n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Deteminazione n. 12660/2000 e 4003/2010. Ulteriori specificazioni tecniche in merito alla produzione e commercializzazione di pane di frumento a qualità controllata

IL RESPONSABILE

Richiamata la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995”, che persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati attraverso l’adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari;

Richiamato in particolare l’art. 3, comma 4, della citata L.R. n. 28/1999, che subordina la concessione del marchio, tra l’altro, all’impegno del richiedente di rispettare gli specifici disciplinari previsti dall’articolo 5 i quali fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l’impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;

Viste:

  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 28 novembre 2000 avente per oggetto “L.R. n. 28/1999 - comma 2 art. 5 – definizione dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale”;
  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 2546 del 9 dicembre 2003, avente per oggetto “L.R. n. 28/1999, art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale”;
  • la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 12660 del 21 dicembre 2000 recante “L.R. 28/1999, art. 5 e Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale”, nella formulazione risultante dalle integrazioni apportate con determinazione n. 4003 del 19 aprile 2010 recante “Specificazioni tecniche in merito alla produzione e commercializzazione di pane di frumento a qualità controllata”;

Atteso che con la citata determinazione n. 12660/2000 e con le successive integrazioni tecniche si è provveduto ad approvare, tra l’altro, le prescrizioni relative all’uso della farina ottenuta da grano tenero “Qualità Controllata” per la realizzazione e commercializzazione del “pane di frumento a Qualità Controllata” ed a specificare gli ingredienti consentiti per la preparazione del pane di frumento a Qualità Controllata;

Richiamati i contenuti del Protocollo d’intesa siglato dalla Federazione Italiana Panificatori e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 7 luglio 2009 che prevedono per una migliore salubrità del prodotto e per la promozione di prassi alimentari corrette, una riduzione del contenuto di sale nella preparazione del pane fino ad una percentuale pari al 50% di quello mediamente utilizzato;

Dato atto che le specifiche tecniche per la produzione di pane di frumento a qualità controllato con farina di tipo “1” o “2” di cui all’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 prevedono, coerentemente con il protocollo d’intesa di cui sopra, l’utilizzo di sale marino iodato in misura non superiore al 1.5%;

Valutate le caratteristiche delle semole ottenute da grano duro che permettono di compensare la riduzione del contenuto di sodio mantenendo le qualità organolettiche del pane e conservandone il gusto;

Ritenuto pertanto opportuno integrare l’elenco degli ingredienti ammessi per la produzione di pane di frumento a Qualità Controllata indicati nell’Allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 consentendo l’utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella preparazione di pane ottenuto con farina di Tipo “1” o “2”, nella percentuale massima del 30% della farina utilizzata;

Considerato che l’andamento climatico straordinario della primavera 2010, caratterizzato da ripetute precipitazioni che si sono prolungate fino alla raccolta dei cereali, ha comportato effetti negativi sulle rese produttive e sulla qualità dei cereali autunno – vernini, ed in particolare sulle caratteristiche di panificazione delle farine ottenute dal frumento tenero prodotto in regione;

Ritenuto quindi di consentire, limitatamente alla produzione di pane ottenuto con farine derivanti dalla macinazione di grano tenero QC raccolto 2010, al fine di assicurare l’ottenimento di un prodotto dalle idonee caratteristiche qualitative, l’utilizzo di farina o semola biologica nella quantità massima del 30% della farina utilizzata nella preparazione di pane con farina di Tipo “0” o “00” ovvero “1” o “2” in deroga a quanto stabilito nell’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010, fermo restando il limite minimo di utilizzo di farina di grano tenero QC nella percentuale del 70% della farina utilizzata;

Viste la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007.” e successive modifiche;
  • n. 1173 del 27 luglio 2009, con la quale sono stati approvati gli atti di conferimento degli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di integrare l’elenco degli ingredienti ammessi per la produzione di pane di frumento a Qualità Controllata indicati nell’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 consentendo l’utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella preparazione di pane ottenuto con farina di Tipo “1” o “2”, nella percentuale massima del 30% della farina utilizzata;
  2. di consentire, limitatamente alla produzione di pane ottenuto con farine derivanti dalla macinazione di grano tenero QC raccolto 2010, in deroga a quanto stabilito dall’Allegato suindicato, l’utilizzo di:
  •  farina o semola biologica nella quantità massima del 30% della farina utilizzata nella preparazione di pane con farina di Tipo “0” o “00”;
  •  farina o semola biologica nella preparazione di pane con farina di Tipo “1” o “2” in quantità tale da non superare, unitamente alla semola di grano duro QC indicata nel precedente punto 1), il limite del 30% della farina utilizzata;

3. di dare atto che a seguito delle specifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) risulta in sintesi quanto segue:

Raccolto anno

Pane ottenuto con farina di Tipo “0” o “00”

Pane ottenuto con farina di Tipo “1” o “2”

2010

È consentito l’utilizzo di farina/semola biologica nella quantità massima del 30% della “farina QC” utilizzata

È consentito l’utilizzo di farina/semola biologica e/o semola di grano duro a qualità controllata nella quantità massima complessiva del 30% della “farina QC” utilizzata

2011 e successivi

_

È consentito l’utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella quantità massima del 30% della “farina QC” utilizzata

4. di dare atto che resta invariato quant’altro previsto nelle determinazioni n. 12660 del 2000 e n. 4003 del 2010;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di renderne disponibile il testo sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna, portale tematico Ermes Agricoltura.

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