n.307 del 21.10.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;

- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”; 

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 49 del 2 ottobre 2012 “Programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 24 del 1 marzo 2013 “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. Rimodulazione del Programma di cui all’ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1, E2, E3), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza n. 49/2012”;

Visto il decreto commissariale n. 259 del 16 aprile 2013 “Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall’ordinanza n. 49/2012 e smi e rimodulata con ordinanza n. 24/2013”.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 801 del 17 giugno 2013 “Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (articolo 4 del d.l. n. 74/2012, convertito nella legge n. 122/2012 articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16)”.

Vista l’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;

Visto inoltre il D.Lgs n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, al comma 12 dell’art. 10, e la L.R. n.16 del 2012, al comma 12 dell’art.7, stabilisce che agli oneri derivanti dall’elaborazione della deliberazione di perimetrazione degli aggregati edilizi, i Comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;

Considerato quanto disposto dalla suddetta Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013, nella quale sono definite:

- all’art. 2, le condizioni per la concessione del contributo;

- agli art. 3 e 4, i contenuti e gli elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) in attuazione alla LR n. 16 del 2012;

- all’art. 5, i criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI. Nel medesimo art. 5, il Commissario delegato ha provveduto a stanziare la cifra di 600.000 euro a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;

- all’art. 6, le modalità di presentazione della domanda e della concessione del contributo per la perimetrazione delle UMI. Nel medesimo art. 6, il Commissario delegato ha stabilito il 15 luglio 2013 come termine per la presentazione della domanda di contributo;

- agli art. 8, 9 e 10, i criteri e modalità per l’accesso al contributo per il Piano della Ricostruzione, ed in particolare dal comma 3 dell’articolo 10, che stabilisce che la domanda per l’anticipazione del contributo diretta al Commissario delegato dovesse essere presentata entro la data del 15 luglio 2013;

- all’art. 11, comma 2, i termini per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo nel caso di UMI subordinate all’approvazione del Piano della Ricostruzione;

Preso atto che relativamente alla domanda di contributo per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI:

- il Comune di Reggiolo (RE) ha presentato domanda in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\15246;

- il Comune di Carpi (MO) ha presentato domanda in data 30 luglio 2013 prot. CR\2013\16251;

- il Comune di Cento (FE) ha presentato domanda in data 15 luglio 2013, assunta al protocollo in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\14915;

- la spesa sostenuta da 4 Comuni (San Giovanni in P., Ferrara, Bomporto e Reggiolo) è inferiore a 6.000 euro che corrisponde alla quota del 30% di cui al comma 3 dell’art. 5 della citata Ordinanza n. 60;

Valutato che:

- la cifra, di cui al comma 2 dell’articolo 5 della citata Ordinanza n. 60, stanziata ai fini dell’erogazione del contributo consente la copertura di tutte le domande pervenute; ed in particolare le cifra consente l’erogazione del contributo massimo concedibile a tutti i Comuni che ne possono beneficiare;

- il termine del 31/12/2004 per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo di cui all’art. 11, comma 2 si applica a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione e non soltanto a quelli sottoposti ad attuazione attraverso UMI;

Ritenuto pertanto che:

- le domande presentate dai Comuni di Reggiolo (RE), Carpi (MO) e Cento (FE) hanno le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo; 

- è possibile concedere ai Comuni l’erogazione del massimo contributo concedibile per un totale di Euro 254.910,06 IVA 10% compresa;

- la cifra eccedente pari a 345.089,94 possa essere utilizzata per incrementare lo stanziamento previsto, all’art. 9, comma 2 dell’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013, per la redazione del Piano della Ricostruzione, e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.545.089,94 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

- di modificare il comma 2 dell’articolo 11 estendendo il termine del 31/12/2014 per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione;

Preso atto inoltreche relativamente alla domanda per l’anticipo del contributo per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione:

- il Comune di Ravarino (MO) ha presentato domanda in data 18 luglio 2013 prot. CR\2013\15359;

- il Comune di Carpi (MO) ha presentato domanda in data 25 luglio 2013 prot. CR\2013\15865;

- il Comune di Cento (FE) ha presentato domanda in data 15 luglio 2013, assunta al protocollo in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\14915;

