n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili nell'impianto di recupero di Via Cella Raibano n.13 in comune di Misano Adriatico (RN) proposto dalla Società Eco Frantumazioni Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis) determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Rimini, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/31331 del 26/2/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/170153 del 27/2/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale n.4 del 20 aprile 2018 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili nell’impianto di recupero di via Cella Raibano n°13 in comune di Misano Adriatico (RN)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate, i cui relativi controlli sono in capo ad ARPAE:

a. la ditta proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni tecnico/progettuali necessari al fine di ridurre al minimo la pressione sonora cagionata dall’impianto. Entro 12 mesi dalla realizzazione ed entrata in funzione delle modifiche progettuali/impiantistiche, la ditta dovrà realizzare un’idonea ed accurata campagna di monitoraggio dell’impatto acustico post operam presso i ricettori indicati con R1, R2 e R3 e presso il ricettore più vicino all’impianto, distante circa 160 metri, ad impianto pienamente in attività (a pieno regime), preliminarmente concordata con ARPAE Rimini. La relazione tecnica, contenente i risultati complessivi della suddetta campagna e le relative considerazioni/valutazioni, dovrà essere trasmessa ad Arpae Rimini entro i successivi 3 mesi;

b. per la gestione dei rifiuti identificati con la dicitura “fanghi”, nell’impianto potranno essere ammessi solo rifiuti la cui composizione garantisca l’assenza di eventuale percolato;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione, come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Rimini entro 15 mesi dall’entrata in funzione delle modifiche progettuali/impiantistiche richieste;

e) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE SAC di Rimini ed al Comune di Misano Adriatico;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013. 

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