n.234 del 27.07.2016 periodico (Parte Seconda)

Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA)

 IL RESPONSABILE

Visti:

  • la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
  • la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
  • il D.M. 20 dicembre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”;
  • la propria determinazione n. 5487 del 05/05/2015, avente ad oggetto “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Anno 2015”;

Considerato che il citato D.M. 20 dicembre 2013 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:

  • eseguano annualmente indagini ufficiali (art. 5) volte ad accertare la presenza del batterio e allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 6);
  • prescrivano tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);

Preso atto:

  • dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale;
  • del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
  • della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;

Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013:

  • le “aree contaminate”, nelle quali è stata accertata la pr esenza del cancro batterico dell ’actinidia, e le relative “aree di sicurezza”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabili sul sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);
  • la “area di contenimento”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabile sul suddetto sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);

Ritenuto quindi opportuno dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 66 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/02/2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/05/2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

  1. d i richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di individuare, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2013, le “aree contaminate”, le “aree di sicurezza” e le “aree di contenimento”, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e in quella consultabile a maggior dettaglio sul seguente sito internet: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”;
  3. che nelle “aree di contenimento” è vietata l’attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere Actinidia, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno tale da escludere efficacemente l’ingresso del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (colture protette);
  4. che, al di fuori delle “aree di contenimento” e delle “aree di sicurezza” delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di Actinidia, ai sensi del citato D.M. 20 dicembre 2013 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di actinidia nei quali è stato rilevato il batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae e 4.500 metri da focolai attivi di PSA;
  5. che le disposizioni recate dal presente atto manterranno validità fino alla sua modifica o alla sua revoca;
  6. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  7. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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