n. 18 del 02.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Espressione dell'intesa sulla variante al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di energia e del parere motivato sulla variante PTCP e sul Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile adottati con deliberazione consiliare n. 85 del 15/9/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera: 

a) di esprimere l’Intesa in merito alla conformità della variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Ravenna in materia di energia, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 85 del 15 settembre e controdedotta con deliberazione di Giunta n. 479 del 27 ottobre 2010, agli strumenti della pianificazione regionale, a condizione che la Provincia adegui preventivamente gli elaborati della stessa variante secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 e dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 prima di procedere alla relativa approvazione; 

b) di trasmettere la presente delibera alla Provincia di Ravenna ai fini dell’approvazione della variante al PTCP da parte della stessa Provincia, così come previsto all’art. 27, commi 9 e 10, della L.R. 20/00: 

delibera inoltre: 

in merito alla Valutazione ambientale strategica della variante al PTCP e del Piano d’azione per l’energia e lo sviluppo sostenibile: 

c) di esprimere parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Piano di azione per l’energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna adottata con DCP n. 85 del 15 settembre 2009, ai sensi dell’art.15 del DLgs 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:

1) visto anche il decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, secondo il quale «Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’istallazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili […]», si ritiene necessario aggiornare il Piano coerentemente a quanto contenuto nelle linee guida stesse, e conseguentemente prevedere lo stralcio della normativa di Piano in contrasto con le disposizioni in esse contenute, ovvero lo stralcio dei “Criteri localizzativi e progettuali per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili” contenuti al comma 11, art. 12.7 delle Norme di Piano;

2) si chiede inoltre di aggiornare le disposizioni di Piano in materia coerentemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola” e dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” approvata in attuazione delle Linee guida nazionali di cui al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010;

3) ai sensi dell’art. 18 del DLgs 152/08, si ritiene necessario prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene a tal fine necessario:

  • che tale monitoraggio sia implementato con una verifica nel tempo dell’assenza di impatti negativi significativi e dell’efficacia delle misure previste, individuando anche indicatori in grado di quantificare nel tempo quali/quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi formulati;
  • che a tal fine siano individuate da parte della Provincia nella dichiarazione di sintesi: le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  • tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio del PTCP e PRQA della Provincia di Ravenna;
  • si condivide l’utilità della costituzione di un Osservatorio provinciale/Sportello Energia provinciale quale strumento di monitoraggio e verifica del Piano, oltre che strumento dedicato al coordinamento e attuazione delle azioni previste dal Piano (comunicazione, informazione, coordinamento su regolamenti, normative, procedure per le incentivazioni, etc.), anche tramite attivazione di tavoli di lavoro con i Comuni della provincia, e condivisione delle informazioni con i portatori di interessi del territorio provinciale;

4) in sede di rilascio dell’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conseguentemente all’attuazione del Piano, qualora prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tra cui il DLgs 387/03, dovrà essere approfondita la valutazione ambientale, al fine anche di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

5) i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del DLgs 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

6) si ritiene che le presenti valutazioni relative al Piano in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II del DLgs 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione; 

d) di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell’art. 15, del DLgs 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. 20/00; 

e) di dare atto della Valutazione di incidenza approvata dalla Provincia di Ravenna con determina del Dirigente del Settore Politiche agricole e Sviluppo rurale n. 2756 del 4 agosto 2010, ad esito positivo a condizione che: 

  1. le norme di attuazione del Piano siano integrate con le modifiche e prescrizioni impartite dalla Valutazione di incidenza, così come di seguito riportate, che si valutano condivisibili a condizione che siano aggiornate le disposizioni in contrasto con quanto contenuto nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e nella deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”:
  • effettuare la valutazione di incidenza per ogni nuovo impianto o per ogni intervento di manutenzione che ecceda l’ordinario su impianti esistenti, qualora ricadano all’interno di siti della Rete Natura 2000, siano ad essi direttamente adiacenti o si trovino lungo rotte di migrazione o spostamento tra siti;
  • analizzare attentamente, nel corso della valutazione di incidenza, anche le modifiche alla rete di distribuzione dell’energia elettrica dovute alla realizzazione del nuovo impianto o agli interventi di manutenzione che eccedano l’ordinario;
  • analizzare attentamente la provenienza delle biomasse legnose, al fine di evitare che il loro impiego possa incidere sulla conservazione degli habitat forestali in generale ed in quanto habitat di specie protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e, in particolare, degli habitat forestali tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
  • i siti IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria; IT4070017 Alto Senio (coincidenti con un’area di proprietà del demanio regionale) non devono essere considerati tra le superfici a ceduo produttivo, pertanto possono essere utilizzati eventualmente i materiali derivanti dalle sole operazioni di conservazione (es. potature, tagli selettivi per l’eliminazione di specie esotiche, ecc.);
  • non prevedere impianti direttamente su habitat protetti, anche nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, la cui estensione minima sostenibile deve essere valutata caso per caso, in base alle caratteristiche dell’habitat interessato;
  • valutare attentamente l’incidenza potenzialmente causata da sbarramenti per centrali idroelettriche e da impianti di raffreddamento di altri stabilimenti per la produzione di energia elettrica;
  • valutare attentamente l’incidenza potenzialmente causata dall’emissione in atmosfera di gas derivanti dalla combustione delle biomasse;
  • valutare attentamente l’incidenza del disturbo diretto o indiretto (rumore, presenza di persone), dell’illuminazione notturna e dell’aumento delle linee elettriche aeree (valutando anche degli elettrodotti realizzati in conseguenza della costruzione degli impianti e dei loro tracciati, che potrebbero interessare direttamente ZPS o le linee di migrazione degli uccelli da una ZPS ad un’altra);
  • non prevedere impianti eolici all’interno delle ZPS, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1435/06;
  • valutare attentamente l’incidenza di impianti eolici nei SIC con presenza di Chirotteri;
  • non prevedere la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord o l’interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori;
  • valutare attentamente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, aventi superfici superiori ai 500 mq., soprattutto se vicini a zone umide, poiché possono essere confusi da parte degli uccelli con chiari d’acqua e causare seri danni fisici in seguito all’impatto violento in fase di atterraggio, evitandone la realizzazione nel complesso di ZPS costiere, costituito da IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe e lungo tutte le rotte di collegamento tra i siti;
  • non prevedere la realizzazione di impianti eolici o di nuovi elettrodotti non solo all’interno dei siti, ma lungo tutte le rotte di collegamento tra i siti stessi in tutto il complesso di ZPS costiere, costituito da IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe;
  • non prevedere la localizzazione di impianti di alcun genere nelle zone montane a maggiore naturalità e minore presenza antropica incluse nei siti IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria e IT4070017 Alto Senio, al fine di preservare la tranquillità e la scarsa frequentazione di tali aree; 

f) di dare atto che sia necessario redigere, nell’atto conclusivo di approvazione del Piano, la Dichiarazione di sintesi, di cui all’art. 17 del DLgs 152/06; 

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio; 

h) di informare che è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia–Romagna, Viale della Fiera n. 8, Bologna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale; 

i) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio; 

j) di pubblicare, in estratto, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina