n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per attuazione ammortizzatori sociali in deroga nel 2011 - modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale 692/09 e s.m.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l’Accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 in merito alle “Proposte di modifica della legge di stabilità 2011” con il quale fra l’altro si prevede l’impegno a prorogare al 30/6/2011 la validità dell’intesa sancita l’8 aprile 2009 a seguito dell’Accordo fra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 relativamente ai trattamenti in deroga;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)” e in particolare il comma 30 dell’articolo 1 che stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Richiamato l’Accordo fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 23 dicembre 2010 nel quale fra l’altro si è convenuto sulla conferma nel 2011 dell’erogazione a beneficio delle imprese e dei lavoratori, degli ammortizzatori sociali in deroga;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 692 del 18 maggio 2009 “Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l’utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative”;

- n. 850 del 15 giugno 2009 “Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all’art. 19 L. 2/2008 e art. 16 L.R. 17/05.”

- n. 1124 del 27 luglio 2009 “Politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale in attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e del patto sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009 – Approvazione di un piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione”;

- n. 1138 del 27 luglio 2009 “Modifica allo schema di Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 850/2009 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all’art. 19 L. 2/08 e art. 16 L.R. 17/05.”;

- n. 1353 del 14 settembre 2009 “Costituzione di un coordinamento per lo svolgimento delle azioni previste dalla deliberazione n. 692/2009”;

- n. 1637 del 26 ottobre 2009 “Assegnazione e concessione risorse all’INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 L. 2/2008 e art. 16 L.R. 17/05 di cui all’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e alla convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna del 29 luglio 2009”;

- n. 1646 del 2 novembre 2009 “Approvazione dei principi per il ricorso alle semplificazioni previste dal regolamento (CE) 396/2009 e del costo orario standard dell’indennità di partecipazione alle politiche attive dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali in deroga”, con la quale viene definita l’indennità oraria in forma standardizzata di Euro 8,15 quale costo che sarà imputato ai fini del cofinanziamento FSE per ciascuna ora di partecipazione alle iniziative di politica attiva da parte dei lavoratori interessati da provvedimenti in deroga;

- n. 1769 del 9 novembre 2009 “Integrazione tra politiche attive e passive per i lavoratori interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga di cui alla DGR 692/09”;

- n. 2219 del 28 dicembre 2009 “Integrazione modalità di presentazione delle richieste di accesso ai trattamenti in deroga di cui alla DGR 692/09”;

- n. 151 del 1 febbraio 2010 “Definizione risorse disponibili per autorizzazioni trattamenti in deroga di cui alla DGR 692/09”;

- n. 506 del 8 marzo 2010 “Assegnazione e concessione risorse all’INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga ex all’art. 19 L. 2/2008 e art. 16 L.R. 17/05 di cui all’accordo stato-regioni del 12/2/2009, all’accordo MLPS - Regione Emilia-Romagna del 26/11/2009 e alla convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna del 29/7/2009 - II provvedimento. impegno di spesa”

- n. 1146 del 26 luglio 2010 “Assegnazione e concessione risorse all’INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 L. 2/09 e art. 16 della L.R. 17/05 di cui all’Accordo Stato-Regioni del 12/2/09, all’Accordo MLPS – Regione Emilia-Romagna del 23/2/2010 e alla convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna del 29/7/2009. III provvedimento impegno di spesa”;

- n. 1159 del 26 luglio 2010 “Modifiche alla propria deliberazione n. 692 del 18 maggio 2009 finalizzate alla semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali”;

Dato atto che a seguito dell’attuazione dei contenuti della propria deliberazione n. 692 del 18 maggio 2009 e delle sopra citate successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto nel corso del biennio 2009 e 2010 alla concessione dei sopra richiamati trattamenti in deroga per un importo complessivo a copertura finanziaria pari a complessivi 560 milioni di Euro provenienti dalle assegnazioni di risorse definite negli Accordi fra Ministero del Lavoro e Regione Emilia-Romagna e relativi cofinanziamenti della stessa Regione, nonché dalle economie accertate a seguito della prosecuzione delle attività di verifica realizzate dal competente Servizio della Regione Emilia-Romagna congiuntamente ad l’INPS per differenza fra quanto autorizzato a preventivo e liquidato da INPS a consuntivo;

