritenuto di prevedere che i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca proseguano nell’acquisizione delle domande e nella successiva istruttoria definendo tale modalità operatività come “standard”;

Rilevata tuttavia l’esigenza di attuare un iter semplificato, tramite il supporto dei CAA, per velocizzare l’ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli che consente alle imprese agricole di avere immediata disponibilità di carburante, individuando una modalità procedimentale basata sul rilascio di una assegnazione provvisoria di carburante agricolo in ragione del 50% dell'assegnazione dell'anno precedente al netto della rimanenza esistente e dichiarata al 31 dicembre dell’anno solare precedente;

Ritenuto altresì di prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla suddetta modalità di gestione semplificata debbano presentare specifica comunicazione mediante la compilazione dell’Allegato B, parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Ritenuto di definire per il procedimento sopra indicato specifiche prescrizioni alle quali i CAA dovranno attenersi per la presentazione della domanda semplificata, nella formulazione di cui all’allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di definire le modalità operative per l'esecuzione dei controlli da parte dell’amministrazione regionale sull'assegnazione di carburante agricolo provvisoria e definitiva, secondo la formulazione anch’essa contenuta nell’allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto infine che la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca renderà disponibile per i CAA l'aggiornamento al programma informatizzato attualmente in uso che consente di quantificare correttamente le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi della citata normativa e della presente deliberazione;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018” e n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale fra l’altro, è stata ridenominata dal 1 marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si è modificato l’assetto organizzativo di Direzioni Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 1107 del giorno 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,delibera: 

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di disciplinare, secondo i contenuti dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità procedimentali per la concessione del carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA), ivi compresa la “modalità semplificata” attraverso i CAA;

3. di prevedere, in attuazione della deliberazione n. 956/2016, gli adempimenti a cui i CAA dovranno attenersi nel procedimento di rilascio dell’assegnazione provvisoria di carburante agricolo in ragione del 50% dell’assegnazione dell’anno precedente al netto della rimanenza esistente e dichiarata al 31 dicembre dell’anno solare precedente nonché le attività di controllo a cui saranno assoggettati, anch’essi definiti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale;

4. di rendere disponibile per i CAA il programma informatizzato UMAWIZARD che consente di:

a. presentare le domande e quantificare correttamente le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi della normativa vigente e della presente deliberazione;

b. inoltrare contestualmente la domanda semplificata ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca per i successivi controlli;

c. presentare, a Piano Colturale - PC - consolidato e comunque entro e non oltre il 10 ottobre dell’anno solare dell’assegnazione provvisoria, la domanda a consuntivo per il conseguente rilascio dell'assegnazione definitiva e per avviare le attività di controllo da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca;

5. di prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla modalità di gestione semplificata per la concessione del carburante agevolato agli utenti macchine agricole (UMA) debbano presentare specifica comunicazione mediante la compilazione dell’Allegato B, parte sostanziale ed integrante del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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