Considerato che la cifra, di cui al comma 3 dell’articolo 9 della citata Ordinanza n. 60, stanziata ai fini dell’erogazione del contributo per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione viene comunque concessa in via definitiva al momento dell’adozione del Piano e prevede la revoca e la restituzione dell’anticipazione del contributo se il Comune non provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 10 della medesima Ordinanza;

Ritenuto pertanto che le domande presentate dai Comuni di Ravarino (MO), Carpi (MO) e Cento (FE) abbiano le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo; 

Ritenuto pertanto che:

- le domande presentate dai Comuni di Ravarino (MO), Carpi (MO) e Cento (FE) abbiano le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo; 

- la cifra, pari a 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, stanziata all’art. 9, comma 2, possa essere incrementata di 345.089,94 e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.545.089,94;

Visti:

- il sopra citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 il quale prevede l’adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate da questi eventi calamitosi e in questo senso, l’art. 5 -bis del citato decreto-legge:

a) stabilisce l’istituzione presso le sei Prefetture dei territori interessati (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) di elenchi di fornitori e prestatori di alcune tipologie di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. “white list”),

b) devolve al Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nel prosieguo solo “Comitato”) il compito di emanare apposite Linee Guida per definire nel dettaglio i controlli da attuarsi, anche in deroga alle norme sulla documentazione antimafia oggi contenute nel d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,

c) sancisce espressamente l’applicabilità di tali controlli non solo ai contratti pubblici e successivi subappalti e sub-contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ma anche agli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con contributi ed altre provvidenze pubbliche.

- La deliberazione del Ministero dell’interno - Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere del 15 ottobre 2012, G.U. n. 262 del 9 novembre 2012, che approva le “Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”

- Nell’ambito di tali Linee guida vengono previste numerose attività ed in particolare:

a) Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, che prevedono controlli suddivisi in tre fasi: a) la fase preliminare all’avvio dei lavori, b) la fase di definizione del piano degli affidamenti, c) la fase di cantierizzazione delle opere.

b) Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con fondi pubblici, che prevedono azioni volte alla tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia sulla ricostruzione privata.

Dato atto che nell’ambito della suddetta attività è stato predisposto ed approvato in collaborazione con il Ministero dell’Interno il fac-simile dicontratto tipo.

Richiamato l’articolo 30 del dl 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, con il quale viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, i quali, purché realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

Ritenuto pertanto opportuno recepire tali disposizioni anche nell’ordinanza commissariale n. 86/2012 e smi che disciplina le modalità di concessione di contributi anche per interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2013 e pertanto interventi che possono prevedere anche modifiche della sagoma dell’edificio preesistente.

Vista la propria ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 e smi “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” con la quale viene data attuazione al programma “alloggi ACER” di cui all’ordinanza 23/2012;

Vista la propria ordinanza n. 24/2013 “ Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. Rimodulazione del Programma di cui all’ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1,E2,E3), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza 49/2012

Rilevato che il Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013, contiene anche gli interventi di riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1,E2,E3) quantificando il costo complessivo stimato in Euro 19.225.702,00, come risulta dalle tavole di “Riepilogo analitico degli interventi individuati” relative alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale, 
così suddiviso

PROVINCIA

 N. ALLOGGI

 EURO

 BOLOGNA

 25

 3.759.342,00

 FERRARA

 73

 1.972.000,00

 MODENA

 87

 12.900.000,00

 REGGIO EMILIA

 9

 594.360,00

 TOTALE

 194

 19.225.702,00

Dato atto che la quantificazione dei costi necessari per la riparazione e il ripristino degli interventi sopra citati è stata effettuata sulla base di stime o di progetti preliminari;

Preso atto che nel frattempo sono stati approvati o in corso di approvazione i progetti definitivi/esecutivi degli interventi sopra indicati;

Vista la proposta di rimodulazione presentata dall’ACER di Reggio Emilia che modifica e integra la precedente quantificazione attuata con la citata ordinanza n. 24/2013, come risulta dalla richiesta depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale;

Rilevato che tale rimodulazione quantifica un costo complessivo di Euro 1.415.000,00 rispetto al precedente di Euro 594.360,00;

Preso atto che la differenza di Euro 820.640,00, rispetto al precedente stanziamento di Euro 594.360,00 è imputabile agli interventi (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1,E2,E3) sopracitati e alla quantificazione effettiva del costo degli interventi stessi;

