n.389 del 27.12.2013 (Parte Seconda)

Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 6/6/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 26 del 6/3/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n. 76 del 3 luglio 2013 “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.” con la quale si dispone, tra l’altro, di completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed integrare e realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca di cui all’art. 12 del D.L. n. 74/2012;

- n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012.

- n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”.

Preso atto della necessità di:

- garantire la continuità del finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico realizzati dalle imprese ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- ampliare l’accesso ai contributi di cui all’Ordinanza 91/2013 a un numero più ampio di imprese che possano così garantire l'espletamento, da parte dei lavoratori, delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo tra i beneficiari anche le imprese che svolgano le loro attività negli immobili oggetto degli interventi occupati in ragione di contratto di comodato gratuito;

- specificare e chiarire aspetti connessi alle modalità e criteri per la concessione alle imprese dei contributi all’Ordinanza 91/2013 al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dei procedimenti connessi alle domande di finanziamento di cui alla presente Ordinanza;

Preso atto, altresì, delle criticità emerse in fase istruttoria, in particolare della numerosità delle richieste di integrazione delle domande presentate dalle imprese;

Ritenuto di dover:

- estendere, anche in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, i termini per la presentazione delle domande al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese;

- Inserire il contratto di comodato gratuito tra le tipologie ammesse per la presentazione delle domande di finanziamento;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto con le emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l’Expo 2015” ed in particolare l’art. 6;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. Di procedere alla modifica dell’Allegato A) dell’Ordinanza 91/2013 nelle seguenti parti:

− Al Paragrafo 2.2, in coda, viene aggiunto il seguente periodo:

  • Titolare di un contratto di comodato gratuito, stipulato in data antecedente al 29/05/2012, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull’immobile oggetto dell’intervento, nei confronti di soggetti diversi dall’impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

− Al Paragrafo 3.3, dopo le parole “- e limitatamente-“ sono inserite le seguenti parole:

  •  ovvero per interventi effettuati in immobili ove l’impresa che presenta la domanda di contributo sia titolare di contratto di comodato secondo quanto stabilito al paragrafo 2.2 D);

− Al Paragrafo 3.3, dopo le parole “di cui all’Ord. 23/2013 ss.mm.ii.” sono inserite le seguenti parole:

  • , fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 5).Le disposizioni del paragrafo5), in materia di massimali e intensità dei contributi concedibili afferiscono all’insieme delle istanze presentate da una singola impresa ai sensi della presente Ordinanza e ai sensi dell’Ordinanza 23 ss.mm.ii.;

− Al Paragrafo 4.1, le parole “31 maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  • 31 maggio 2015;

− Al Paragrafo 4.7,punto 8 le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  • 31 dicembre 2015;

− Al Paragrafo 5.8, lett. b) le parole “31 maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  • 31 maggio 2015;

− Al Paragrafo 8.1, le parole “10 settembre 2013” sono eliminate e le parole “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  •  fino al 31 dicembre 2015, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse come previsto dal successivo paragrafo 8.4;

− Al Paragrafo 8.8 lett. h), secondo punto dopo le parole “spese previste” sono inserite le parole:

  • per gli interventi conclusi

− Al Paragrafo 8.10, lett. b) le parole “31 maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  • 31 maggio 2015

− Al Paragrafo 8.11, punto 5) le parole “al 35%” sono inserite le parole:

  • , per gli interventi conclusi,

− Al Paragrafo 8.14 le parole “31 maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti parole:

  • 31 maggio 2015

− All’Appendice 1), punto 3) dopo le parole “in affitto”, sono inserite le parole:

  • , comodato gratuito

2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell’Ordinanza n.91/2013;

3. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1), dell’Ordinanza n. 91/2013;

4. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 23 dicembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

application/pdf Allegato A - 85.7 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina