n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: piano di coltivazione e sistemazione finale "Fornace di Cotignola" (Area 3)- Via Peschiera, Via Canale sottoposto a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.3. A) (cave e torbierie), L.R. n.9/99 e successive modificazioni. Progetto presentato da: I.B.L. SpA Via Ponte Pietra n. 11 Cotignola

L’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Cotignola comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: piano di coltivazione e sistemazione finale “Fornace di Cotignola” (Area 3) – Via Peschiera, Via Canale sottoposto a procedura di screening ai sensi dell’allegato B.3. A) (cave e torbiere), L.R. n. 9/99 e successive modificazioni.

Il progetto è presentato da: I.B.L. SpA Via Ponte Pietra n.11 Cotignola

Il progetto è localizzato: Via Ponte Pietra n. 11 Cotignola

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Cotignola e delle seguenti province: Ravenna

Ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, à competente Comune di Cotignola con atto: deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 12/11/2009 ha assunto la seguente decisione: di non assoggettare progetto di “Piano di coltivazione e sistemazione finale del Polo Estrattivo Fornace di Cotignola – Area 3” presentato dalla ditta IBL s.p.a. e sito in Via Ponte Pietra, 11 in Comune di Cotignola (RA) ad ulteriore procedura di VIA previsto dalla L.R. 9/99 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni di cui tenere conto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva ed eventualmente di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta finalizzati alla realizzazione del progetto.

1. Progetto definitivo

Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione e il ripristino dell’area 3 della cava nel polo “Fornace di Cotignola” e il relativo ripristino, deve essere presentato un progetto definitivo di dettaglio al Comune di Cotignola (il quale chiederà parere alla CTIAE), pienamente conforme sia alle prescrizioni di seguito indicate.

2. Piezometri

Dovranno essere monitorati i piezometri che sono peraltro già stati installati dal proponente in fase di indagine geologica, ovvero il Pz 13, PZ 14, Pz 15 e Pz 16.

3. Campionamento ante-operam

Come indicato peraltro nell’Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Cotignola, deve esser previsto una campagna di analisi nei piezometri esistenti, da effettuarsi prima dell’inizio di qualunque tipo di attività connessa a quella estrattiva. Copia dei certificati di analisi di tale acque dovrà essere inviata ad Arpa – Servizio Territoriale di Ravenna.

4. Piano di monitoraggio

Da quanto indicato nella documentazione presentata dalla ditta IBL s.p.a. (e peraltro nell’Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Cotignola), deve essere eseguito un monitoraggio sia delle acque del lago di cava che dei piezometri.

Per la gestione delle acque di fondo scavo si rimanda al successivo punto 5 del presente atto, invece per le acque dei piezometri al paragrafo successivo.

Dovranno essere eseguite nei piezometri le analisi della qualità delle acque nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed con frequenza semestrale, nel periodo di massima stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali. I parametri sopra indicati dovranno essere preventivamente concordati>con Arpa &#8211; Servizio Territoriale di Ravenna i quali saranno subordinati alla caratteristiche dei rifiuti autorizzati al tombamento ed indicativamente potranno essere i seguenti: temperatura, salinit&#224;, PH, conducibilit&#224;, solidi totali e solidi sospesi, ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, fosforo ortofosfato e fosforo totale, calcio, magnesio, sodio, potassio, cloruri, solfati, alcalinit&#224; totale, metalli pesanti (As, Pb, Cd, Ni, Cr tot, Cr IV, Zn).<p>

Al termine della fase di coltivazione della cava e tombamento, il monitoraggio verrà protratto oltre il termine delle operazioni, di scavo e di tombamento, fino a quando i dati analizzati non risulteranno costanti e comunque per non meno di 2 anni oltre il termine delle operazioni.

Copia dei certificati di analisi di tale acque dovrà essere inviata ad Arpa – Servizio Territoriale di Ravenna.

5. Gestione delle acque di fondo scavo

Si rimanda alla fase di attività estrattiva, la valutazione sulle caratteristiche chimiche delle acque di fondo scavo e del successivo possibile recapito, fermo restando che tali acque non potranno essere scaricate prima della loro caratterizzazione. Durante la fase di coltivazione dell’area 3, nel momento in cui verranno a giorno le acque di falda, queste dovranno essere raccolte con le modalità indicate dal proponente e successivamente analizzate per verificarne le loro caratteristiche chimiche che saranno da concordare preventivamente>con Arpa &#8211; Servizio Territoriale di Ravenna.<p>

La frequenza di tali campionamenti dovrà essere di 45 gg durante tutto il periodo dell’attività estrattiva (3 anni), al fine di verificare eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque di fondo scavo. La data dei campionamenti dovrà essere comunicata a questo Servizio almeno 10 gg prima per poter dare la possibilità ad Arpa di effettuare eventuali campioni in contraddittorio.