Ritenuto, sulla base di quanto definito nei sopra richiamati Accordi del 16 dicembre 2010 fra Governo e Regioni e del 23 dicembre 2010 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali:

a) di confermare, anche per il 2011 i contenuti del “Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione e competitività e sicurezza sociale” del 8 maggio 2009 di cui all’allegato 1 della sopra citata deliberazione 692/09;

b) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al precedente punto a), le “Disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga nel corso del 2011” di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite sulla base di quanto già contenuto nella sopra citata DGR 692/09 e nelle sopra citate successive modifiche ed integrazioni, nonché da ultimo di quanto introdotto a seguito dell’Accordo del 23 dicembre 2010, fatte salve le ulteriori disposizioni che potranno essere introdotte dal livello nazionale per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili a tale scopo;

c) di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione generale “Cultura, Formazione, Lavoro” la gestione tecnica degli adempimenti per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga, ivi compresa la concessione degli stessi trattamenti in deroga nei limiti delle risorse finanziarie assegnate allo scopo e l’eventuale revoca degli stessi trattamenti in deroga a seguito della verifica o accertamento di insussistenza dei requisiti per l’accesso;

Acquisito il parere favorevole espresso nell’incontro del 21 febbraio 2011 dal “Tavolo tecnico di monitoraggio dai sensi della DGR n. 692/09” di cui al decreto assessorile n. 3 del 8/6/2010;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 2060 del 20/12/2010;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, anche per il 2011 i contenuti del “Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione e competitività e sicurezza sociale” del 8 maggio 2009 di cui all’allegato 1 della sopra citata deliberazione 692/09;

b) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al precedente punto a), le “Disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga nel corso del 2011” di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite sulla base di quanto già contenuto nella sopra citata DGR 692/09 e nelle sopra citate successive modifiche ed integrazioni, nonché da ultimo di quanto introdotto a seguito dell’Accordo del 23 dicembre 2010, fatte salve le ulteriori disposizioni che potranno essere introdotte dal livello nazionale per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili a tale scopo;

c) di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione Generale “Cultura, Formazione, Lavoro” la gestione tecnica degli adempimenti per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga, ivi compresa la concessione degli stessi trattamenti in deroga nei limiti delle risorse finanziarie assegnate allo scopo e l’eventuale revoca degli stessi trattamenti a seguito della verifica o accertamento di insussistenza dei requisiti per l’accesso;

d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga nel corso del 2011

A seguito dell’ Accordo fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 23 dicembre 2010 sono state definite le seguenti disposizioni integrative per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel 2011 rispetto a quanto già contenuto nella 692/09 e alle successive modifiche ed integrazioni.

  1. I limiti in termini di mesi di possibile utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga definiti dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale 692/09 e successive modificazioni e integrazione decorrono nuovamente dal 2011, quindi, al di là degli utilizzi temporali realizzati nel corso del biennio 2009/2010.
  2. A seguito di apposita richiesta presentata alle Parti datoriali e sindacali costituenti Enti Bilaterali, si è riscontrato il perdurare della non attività degli stessi Enti per quanto attiene gli interventi integrativi stabiliti dalla L. 2/09, così come modificata dalla L. 33/09, pertanto, fino a diversa comunicazione delle suddette Parti – che dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla stipula dell’apposita convenzione con INPS - per quanto attiene l’eventuale richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga da parte di imprese associate ai suddetti Enti Bilaterali si darà corso a quanto stabilito dall’art.7 ter della stessa Legge 33/2009.
  3. Qualora i sopra citati Enti bilaterali nel corso del 2011 stipulino la convenzione con INPS – attivando pertanto, come imposto dalla normativa nazionale, per la durata massima di novanta giornate, il trattamento integrativo all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o con requisiti ridotti, a favore dei lavoratori sospesi da imprese associate a tali Enti, a seguito di crisi aziendali o occupazionali – è precluso a queste ultime imprese l’accesso ai trattamenti in deroga, ove il medesimo non sia stato già richiesto prima dell’attivazione del trattamento integrativo. Al termine dell’eventuale trattamento integrativo a carico degli Enti bilaterali si darà corso a quanto stabilito dall’art. 7 ter della Legge 33/09.
  4. Nel caso di richiesta di accesso agli ammortizzatori in deroga, successivamente al trattamento integrativo a carico degli Enti bilaterali, il termine per la presentazione della prima, a modificazione di quanto definito dalla deliberazione di Giunta regionale 2219/09, non può andare oltre i 40 giorni dall’inizio delle sospensioni/riduzioni per la quale si richiedono le prestazioni in deroga. I lavoratori coinvolti, nell’intervallo tra intervento degli Enti bilaterali e degli ammortizzatori in deroga, devono fruire delle misure di politica attiva definite dalla programmazione regionale, finanziate dal fondo interprofessionale.
  5. Tutte le istanze di trattamenti in deroga pervenute fino alla data di adozione della presente deliberazione e presentate in violazione del termine di 20 giorni dall’inizio della sospensione per la quale si richiedeva l’accesso alla deroga stabilito dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale 2219/09 a causa del diniego da parte dell’INPS di accesso agli ammortizzatori sociali ordinariamente stabiliti dalla legislazione vigente o perché richieste di trattamenti in deroga che seppure presentate nel rispetto del suddetto termine erroneamente trasmesse allo stesso Istituto sono autorizzate, ove conformi agli ulteriori requisiti stabiliti dalla disciplina vigente. I datori di lavoro che abbiano già presentato domanda di accesso agli ammortizzatori stabiliti dalle legislazione vigente e non abbiamo ancora presentato per gli stessi periodi anche domanda di accesso ai trattamenti in deroga, devono provvedere entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione pena l’irrecevibilità della domanda stessa.
  6. A seguito della consultazione sindacale di cui all’art. 3 del DLgs 469/97 e dell’art. 16 della L.R. 17/05, l’esame congiunto in sede pubblica presso la Regione Emilia-Romagna per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sarà svolto limitatamente alle richieste di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga – CIGS e mobilità in deroga. Eventuali esami congiunti per le richieste di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga – CIGO saranno svolti unicamente nei casi di mancanza di accordo in sede di consultazione aziendale o per difetti nelle stesse procedure di consultazione.
  7. Per i lavoratori licenziati da imprese che hanno cessato l’attività non è presupposto per l’accesso ai trattamenti di mobilità in deroga l’aver beneficiato in precedenza dei trattamenti di CIGS in deroga. In caso di eventuale irreperibilità dei datori di lavoro la richiesta di esame congiunto per l’accesso agli stessi trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori licenziati dai datori di lavoro resesi irreperibili nonché la relativa domanda potrà avvenire sulla base di istanza di parte sindacale.
  8. Sulla base di quanto disposto dal co. 31 art. 1 della L. 220/10 - c.d. Legge di Stabilità 2011 - che richiama ai fini dell’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga anche per il 2011 i requisiti di cui l’art. 8, comma 3, della Legge 160/88, l’ammissione dei lavoratori ai trattamenti di CIG in deroga anche per il 2011 è subordinata al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 90 giorni. Salvo il caso dei lavoratori dipendenti dalle agenzie interinali, per i quali sono definite apposite regole per la determinazione del suddetto requisito (vedi: Messaggio INPS n.8255 del 24/3/2010). In coerenza con quanto applicato da INPS per l’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria stabiliti dalla normativa ordinaria vigente, in quanto assimilati ai trattamenti in deroga (vedi: Circolare INPS n. 75 del 26/5/2009), il suddetto requisito dell’anzianità aziendale di 90 giorni del lavoratore per essere ammesso a beneficiare ai trattamenti in deroga verrà calcolata dalla data di presentazione della domanda di accesso agli stessi trattamenti in deroga.

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