n.163 del 14.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto Città di Salsomaggiore Terme

Si rende noto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 20/04/2017 è stato modificato l’articolo 69 dello Statuto. Il testo vigente è il seguente: 

Art. 69 – Dirigenti

1. Con l’osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai Dirigenti compete la direzione dei settori e gli stessi esercitano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell’organizzazione dell’Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi. I Dirigenti hanno facoltà di delegare le proprie funzioni ai dipendenti delle posizioni funzionali più elevate - e, segnatamente, ai funzionari in posizione organizzativa - per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato. È vietata la delega di funzioni concernente la generalità degli atti e dei provvedimenti riservati alla esclusiva competenza del Dirigente.

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