n.76 del 27.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in località Marozzo comune di Lagosanto (FE) - Prat. FE09A0004

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Agricola San Giorgio S.P.A. C.F. 00571940295, P.I. 00570600320 con sede in Piazza Duca degli Abruzzi n. 1, Trieste (TS), in qualità di subentrante, per effetto della fusione per incorporazione, alla Società Natalia s.r.l., la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale cod. FE09A0004, con procedura ordinaria, dal canale Po di Volano, in località Marozzo del Comune di Lagosanto (FE);

(omissis)

k) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 5/2/2013 n. 779.

(omissis)

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4, è rilasciata fino al 31/12/2015, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 del R.R. n. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

(omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina