n.20 del 17.01.2019 (Parte Seconda)

Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;

- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

- la L.R. n. 21 del 2004 “disciplina della prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento”, così come modificata dalle LL. RR. n. 9 del 2015 e n. 13 del 2015;

- il D.Lgs. n. 195 del 2005 sull’accessibilità dell’informazione ambientale;

- la propria deliberazione n. 1113/2011 “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;

- la propria deliberazione n. 1159 del 2015 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici";

- la propria deliberazione n. 1795/2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.”

Considerato che:

- secondo quanto stabilito all’articolo 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le attività ispettive in sito presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale(A.I.A.) sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) l’identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione;

- inoltre, al comma 11-ter dello stesso articolo 29-decies del D.Lgs. n. 152/06, è stabilito che il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure per l’elaborazione dei programmi delle ispezioni ordinarie contenute nel piano regionale di ispezione, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

- la Legge Regionale n. 21/2004 (“disciplina della riduzione e prevenzione integrate dell’inquinamento”), così come modificata dalle leggi regionali n. 9 del 16 luglio 2015, e n. 13 del 30 luglio 2015 prevede all’articolo 12, commi 2 e 3, che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente;

- ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. n. 21 del 2004, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, è stato istituito con la propria deliberazione n. 1795 del 2016 un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l’ARPAE al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale;

- in particolare in base a quanto stabilito al punto 12 del paragrafo 4.b) dell’allegato 1 alla propria deliberazione n. 1795 del 2016, tra gli altri compiti assegnati, tale gruppo di coordinamento supporta la partecipazione della Regione al coordinamento nazionale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e favorisce l'omogeneità e l'efficacia delle istruttorie e dei controlli svolte sulle installazioni di uno stesso settore produttivo. Nell’ambito del gruppo tecnico di coordinamento sono, inoltre, definite le decisioni in merito all’uniforme interpretazione ed attuazione delle normative ed in merito alle modalità applicative di interesse generale per le aziende sottoposte
ad AIA;

- tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di AIA, o suo delegato; ad esso partecipano i dirigenti individuati in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AIA, o loro delegati; ad esso sono invitate a partecipare le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale;

Considerato inoltre che:

- in Emilia-Romagna sono presenti oltre 850 impianti che hanno l’obbligo di essere dotati di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per esercitare la propria attività;

- l’AIA contiene tra l’altro i requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione dei parametri, le procedure di valutazione e gli obblighi di comunicazione, le modalità e le frequenze dei controlli programmati;

- nell’ambito del sistema delle Agenzie Ambientali è stato elaborato un metodo di supporto alla stesura del Programma dei Controlli nelle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale, identificato con l’acronimo SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC), sviluppato ispirandosi alle indicazioni emerse in ambito IMPEL (European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law);

- ARPAE ha partecipato, fin dalle prime fasi, al gruppo di lavoro allo scopo di sperimentare il modello ed estendere il metodo a livello dell’intero insieme delle Agenzie Ambientali;

- il modello SSPC è stato presentato al Coordinamento nazionale di cui all’articolo 29-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e già adottato come base per la pianificazione regionale delle ispezioni da diverse Regioni;

- l’applicazione del modello SSPC consente di ricavare, a partire da valori di database previsti dalle normative comunitarie e nazionali a disposizione delle Autorità competenti e degli Enti di controllo, e dai dati relativi alle caratteristiche e allo stato ambientale del territorio interessato, un valore dell’indice di rischio associato ad ogni installazione AIA variabile da 1 (rischio minimo) a 10 (rischio massimo);

Ritenuto:

- che sia opportuno procedere all’approvazione degli indirizzi per le attività ispettive e del piano delle attività ispettive sulla base di criteri uniformi sul territorio regionale;

- di avvalersi, in fase di prima applicazione, del modello SSPC sopra richiamato, prevedendo ulteriori criteri che contribuiscano a formare l’indice di rischio consentendo da un lato la valorizzazione delle certificazioni ISO 14001 e delle registrazioni EMAS in possesso delle imprese sottoposte al Piano e dall’altro di tener conto della eventuale presenza di particolari problematiche ambientali sito-specifiche;

- che per permettere l’avvio dell’operatività della nuova programmazione su base regionale e superare la programmazione sulla base delle singole autorizzazioni, sia necessario prevedere che le frequenze determinate nella programmazione regionale dei controlli si applichino per le installazioni di competenza regionale a decorrere dal primo gennaio 2019 in luogo di quelle previste nelle AIA, e che le autorizzazioni siano progressivamente aggiornate con riferimento ai contenuti del presente atto;

- che per le installazioni di competenza statale le frequenze determinate nella programmazione regionale si applicheranno secondo le disposizioni dell’Autorità competente statale;

- che sia opportuno dare ampia diffusione alla pianificazione delle ispezioni e alla programmazione delle visite in loco e sia pertanto appropriato prevedere l’invio del presente atto ad ARPAE e alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale, e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, sul sito di ARPAE e sul portale IPPC - AIA;

Rilevato che:

- tale percorso e i criteri di elaborazione del Piano di ispezione regionale sono stati condivisi con ARPAE ed illustrati alle principali Associazioni di rappresentanza dei Gestori nell’ambito del coordinamento regionale previsto all’articolo 4 della L.R. n. 21/2004;

- ARPAE ha provveduto ad elaborare, applicando tali criteri, la programmazione dei controlli applicabile per il triennio 2019-2021 determinando per ciascuna installazione sottoposta ad AIA la frequenza di ispezione correlata al rispettivo rischio ambientale, nonché le annualità programmate nelle quali avranno luogo le ispezioni ambientali;

- la proposta di programmazione dei controlli è stata comunicata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per quanto riguarda le installazioni di competenza statale presenti sul territorio regionale, con nota PG.2018.0669300;

Visto Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23;

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
  • n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020”;
  • n. 931 del 18 giugno 2018, recante “Approvazione del Catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta regionale”;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e il Piano di ispezione regionale, riportati in allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la prima programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione, riportata in allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 riportata in allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che a decorrere dal primo gennaio 2019 le visite programmate di ARPAE facenti parte delle attività di ispezione ordinaria delle installazioni AIA di competenza regionale vengono effettuate secondo la periodicità stabilita nel programma di ispezione di cui all’allegato B e seguendo la programmazione operativa di cui all’allegato C, in luogo di quanto attualmente previsto nelle singole autorizzazioni, e in conformità a quanto indicato nell’ allegato A. Le strutture preposte alle autorizzazioni e concessioni di ARPAE provvedono all’adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo delle autorizzazioni prevedendo un rimando al presente atto e alla conseguente programmazione periodica dei controlli in luogo delle attuali frequenze previste;

5) di stabilire che per le installazioni di competenza statale le frequenze determinate nella programmazione regionale si applicheranno secondo le disposizioni dell’Autorità competente statale;

6) di stabilire che l’applicazione delle indicazioni di cui al punto 5) nelle autorizzazioni possa avvenire anche con atti generali da parte delle Strutture preposte alle autorizzazioni e concessioni di ARPAE;

7) di prevedere che la presente deliberazione sia inviata ad ARPAE ed alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale per facilitarne la diffusione;

8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e sul portale IPPC-AIA, e dare indicazione ad ARPAE di procedere alla pubblicazione della stessa sul proprio sito;

9) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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