n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Accordo della Regione Emilia-Romagna con i gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti nel territorio regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Premesso che:

– la Regione ha condiviso con le Province e le Amministrazioni comunali sedi degli impianti di termovalorizzazione, le condizioni di ingresso dei rifiuti urbani da fuori Regione che possono sintetizzarsi in caso di richiesta di soccorso nell’offrire solidarietà per motivate e condivisibili esigenze poste per periodi limitati e con l’assenso dei territori interessati;

Considerato che:

– l’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani;

– il comma 3 del citato art. 35 prevede che tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare siano autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

– comma 5 del citato art. 35 prevede che le autorità competenti provvedano a verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli impianti di incenerimento quali impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni, adeguino in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali;

Dato atto che la Regione in tutte le sedi istituzionali in cui ha potuto esprimere il proprio parere si è espressa criticamente con riferimento all’art. 35 in quanto ritiene che la strategia nazionale richieda una maggiore definizione e che i territori debbano assumersi i propri carichi ambientali;

Ritenuto che dall’applicazione “de plano” dell’art. 35 deriverebbe un considerevole incremento dei rifiuti trattati negli impianti di termovalorizzazione del territorio regionale;

Considerato che ciò non sarebbe coerente con le azioni politiche che la Regione sta ponendo in campo per la gestione dei rifiuti a partire dal progetto di legge recentemente emanato che ha assunto l’economia circolare come cardine delle proprie politiche;

Dato atto che in attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

Preso atto che l’emanazione dell’art. 35 ha comportato anche molto dissenso nei cittadini emiliano-romagnoli;

Dato atto che a seguito degli incontri svolti i soggetti gestori degli impianti Hera SpA ed Iren SpA, condividendo il percorso che la Regione sta intraprendendo per concorrere all’attuazione della strategia nazionale, hanno comunicato la propria disponibilità ad autolimitare il quantitativo e la tipologia di rifiuti che gli impianti possono trattare;

Ritenuto pertanto di addivenire ad un accordo su base pattizia con i soggetti gestori degli impianti Hera SpA ed Iren SpA con cui dare un’attuazione negoziata e condivisa della richiamata norma nel territorio emiliano-romagnolo;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l’allegato schema di accordo fra la Regione Emilia-Romagna e Hera SpA ed Iren SpA soggetti gestori degli impianti di termovalorizzazione del territorio regionale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che l’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna è delegato a sottoscrivere l’accordo;

3) di trasmettere il presente atto alle Province, alle Amministrazioni comunali sedi di impianto di termovalorizzazione, ai gestori Hera SpA e Iren SpA e all’ARPA;

4) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;

5) pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, HERA SpA ed IREN SpA

Visti:

– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Premesso che la Regione ha condiviso con le Province e le Amministrazioni comunali sedi degli impianti di termovalorizzazione, le condizioni di ingresso dei rifiuti urbani da fuori Regione che possono sintetizzarsi in caso di richiesta di soccorso nell’offrire solidarietà per motivate e condivisibili esigenze poste per periodi limitati e con l’assenso dei territori interessati;

Considerato che:

– l’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani;

– il comma 3 del citato art. 35 prevede che tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare siano autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

– il comma 5 del citato art. 35 prevede che le autorita' competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli impianti di incenerimento quali impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali;

Dato atto che la Regione in tutte le sedi istituzionali in cui ha potuto esprimere il proprio parere si è espressa criticamente con riferimento all’art. 35 in quanto ritiene che la strategia nazionale richieda una maggiore definizione e che i territori debbano assumersi i propri carichi ambientali;

Ritenuto che dall’applicazione “de plano” dell’art. 35 deriverebbe un considerevole incremento dei rifiuti trattati negli impianti di termovalorizzazione del territorio regionale;

Considerato che ciò non sarebbe coerente con le azioni politiche che la Regione sta ponendo in campo per la gestione dei rifiuti a partire dal progetto di legge recentemente emanato che ha assunto l’economia circolare come cardine delle proprie politiche; 

Dato atto che in attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

Preso atto che l’emanazione dell’art. 35 ha comportato anche molto dissenso nei cittadini emiliano-romagnoli;

Dato atto che a seguito degli incontri svolti i soggetti gestori degli impianti Hera S.p.A. ed Iren S.p.A., condividendo il percorso che la Regione sta intraprendendo per concorrere all’attuazione della strategia nazionale, hanno comunicato la propria disponibilità ad autolimitare il quantitativo e la tipologia di rifiuti che gli impianti possono trattare; 

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna e i soggetti gestori degli impianti Hera S.p.A ed Iren S.p.A concordano sulla opportunità di conseguire un accordo che permetta di gestire gli impianti nel rispetto delle finalità per le quali sono stati pianificati e delle norme vigenti in un’ottica che consenta di coniugare l’efficace raggiungimento delle politiche del sistema regionale in materia di rifiuti con le necessità di una corretta e sostenibile gestione degli impianti;

Ritenuto pertanto di addivenire ad un accordo su base pattizia con i soggetti gestori degli impianti Hera S.p.A ed Iren S.p.A con cui dare un’attuazione negoziata e condivisa dell’art. 35 nel territorio emiliano-romagnolo; 

La Regione Emilia-Romagna, HERA SpA ed IREN SpA


concordano:

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte dell’accordo.

2. La Regione Emilia-Romagna e i soggetti gestori degli impianti di termovalorizzazione operanti sul territorio regionale, Hera S.p.A ed Iren S.p.A riconoscono nel comune interesse la necessità di conseguire un accordo che permetta di gestire gli impianti nel rispetto delle finalità per le quali sono stati pianificati e delle norme vigenti in un’ottica che consenta di coniugare l’efficace raggiungimento delle politiche del sistema regionale in materia di rifiuti con le necessità di una corretta e sostenibile gestione degli impianti al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente nel rispetto della normativa comunitaria.

3. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna e Hera S.p.A ed Iren S.p.A definiscono con il presente accordo le condizioni e le modalità di funzionamento degli impianti di termovalorizzazione operanti sul territorio regionale. 

Articolo 2

1. La Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento della situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare nel territorio nazionale, acconsente previa autorizzazione espressa al loro ingresso nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • sia stato richiesto dal territorio che si trova in una situazione di emergenza;
  • siano condivisibili le ragioni a fondamento della richiesta;
  • si tratti di un’esigenza di durata limitata;
  • il quantitativo di rifiuti trova capienza nell’ambito della capacità termica autorizzata. 

Articolo 3

1. Hera S.p.A ed Iren S.p.A si impegnano a trattare negli impianti di termovalorizzazione operanti nel territorio emiliano-romagnolo i quantitativi e le tipologie di rifiuti previsti nelle autorizzazioni vigenti al momento dell’approvazione del presente accordo ovvero dei quantitativi che verranno previsti con il Piano regionale dei rifiuti di prossima approvazione, per assicurare esclusivamente l’autosufficienza regionale, secondo le esigenze dei rispettivi ambiti territoriali di gestione, fermo restando in presenza dei requisiti previsti dalla norma il diritto al riconoscimento della qualifica R1 dell’impianto e il rilascio dell’autorizzazione secondo la capacità termica dell’impianto. 

2. Hera S.p.A ed Iren S.p.A si impegnano a trattare nei medesimi impianti di termovalorizzazione i quantitativi di rifiuti urbani che si dovessero rendere necessari in attuazione dell’art. 2 del presente accordo, previa autorizzazione della Regione.

Articolo 4

1. I costi di conferimento e le modalità di pagamento verranno pattuiti direttamente tra i soggetti gestori del servizio sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani, precisando che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune sede dell’impianto.

2. Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto sono definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente.

3. I soggetti gestori provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, ad inviare tempestivamente alle Province interessate, nonché alle rispettive Arpa e per conoscenza alle Regioni, copia degli accordi stipulati, ai fini della conseguente attività di verifica e controllo.

4. I soggetti gestori mensilmente produrranno alle Regioni, alle Province e ai Comuni interessati un report indicante i conferimenti di rifiuti effettuati nell’impianto dell’Emilia-Romagna con dettaglio dei quantitativi. 

Articolo 5

1. Le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti da altre Regioni sul territorio della Regione Emilia-Romagna saranno improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente.

per HERA SpA

per IREN SpA

per la Regione Emilia-Romagna

L’Assessore Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e montagna

Paola Gazzolo

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