n.191 del 27.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Attivazione di un piano di controllo dell'istrice (Histrix Cristata) attuato ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/1992, con applicazione della deroga al regime di protezione previsto dalla Direttiva Habitat, lungo la massicciata della tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii.. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e ss.mm.ii. che al Titolo I, agli artt. da 1 a 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 22/2015 “disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”, testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 30 maggio 2016, n. 9;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali”” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- i Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Preso atto che:

- in data 7 maggio 2018 al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara è pervenuta con nota dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, registrata a protocollo PG/2018/0323298 in pari data, una segnalazione in merito alla presenza di tane di istrici realizzate sotto la massicciata della linea ferroviaria Ferrara-Ravenna che potevano minacciarne la stabilità;

- con nota NP/2018/1421 del 15 maggio 2018 il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara ha comunicato al Servizio Attività faunistico-venatorie di aver provveduto, in data 14 maggio 2018, ad effettuare un sopralluogo finalizzato ad accertare l’effettiva situazione di rischio segnalata dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la sopracitata nota del 7 maggio 2018, il cui verbale, registrato a protocollo NP/2018/11390 in data 15 maggio 2018, evidenzia quanto segue:

- il luogo oggetto di verifica si trova lungo il tratto ferroviario FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso della strada provinciale, tratto tra Ponte della Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta;

- l’ambiente è interamente ricoperto da vegetazione rigogliosa di varie specie arbustive, le tane sono state individuate nel numero di circa 50 (cinquanta) lungo tutto il tratto sopra specificato, presentano un accumulo di terra riportata di circa 6/7 mq sul fronte e il diametro all’imboccatura è di circa 0,80 mt.;

- le tane sono collocate sul declivio a circa 6 metri sotto il piano dei binari e data la tipologia delle tane stesse si conferma che possono essere riconducibili alla specie istrice anche in considerazione del ritrovamento nelle loro adiacenze di aculei di tale specie;

- a seguito del sopralluogo eseguito dal personale del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, l’Ente Ferrovie dello Stato Italiane, con nota acquisita in atti e registrata al numero di protocollo PG/2018/373132 del 23 maggio 2018, richiede di intervenire per la liberazione delle tane occupate da istrici ed eventuali altre specie, possibilmente con cattura e trasferimento degli animali in modo da poter eseguire i richiesti rilievi con video ispezione per determinare lo stato di degrado del rilevato ferroviario e i successivi interventi di consolidamento;

Considerato inoltre che:

- la specie istrice (Hystrix cristata) gode di un rigoroso regime di protezione che ne garantisce lo status di conservazione: l'istrice infatti viene inquadrata come “specie rigorosamente protetta” dalla Convenzione di Berna nell'Allegato II, come “specie animale di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa” dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE nell'Allegato IV, nonché “specie particolarmente protetta” dall’art. 2 della Legge n. 157/1992. Questo regime di protezione è sostanzialmente vincolato alla distribuzione e la consistenza della specie: infatti in ambito europeo l'Italia è l'unico paese che la ospita. In questo contesto la regione Emilia-Romagna rappresenta il limite settentrionale della distribuzione della specie sul territorio nazionale. La colonizzazione spontanea e quindi l'espansione dell’areale distributivo sul territorio hanno portato con sé alcune conseguenze naturali correlate alla sua presenza tra le quali appunto le tane, che essendo composte da veri e propri labirinti, con varchi ampi e profondi, che possono ospitare colonie anche molto numerose, rappresentando un grave pericolo per la tenuta di argini e massicciate ferroviarie;

- il soprarichiamato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 prevede in particolare:

- all’art. 8 recante “Tutela delle specie faunistiche” che è fatto divieto, tra l’altro, di catturare, uccidere, trasportare animali appartenenti alle specie di cui all’Allegato D, lettera a) del medesimo Decreto;

- all’art. 11 recante “Deroghe” la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al precedente art. 8, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le Politiche Agricole e l’ISPRA; ciò a condizione che non esista un’altra valida soluzione e che la deroga sia concessa, tra l’altro, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente;

- all’Allegato D lettera a) tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa l’Hystrix cristata;

- il regime di protezione sopra richiamato, che garantisce lo status di conservazione della specie, fa sì che siano esclusi abbattimenti di esemplari e che per effettuare ogni manipolazione sia necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio;

Ritenuto pertanto di attivare un programma di cattura e traslocazione di Istrici (Hystrix cristata), ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 con applicazione della deroga al regime di protezione previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, da attuarsi lungo il tratto ferroviario FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso della strada provinciale, tratto tra Ponte della Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta, secondo le tecniche e procedure di seguito descritte:

- le tane saranno preventivamente controllate mediante video ispezione al fine di verificare l’effettiva presenza degli animali e definirne la specie;

- le operazioni di cattura e traslocazione verranno attuate da un Biologo esperto in gestione della fauna selvatica direttamente coordinato dalla Regione, che provvederà alla cattura mediante trappole autoscattanti di rete elettrosaldata zincata a forma di parallelepipedo di dimensioni 150x45x55, già utilizzate con successo in Provincia di Bologna per interventi analoghi;

- durante le operazioni di traslocazione/trasporto degli animali catturati le gabbie trappole verranno completamente oscurate;

- la liberazione avverrà nel minor tempo possibile, al fine di ridurre al minimo lo stress da cattura, in aree di rilascio aventi caratteristiche di forte copertura boscata e che saranno individuate secondo un criterio che dovrà prevedere assenza di attività agricole suscettibili di danno e di importanti tratti arginati;

- qualora all’interno delle tane dovessero essere presenti individui di Volpe ci si avvarrà delle metodologie di prelievo già previste nel vigente piano di controllo della specie, mentre in caso di presenza di Tassi si provvederà al loro allontanamento mediante l’utilizzo delle sopracitate gabbie di cattura e successiva liberazione con le stesse modalità previste per la specie Istrice;

Atteso che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in conformità a quanto previsto dal soprarichiamato art. 11 del D.P.R. n. 357/1997, ha richiesto alla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 31 maggio 2018 con nota protocollo PG/2018/398555 l’autorizzazione in deroga per l’attivazione del predetto programma di traslocazione degli Istrici e contestualmente ad ISPRA l’espressione di parere in merito;

Visto il parere favorevole reso da ISPRA con nota Prot. 36525/T-A24 del 1° giugno 2018, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/0404593 in pari data, nel quale si evidenzia, considerati i significativi rischi per la sicurezza pubblica derivanti dalla presenza di tane di Istrice, Tasso e Volpe lungo il tratto ferroviario Ferrara-Ravenna, la condivisione dell’attivazione immediata di un programma di traslocazione di Istrici con le tecniche e le procedure sopra descritte, ritenendo peraltro accettabile anche la traslocazione di eventuali esemplari di Tasso catturati nonché di controllo faunistico della Volpe come previsto dal vigente piano di controllo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 955 del 21 giugno 2016;

Dato atto che la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 4 giugno 2018 con nota m__amte.PNM.REGISTROUFFICIALE.U.0011973, acquisita e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/417829 del 7 giugno 2018, ha autorizzato il programma di traslocazione di che trattasi, con richiesta di invio anche ad ISPRA di una relazione dettagliata sulle attività svolte in relazione alla deroga concessa, da trasmettere entro dicembre 2018 precisando, tra l’altro, le catture effettivamente realizzate;

Rilevata pertanto la necessità di approvare il programma di cattura e traslocazione degli individui di Istrice come sopra specificato, per evidenti motivi di sicurezza pubblica, al fine di consentire il ripristino della massicciata della linea ferroviaria Ferrara-Ravenna;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma di cattura e traslocazione dell’Istrice (Hystrix cristata), ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii., con applicazione della deroga al regime di protezione previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, da attuarsi lungo il tratto ferroviario FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso della strada provinciale, tratto tra Ponte della Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

 - le tane saranno preventivamente ispezionate mediante video ispezione al fine di verificare l’effettiva presenza degli animali e definirne la specie;

 - le operazioni di cattura e traslocazione verranno attuate da un Biologo esperto in gestione della fauna selvatica appositamente incaricato e direttamente coordinato dalla Regione, che provvederà alla cattura mediante trappole autoscattanti di rete elettrosaldata zincata a forma di parallelepipedo di dimensioni 150x45x55, già utilizzate con successo in Provincia di Bologna per interventi analoghi;

 - durante le operazioni di traslocazione/trasporto degli animali catturati le gabbie trappole verranno completamente oscurate;

 - la liberazione avverrà nel minor tempo possibile, al fine di ridurre al minimo lo stress da cattura, in aree di rilascio aventi caratteristiche di forte copertura boscata e che saranno individuate secondo un criterio che dovrà prevedere assenza di attività agricole suscettibili di danno e di importanti tratti arginati;

 - qualora all’interno delle tane dovessero essere presenti individui di Volpe ci si avvarrà delle metodologie di prelievo già previste nel vigente piano di controllo della specie, mentre in caso di presenza di Tassi si provvederà al loro allontanamento mediante l’utilizzo delle sopracitate gabbie di cattura e successiva liberazione con le stesse modalità previste per la specie Istrice;

3. di dare atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà a trasmettere, entro dicembre 2018, alla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, nonché ad ISPRA, una relazione dettagliata sulle attività svolte in relazione alla deroga al regime di protezione previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, autorizzata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 357/1997, precisando, tra l’altro, le catture effettivamente realizzate;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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