Atteso che la somma stanziata per la riparazione e il ripristino degli interventi(“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1,E2,E3) deve essere incrementata di 820.640,00 a seguito della ulteriore richiesta effettuata dall’Acer di Reggio Emilia;

Ravvisata l’opportunità di procedere ad una ulteriore rimodulazione del programma sopra citato al fine di consentire l’esecuzione degli interventi necessari per poterdi recuperare il maggior numero di alloggi per agevolare i rapido rientro dei nuclei familiari, come risulta essere di seguito descritto:

PROVINCIA

 N. ALLOGGI

 EURO

 BOLOGNA

 25

 3.759.342,00

 FERRARA

 73

 1.972.000,00

 MODENA

 87

 12.900.000,00

 REGGIO EMILIA

 9

 1.415.000,00

 TOTALE

 194

 20.046.342,00

Preso atto che la differenza di Euro 820.640,00, è giustificato dagli incrementi di spesa sopra descritti;

Atteso che l’importo eccedente di Euro 820.640,00 previsto dalla ulteriore rimodulazione del Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013, trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità;

Visto l’art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

Tutto ciò premesso 

DISPONE  

Art. 1

Edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi

1. In caso di condomini la domanda di concessione di contributi, per interventi sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva, è presentata dall'amministratore del condominio appositamente delegato, o, in caso di assenza di amministratore, da altro soggetto individuato dai proprietari il quale, previa apposita delega, è tenuto ad operare con le regole previste per l’amministratore di condominio.

2. Per gli interventi sulle parti comuni la delega è conferita attraverso la delibera/verbale dell’assemblea dei condomini o dei proprietari che approva gli interventi, con le maggioranze previste dall’art. 3 comma 4 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, da allegare alla domanda di contributo, come successivamente dettagliato al comma 5.

3. Nel caso di interventi che riguardino le parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari dei condomini, la delega ai soggetti di cui al comma 1 è conferita nella forma della procura speciale, preceduta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai singoli proprietari ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo i fac-simile pubblicati sulla sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (parte A e B).

4. La delega di cui ai commi 2 e 3 deve essere preceduta dalla/e deliberazione/i dell’assemblea di condominio o da un verbale dell’assemblea dei proprietari, che approva:

  • la decisione di realizzare delle opere necessarie al ripristino con rafforzamento locale, riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione,
  • la decisione di presentare la domanda di contributo,
  • la scelta dei professionisti,
  • la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori [1],
  • la scelta dell’istituto di credito.

La deliberazione o il verbale dovranno essere allegati alla domanda di contributo.

La/e deliberazione/i dell’assemblea o il/i verbale/i possono includere anche le procure speciali di cui al comma 3. I fac-simile di delibera/verbale saranno pubblicati sulla sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

5. La domanda di concessione del contributo è depositata dai soggetti delegati con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

6. I soggetti delegati curano per conto dei proprietari degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi, ivi compresi la stipula degli atti di affidamento degli incarichi di natura tecnica e di appalto dei lavori ai soggetti individuati con la deliberazione di cui al comma 4, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione dell’atto di cessione del credito, la stipula del contratto di finanziamento con l’istituto di credito prescelto, l’apertura del conto corrente dedicato per l’erogazione del finanziamento e l’utilizzo del finanziamento.

7. Nel caso di comunioni i proprietari delegano, con le maggioranze previste dall’art. 1108 del Codice Civile [2], un unico soggetto, tramite la procura speciale secondo i fac-simile pubblicati sulla sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (parte A e B). Anche per le comunioni si applicano le disposizioni previste ai commi 4, 5 e 6 che precedono.

8. Nel caso dei consorzi delle Unità Minime di Intervento la domanda viene presentata dal Presidente del consorzio il quale curerà per conto dei proprietari degli immobili le attività di cui al comma 6.

9. Le disposizioni del presente articolo concernenti la compilazione della domanda e l’utilizzo della modulistica sono applicate alle richieste di contributo prese in carico dai Comuni dal 1 novembre 2013.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, laddove pertinenti, anche per strutture ed edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, rientranti nelle tipologie regolate dall’ordinanza 66/2013.

11. In tutti i casi regolati dal presente articolo il Commissario resta estraneo a tutti i rapporti che vengono in essere tra amministratori o soggetti delegati e proprietari, o tra i singoli proprietari per i quali restano salve tutte le norme dell’ordinamento che disciplinano i rapporti tra privati. In particolare spetta all’assemblea la verifica della sussistenza delle maggioranze previste dalla legge.

12. È abrogato il comma 3, dell’art. 4, delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi [3].

Art. 2

Domande di contributo nel caso di condomini produttivi

1. Le disposizioni dell’art. 1 si applicano, laddove pertinenti, anche per edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, destinati esclusivamente ad attività produttive, nel rispetto dei limiti e degli obblighi e con le procedure previste dall’ordinanza 57/12 e smi; per tali interventi i fac-simile da utilizzare sono quelli pubblicati sulla sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

2. Nei casi rientranti nelle tipologie di cui alla tabella A dell’ordinanza 57/2012 e smi, qualora la perizia tecnica attesti che gli elementi strutturali delle singole unità immobiliari danneggiate facenti parte di un unico edificio non possono essere ripristinati singolarmente in quanto funzionalmente integrati con quelli di altre unità immobiliari, potranno essere presentate domande separate dai singoli proprietari, a fronte comunque di un progetto unitario e di verifiche di sicurezza che riguardino l’intero edificio.

3. Nei casi di cui al comma 2 ed ai fini della richiesta di contributo per il ripristino delle parti comuni ai sensi dell’Ordinanza 57 e smi la delega tramite procura speciale si intende valida anche se espressa da non aventi diritto ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e smi, unicamente se riferita alla concessione di contributi per interventi sulle sole parti comuni. È fatta comunque salva la possibilità dell'avente diritto di intervenire autonomamente ai sensi dell'art. 1102 [4] del Codice Civile per il ripristino delle parti comuni necessarie per il godimento della propria unità immobiliare.  

Art. 3

Edifici residenziali a proprietà mista pubblica e privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici residenziali di proprietà mista, pubblico e privata, come previsto nel decreto del commissario n. 259/2013 devono essere eseguiti attenendosi alle seguenti indicazioni:

  • se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell’immobile, l’intervento viene realizzato dall’ACER, o dal Comune qualora non si avvalga delle convenzioni previste dalla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 - art. 41 comma 2 e 2 bis, con le modalità e procedure previste dal D. Lgs. n. 163/2006;
  • se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell’immobile l’intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e procedure previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero dalle stesse ACER o dal Comune laddove non si avvalga delle convenzioni previste dalla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 - art. 41 comma 2 e 2 bis, qualora delegati dai proprietari privati a tali adempimenti.

2. Il progetto relativo agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione da effettuare sull’edificio, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

3. Chi detiene la maggioranza del valore dell’immobile ai sensi del comma 1, è delegato alla presentazione della domanda di contributo con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1. In caso di edifici a maggioranza pubblica, la domanda, in deroga a quanto stabilito per gli interventi privati, non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori che potrà essere selezionata solo dopo l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006.

4. I Comuni, entro 60 giorni dal deposito, verificano l'ammissibilità degli interventi e determinano il contributo secondo le modalità di calcolo definite nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Il contributo viene suddiviso nella quota spettante al soggetto pubblico ed in quella spettante ai proprietari privati. Il primo importo con relativa documentazione viene trasmesso al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitativedella Regione Emilia-Romagna, struttura individuata dal Commissario delegato per la liquidazione dei contributi provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del n. D.L. 74/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2012, assegnati con ordinanze nn. 49/2012 e 24/2013, mentre per l’importo relativo agli interventi sulle parti di proprietà privata, quota parti comuni e proprietà esclusive, verrà emessa l’ordinanza di concessione del contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

5. Le erogazioni del contributo ai proprietari privati avvengono, da parte dell'istituto di credito prescelto, per stati di avanzamento lavori con le stesse procedure stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

6. Il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato, entro il limite massimo dell’importo indicato per ciascun intervento nelle tavole di “Riepilogo analitico degli interventi individuati” depositate presso gli uffici della Struttura commissariale, nei tempi e nei modi indicati nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi previa adozione da parte del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative dell’atto di liquidazione delle somme spettanti che lo trasmette all’Agenzia regionale di protezione civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento secondo le procedure stabilite con decreto del Commissario n. 259/13.

7. Nei casi disciplinati dal presente articolo si derogano i termini previsti dal decreto n. 259/13 e si applicano quelli previsti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle domande di contributo presentate al Comune in data successiva alla pubblicazione della presente ordinanza.

9. Per gli interventi per i quali alla data di pubblicazione delle presente ordinanza era già stata avviata la procedura prevista dal decreto del Commissario n. 259/13 si applicano le disposizioni in esso contenute.

Art. 4

Edifici a proprietà mista pubblica, rientrante nel Programma delle OOPP, e privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici di proprietà mista, pubblico e privata, di cui la parte pubblica ricade nel Programma delle Opere Pubbliche e smi, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 devono essere eseguiti attenendosi alle indicazioni riportate nel Regolamento per l’attuazione del Programma stesso, ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013.

Art. 5

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.

2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti, fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.

3. L’utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. Il Comune verifica, anche avvalendosi delle schede Aedes, la presenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo.

Art. 6

Specifiche relative alle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi

1. Agli articoli 2 comma 3 dell’ordinanza n. 29, 2 comma 6 dell’ordinanza n. 51 e 2 comma 7 dell’ordinanza 86, dopo le parole “il comodatario,” sono aggiunte le seguenti “il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.

2. Al comma 2, dell’art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole “quarto grado,” e prima delle parole “o dall’affittuario” sono aggiunte le parole “dal coniuge, dal promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,” e dopo le parole “dal comodatario residente alla data del sisma” sono aggiunte le parole “e dai casi previsti dagli articoli 1128 [5] , 1103 [6] e 1104 [7] del Codice Civile”.

3. Al comma 2-bis, dell’art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole “trasferito agli eredi” sono aggiunte le parole “o legatari”;

4. Il comma 2-ter, dell’art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, è così sostituito:

“2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale, avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell’abitazione danneggiata, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale."

5. Con riferimento agli immobili di cui al comma 3 dell’art.6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, la prosecuzione del contratto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma alle medesime condizioni con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012 e inseriti nell’elenco di cui al comma 6 dello stesso art. 6, dovrà avvenire entro tre mesi dalla dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori.

6. Analogamente, i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 4-ter o 4-quater delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art.6, sono tenuti, entro tre mesi dalla dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici ed individuati negli elenchi di cui al successivo comma 7.

7. Trascorso il termine di tre mesi previsto dai commi 5 e 6 senza che il beneficiario abbia autonomamente provveduto alla prosecuzione o stipula del contratto di locazione, lo stesso dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà ad inserirli in un apposito elenco. I Comuni si impegnano altresì a rendere nota la disponibilità all’affitto di queste abitazioni con modalità stabilite dagli stessi ed a redigere l’elenco dei nuclei familiari interessati a reperire un alloggio in affitto, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta.

8. Il Comune ogni sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre, provvederà ad incrociare domanda ed offerta e ad aggiornare gli elenchi. Se un immobile permane in elenco per due scadenze successive senza aver trovato un affittuario potrà essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.

9. In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, permanendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell’

10. Nel caso dei condomini, qualora un proprietario abbia beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e smi e, in contrasto con quanto disposto all’art. 6 delle suddette ordinanze, alienasse il bene, sarà tenuto a rimborsare al condominio o agli altri comproprietari la quota di contributo a lui spettante. Il Comune provvederà a decurtare la quota dal contributo assegnato. Se il contributo fosse già stato erogato il Comune provvederà a recuperare le somme direttamente dal beneficiario.

11. All'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86, dopo il comma 1 ter, è aggiunto il seguente:

“1ter - In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell’emissione dell’ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte di contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1"

12. Al comma 5, dell’art. 8, delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, sono soppresse le parole “a pena di decadenza dal contributo” ed è inserito, dopo le parole “decorre da tale data.”, il seguente periodo: “Decorsi inutilmente tali termini il comune invita il richiedente e il direttore dei lavori a presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 gg la documentazione di cui al comma 1, lett. d).”[8]

13. Al comma 2, dell’art. 5, dell’ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, dopo le parole “demolizione e” e prima della parola “ricostruzione” è eliminata la parola “fedele”;

14. Al comma 9, lett. h), dell'art. 3, delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole “del volume totale dell’edificio;” è aggiunta la seguente frase: "l'incremento del 5% o del 3% non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18".

Articolo 7

Contributo per le Unità Minime di intervento (UMI) e per il Piano della Ricostruzione

1. Le domande pervenute dai Comuni di Reggiolo (RE), Carpi (MO) e Cento (FE) per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI, ai sensi dell’Ordinanza n. 60 del 2013, sono ritenute ammissibili;

2. le domande pervenute dai Comuni di Comuni di Ravarino, Carpi (MO) e Cento (FE) per l’anticipo del contributo per l’elaborazione Piano della Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 60 del 2013, sono ritenute ammissibili;

3. Al fine di esercitare le funzioni di monitoraggio della ricostruzione come previsto dall’articolo 17 della l. r. 16/2012, il progetto unitario delle UMI dovrà essere corredato di una scheda tecnica secondo il formato e le modalità pubblicate sulla sezione “Dopo il terremoto” sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

4. I Comuni, a seguito dell’istruttoria tecnica, trasmetteranno al Commissario tale scheda corredata dell’esito dell’istruttoria con le modalità pubblicate sulla sezione “Dopo il terremoto” sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

5. Il professionista presenterà ai Comuni richiesta di contributo di ricostruzione, per gli edifici appartenenti alle UMI, tramite la piattaforma MUDE.

6. Il contributo per l’elaborazione dei contenuti necessari della delibera di cui al comma 1 dell’art. 7 L.r. n. 16 del 2012 è stabilita nella misura di 30.000 euro per i Comuni che ne possono beneficiare, in quanto le richiesta di contributo pervenute consentono di coprire il massimo contributo concedibile come previsto dall’art. 5 comma 5 dell’Ordinanza n. 60 del 2013;

7. La cifra stanziata al comma 3 dell’articolo 9 dell’Ordinanza n. 60 del 2013, è incrementata di 345.089,94 euro per un totale di euro 1.545.089,94 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

8. Il termine del 31/12/2014, di cui al comma 2 dell’articolo 11 dell’Ordinanza n. 60 del 2013, per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo è esteso a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione.

Art. 8

Clausole obbligatorie contratti

1. Il beneficiario dei contributi di cui alle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi nella predisposizione del contratto da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza può avvalersi dello schema tipo pubblicato sulla sezione “Dopo il terremoto” sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

2. Nei contratti che saranno stipulati secondo modelli diversi dallo schema allegato è comunque obbligatorio l’inserimento delle clausole relative alla tracciabilità finanziaria e all’antimafia, come di seguito riportate:

Tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell’ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;

b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

Clausola antimafia

a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa la documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi;

b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi, nei confronti della propria controparte;

c) l'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.

3. Tali clausole dovranno essere debitamente accettate ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile. 

Art. 9

Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono, in deroga a quanto disposto dall’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/12 e smi, ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli confermandone la destinazione d’uso o per destinarli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica ed affittarli per almeno 8 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa Unità minima d'intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con successiva ordinanza viene stabilita l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi variabile tra il 100% ed il 50% in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione tra i beneficiari del finanziamento ed i Comuni interessati predisposta sulla base di convenzione tipo approvata dal Commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 10

Edifici inagibili ubicati in zona rossa

1. Per gli edifici inagibili ubicati all’interno delle “zone rosse”, per i quali non vi sia stata l’autorizzazione all’accesso da parte del Comune per le rilevazioni del danno e/o dei sopralluoghi per la redazione del progetto, i termini per la presentazione delle le domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51e 86/12 e smi sono stabiliti in 6 mesi dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso nella zona rossa.

2. Nel caso siano già state presentate le domande di contributo, ma non sia possibile accedere all’immobile per iniziare i lavori, i termini per la fine dei lavori previsti dalle ordinanze sulla ricostruzione nn. 29, 51e 86/12 e smi decorrono dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso qualora la stessa sia successiva al provvedimento di concessione del contributo.

Art.11

Edifici inagibili con rischio esterno (Esito di agibilità F)

1. Per gli edifici con esito di agibilità F (rischio esterno), che abbiano subito danni e pertanto siano intrinsecamente classificati B, C o E, i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 6 mesi dalla data di rimozione del rischio esterno mentre i termini per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza di concessione del contributo o dalla rimozione del rischio esterno se antecedente.

Art.12

Particolari tipologie costruttive

1. Qualora il progettista di un intervento di miglioramento sismico e di ricostruzione ritenga che, in considerazione delle carenze costruttive o tipologiche, dei materiali di costruzione utilizzati e dei danneggiamenti subiti, i parametri per misurare la vulnerabilità e lo stato di danno dell’edificio oggetto dell’intervento non siano riconducibili a quelli indicati nelle Tabelle di cui alle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, e quindi non consentano di determinare correttamente il livello operativo da attribuire all'edificio stesso ed i relativi costi parametrici, può chiedere al comune di sottoporre il progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008.

2. Il Comune, entro 10 giorni dalla richiesta, invia il progetto al Commissario delegato che provvede alla convocazione del Comitato Tecnico Scientifico.

3. Il Comitato, entro 60 giorni dalla comunicazione del Comune, esprime un parere sulla completezza e correttezza del progetto esecutivo in relazione al danneggiamento ed alla vulnerabilità dell'edificio e sul costo dell’intervento ammissibile a contributo. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato, provvede ad emettere il provvedimento di concessione del contributo sulla base del costo ammissibile come sopra determinato.  

Art. 13

Rettifiche ed integrazioni all’ordinanza commissariale 24/2013

1. Al punto 7 del dispositivo dell’ordinanza commissariale n. 24/213 dopo le parole “gara d’appalto”, e prima delle parole “possono essere impiegate” sono aggiunte le parole “o a seguito dell’approvazione del progetto o che dovessero determinarsi sui singoli interventi per altre motivazioni individuate dal Comune, ”.

2. Il Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013, contiene anche gli interventi diriparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1,E2,E3) viene rimodulato come di seguito descritto:

PROVINCIA

 N. ALLOGGI

 EURO

 BOLOGNA

 25

 3.759.342,00

 FERRARA

 73

 1.972.000,00

 MODENA

 87

 12.900.000,00

 REGGIO EMILIA

 9

 1.415.000,00

 TOTALE

 194

 20.046.342,00

3. L’importo eccedente di Euro 820.640,00 derivante dalla rimodulazione di cui al comma 2 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità;

Art. 14

Modifiche all’ordinanza n. 63/2013 “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili in abitazioni dichiarate totalmente inagibili”

1. All’art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della presente ordinanza sono beneficiari dei contributi i soggetti proprietari di immobili od occupanti immobili che, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano stati dichiarati totalmente inagibili dalle autorità competenti (livello di danno E), e che abbiano sostenuto o debbano sostenere oneri per traslochi e depositi temporanei dei mobili.

2. Alla fine del comma 2, dell’art. 1, sono aggiunte le parole “qualora tali contributi abbiano coperto tutti gli oneri sostenuti da suddetti nuclei”.

3. All’art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili a favore di soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o a ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi. Per la stessa unità immobiliare è possibile presentare domanda da parte di un solo soggetto”.

4. Al comma 2, dell’art. 2, le parole “nucleo familiare” sono sostituite dalla parola “beneficiario”.

5. Al comma 1, dell’art. 3, le parole “nuclei familiari” sono sostituite dalla parola “soggetti”.

6. Al comma 2, dell’art. 3, dopo le parole “ordinanza di sgombero dell’abitazione principale” sono sostituite dalle parole “ordinanza di inagibilità totale” e le parole “dal Comune” sono sostituite dalle parole “dalle autorità competenti”.

7. Al comma 4, dell'art. 5, le parole “nuclei familiari” sono sostituite dalla parola “soggetti”.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 11 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

_____________________

[1] La deliberazione relativa alla scelta dell’impresa appaltatrice dei lavori può essere effettuata nella medesima deliberazione assembleare (se le offerte sono basat e solo su elenco prezzi regionali) o con deliberazione successiva (a seguito della scelta del progettista e con preventivi basati sul progetto)

[2] Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione . Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.(…)

[3] “ Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dai proprietari

[4] Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

[5] Perimento totale o parziale dell'edificio . Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l' assemblea dei condomini delibera [ 1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [ 1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [ 1123]. L'indennità corrisposta per l' assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

[6] Disposizione della quota . Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

[7] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

[8] Articolo 8 - Erogazione del contributo .

(…)

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per lavori ultimati entro il 31 marzo 2013 il termine dei novanta giorni decorre da tale data. Decorsi inutilmente tali termine il comune invita il richiedente e il direttore dei lavori a presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 gg la documentazione di cui al comma 1, lett. d).

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