n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Nomina delle commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami per coadiutori, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e all'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e in particolare:

- l'art. 12 che stabilisce, tra l'altro, che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

- l'art. 19 che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

- l'art. 22 che prevede, tra l'altro, che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avvenga dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 60, comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 dispone:

- al Titolo II, Capo I recante “Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio” (artt. 46 e 47) che la Regione provvede all'istituzione di una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992, nonché alla definizione delle regole di funzionamento e durata in carica di predette Commissioni;

- all'art. 16, comma 3, che i prelievi e gli abbattimenti per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992 sono attuati da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica direttamente coordinati dal personale della Provincia e della Città metropolitana di Bologna;

Dato atto che l’art. 2 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008 prevede percorsi formativi volti all’abilitazione di figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare al comma 2, lett. c) all’abilitazione della figura tecnica del “cacciatore di ungulati con metodi selettivi” abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;

Preso atto che i sopracitati articoli della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni e del R.R. n. 1/2008 prevedono l'istituzione di un sistema di formazione e l’attuazione di un impianto di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni sopra richiamate;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 23 maggio 2016 sono state istituite le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca sono stati tra l’altro approvati i modelli di domanda di ammissione agli esami per le abilitazioni di che trattasi, nelle formulazioni di cui all’Allegato 3, quali parti integranti del predetto atto deliberativo;

Preso atto che con la citata deliberazione n. 748/2016 si è rinviato a successivo atto la disciplina, l'istituzione e la nomina, per ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, delle Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992;

Rilevato che l'abilitazione di coadiutore nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica è necessaria per chiunque intenda svolgere le attività di controllo faunistico per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1104 del 18 luglio 2005, recante “Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998” con la quale si è stabilito che il rilascio delle abilitazioni di che trattasi venga effettuato previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifica prova d’esame;

Richiamato in particolare l'allegato alla predetta deliberazione n. 1104/2005 recante “Corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16, comma 3 e successive modifiche” che disciplina:

- la formazione di operatori che, tramite partecipazione ad appositi corsi, possano coadiuvare le Province nelle operazioni di controllo delle specie faunistiche responsabili di gravi danni alle produzioni agricole, nonché lo svolgimento degli esami di abilitazione per coadiutore;

- le lezioni e materie dei corsi per coadiutori nell'attività di controllo di volpi, uccelli ittiofagi, corvidi, passeri e storni, nutrie ed altre specie - punto 1;

- le lezioni e materie dei corsi per coadiutori nell'attività di controllo di cinghiali - punto 2;

- la prova d'esame, prevista al termine dei corsi e consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi ad apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente e composte da almeno 3 membri uno dei quali abbia collaborato ai corsi come docente - punto 3;

Dato atto che il citato allegato alla deliberazione n. 1104/2005 prevede una deroga all’acquisizione dell’abilitazione della figura di coadiutore di che trattasi per coloro che sono già in possesso del titolo abilitativo di cui al sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale n. 1/2008;

Considerato, altresì, che le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Bologna hanno provveduto nel tempo e di volta in volta alla nomina di dette Commissioni di abilitazione in relazione al disposto di cui alla deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata antecedente il riordino delle funzioni in materia operato con L.R. n. 13/2015;

Ritenuto opportuno, nelle more di una rivisitazione complessiva della disciplina in materia di cui alla citata deliberazione n. 1104/2005, proporre un’articolazione territoriale delle Commissioni di che trattasi incardinate nell’ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, per rispondere alle esigenze degli utenti ed al fine di assicurare, in tale ambito, presidio di funzione e non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna ai sensi della citata Legge Regionale n. 13/2015;

Ritenuto al contempo di:

- derogare a quanto previsto al punto 3 della citata deliberazione n. 1104/2005 per quanto concerne la presenza del docente nell’ambito delle predette Commissioni;

- prevedere conseguentemente che le valutazioni in merito alla corretta preparazione e capacità operativa dei candidati alla prova d’esame ai fini dell’abilitazione alla figura di coadiutore, siano svolte da collaboratori dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca esperti nelle materie oggetto dei corsi previste ai punti 1 e 2 dell’allegato alla predetta deliberazione n. 1104/2005 ovvero, in assenza di personale interno del Servizio medesimo in possesso di tali competenze, da figure professionali esterne di cui è stata verificata la specifica preparazione e la disponibilità da parte dei competenti Servizi Territoriali;

Acquisite per le vie brevi le individuazioni dei Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca in merito alla composizione delle Commissioni di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di istituire e provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali regionali preposte all'effettuazione degli esami per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992 nelle composizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che le Commissioni di che trattasi dovranno operare conformemente alle disposizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1104/2005, per quanto compatibili con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria e con le disposizioni assunte con il presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”, nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le Commissioni territoriali regionali preposte all’effettuazione degli esami per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992 ed all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle composizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le Commissioni di cui al precedente punto 1) opereranno conformemente ai contenuti della deliberazione di Giunta regionale n. 1104/2005, per quanto non incompatibili con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-
venatoria;

3. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l’individuazione dei collaboratori preposti ai compiti di segreteria delle suddette Commissioni;

4. di dare atto, inoltre, che la partecipazione alle Commissioni di che trattasi da parte di componenti non dipendenti è a titolo onorifico e non comporta alcun onere per la Regione;

5. di demandare, altresì, a successivi atti dei Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l’individuazione dei componenti delle Commissioni quali incaricati del trattamento dei dati personali, nonché dei Responsabili dei procedimenti relativi alle attività istruttorie collegate al presente atto;

6. di stabilire che eventuali modifiche e/o integrazioni alle Commissioni di cui al precedente punto 1) possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

7. di stabilire, infine, che le Commissioni costituite con il presente atto restino in carica fino alla revisione complessiva delle direttive regionali in materia;

8. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico - venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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