Dopo l’esito dei primi campionamenti, congiuntamente a questo Servizio, sarà valutata la modalità di scarico e di recapito di tali acque, fermo restando che le stesse in caso di scarico in acque superficiali dovranno sempre rispettare i valori limite di accettabilità previsti dalla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Copia dei certificati di analisi delle acque di fondo scavo dovrà essere inviata ad Arpa – Servizio Territoriale di Ravenna.

6. Stabilità delle scarpate

Si consiglia di prescrivere un monitoraggio sulla stabilità delle scarpate di scavo in quanto, dai risultati ottenuti dal calcolo di stabilità delle scarpate di scavo, emerge che il fattore di sicurezza è prossimo al limite di 1,3 ed in particolare è stato calcolato un Fs=1,35 (considerando anche l’azione sismica). Si ricorda che, in base all’Allegato B delle NTA del PAE di Cotignola al punto 2.1e), deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo che permetta di definire un profilo del terreno sulle scarpate di escavazione con un adeguato margine di sicurezza.

7. Cumuli

Il PAE di Cotignola non da prescrizioni relativamente all’altezza dei cumuli del materiale estratto. Si precisa comunque che la ditta IBL s.p.a. dovrà valutare e dare evidenza oggettiva in sede di C.T.I.A.E della loro effettiva stabilità e delle loro caratteristiche.

8. Materiali idonei per tombamento

Alla luce della recente normativa in materia di gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, e più precisamente dell’art.10 comma 3 del D.Lgs 117/08, è indicato in maniera univoca che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione deve essere sottoposto alle disposizioni del D.lgs 36/03. Pertanto il riempimento previsto dalla ditta non potrà essere autorizzato se non seguendo l’iter istruttorio previsto dal D.Lgs 36/03, ovvero, in alternativa, sarà possibile completare le attività di ripristino con tipologie di materiali che non vengono classificati come rifiuto ai sensi dell’art.186 “Terre e rocce da scavo” del D.Lgs 152/06 e smi. In ogni caso, si rimanda alla specifica autorizzazione da acquisire presso la Provincia di Ravenna per l’attività di tombamento con materiale diverso da quello estratto e alle prescrizioni che verranno stabilite dalla CTIAE.

9. Riutilizzo terreno superficiale

Nella documentazione presentata, è indicato che prima dell’inizio dei lavori di coltivazione verrà asportato il terreno superficiale, che con il materiale sterile verrà riutilizzato nei lavori di sistemazione degli argini. Tali operazioni risultano conformi alle indicazioni del PAE, in quanto l’art. 35 delle NTA afferma che:”allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m deve essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale”. Per cui il materiale accantonato deve essere riutilizzato solamente in situ, ovvero per l’area oggetto di questo screening.

Nel caso in cui tale materiale fosse in eccesso e si rendesse necessario un diverso riutilizzo sarà necessario sottostare ai dettami dell’art.186 del D.Lgs 152/06 modificato nel D.Lgs 04/2008 che fornisce disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 152/06. Tale articolo infatti indica che:

a. le terre da scavo possono essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè siano impiegate direttamente nell’ambito di interventi preventivamente individuati e definiti;

b. ci deve essere la certezza dimostrata dell’integrale riutilizzo e senza la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti idonei a garantire che il loro impiego non produca impatti ambientali diversi da quelli consentiti e autorizzati per il sito di destinazione;

c. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e soprattutto sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del suddetto decreto;

d. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e la qualità delle matrici ambientali.

Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista la ricollocazione in sito, sarebbe necessario, come lo prevede la norma, garantire un elevato livello di tutela ambientale ed compatibilità con il sito afferente e quindi dovrà essere effettuato un campione del terreno accumulato ricercando tutta una serie di parametri da concordare con Arpa.

10. Accorgimenti in fase di cantiere

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono essere contenute attraverso l’umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion, e transito a basse velocità) e tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati Delibera della Giunta Regionale 45/2002.

11. Rumore in fase di attività estrattiva

a. le lavorazioni ai quarto lotti di coltivazione dell’Area 3 vengano effettuate esclusivamente i tempo di riferimento diurno;

b. vengano rispettate le indicazioni previste nella relazione al fine di mitigare l’impatto acustico nella fase operativa dell’asportazione del cappellaccio nel lotto 1 e cioè eseguire le lavorazioni, nella parte del lotto non schermata rispetto al ricettore R05, utilizzando un solo mezzo operatore per volta, evitando di porre R05 sottovento;

c. Le macchine in uso siano conformi al DLgs n. 262 del 4/09/2002 e DM 24/07/2006;

d. venga effettuata, a cava attivata, la verifica acustica strumentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte e in caso di esito non conforme alla normativa prevedere l’adozione di interventi di mitigazione.

12. Compatibilità con le prescrizioni sopra elencate

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell’atto conclusivo della Procedura di Verifica (screening), l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l’autorità competente revoca l’atto conclusivo della Procedura di Verifica (screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente><p>

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