n.327 del 16.10.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della direttiva per accedere al fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale (art. 15 bis L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione; 

Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recente “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Richiamato in particolare l'art. 15 bis della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii., ed in particolare: 

- il comma 1 che prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia;

- il comma 2, secondo il quale possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa e che prevede altresì che le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione;

- il comma 3, per il quale la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso; 

Visto l’articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000, ai sensi del quale l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, non assicurato ai sensi dell’art. 43 del Contratto stesso, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, sin dall’apertura del procedimento; 

Considerato che:

- le attività delle Polizie locali, negli ultimi anni, hanno subito un evidente processo evolutivo, in termini di ampliamento sia dei compiti che delle responsabilità, che espone maggiormente l’operatore al possibile rischio di assoggettamento a procedimenti penali;

- gli addetti delle polizie locali affiancano alle tradizionali competenze in campo amministrativo, ivi compresi i controlli di polizia annonaria, commerciale, ambientale, edilizia, veterinaria, mortuaria, ecc., più incisivi interventi di polizia giudiziaria;

- gli Enti locali sono chiamati, in base alle citate previsioni del Contratto Collettivo del 14 settembre 2000, a farsi carico degli oneri di difesa dei propri dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento penale;

- i procedimenti penali presentano lunghi tempi di svolgimento e costi rilevanti e, pertanto, gli Enti locali, per ragioni di bilancio, si trovano spesso nella difficoltà di reperire le risorse necessarie a coprire le spese legali 

Atteso che al fondo di cui trattasi possono accedere solo gli Enti locali privi di polizza assicurativa e che le somme ricevute devono essere restituite, senza interessi, entro cinque anni dall'erogazione; 

Preso atto:

- dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 5/9/2019;

- dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), sentite in merito in data 21/5/2019, 31/7/2019 e 4/9/2019;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 23/9/2019; 

Visti:

  • L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e succ. modifiche ed integrazioni;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
  • la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)”;
  • la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
  • la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
  • la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” e succ. mod.; 

Dato atto che le risorse necessarie al finanziamento del fondo in oggetto sono allocate sul capitolo U02885 “Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale (Art. 15 bis, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per un importo annuo pari ad Euro 30.000,00; 

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • le proprie deliberazioni n. 53/2015, n. 2184/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242/2015; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta del Presidente della Giunta regionale; 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di approvare, la Direttiva che definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso e le modalità di erogazione e rimborso del Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare il modulo di domanda per accedere al Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento delle eventuali spese derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura sul capitolo U02885 “Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale (Art. 15 bis, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per un importo annuo pari ad Euro 30.000,00; 

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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