n.64 del 04.03.2019 (Parte Prima)

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi

Art. 2 - Programmazione degli interventi

Art. 3 - Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

Art. 4 - Tavolo apistico regionale

Art. 5 - Disciplina della movimentazione degli apiari

Art. 6 - Impollinazione

Art. 7 - Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica

Art. 8 - Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

Art. 9 - Vigilanza e controllo

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità e principi

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l’importanza degli insetti pronubi.

2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l’integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell’ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.

4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:

a) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l’assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;

b) la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;

c) il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;

d) azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.

2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.

Art. 3

Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l’obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all’articolo 8.

3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienico-
sanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.

4. L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l’adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento. 

Art. 4

Tavolo apistico regionale

1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all’Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall’Università degli Studi di Bologna – Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dai Servizi veterinari delle Aziende USL, dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall’Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.

5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:

a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

b) sulle attività correlate alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

Art. 5

Disciplina della movimentazione degli apiari

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l’attività del nomadismo o per l’esercizio della pratica dell’impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l’applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

Art. 6

Impollinazione

1. La pratica dell’impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell’Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.

2. La pratica dell’impollinazione è consentita anche mediante l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

Art. 7

Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l’Apis mellifera, sottospecie ligustica, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall’ibridazione.

2. Nel territorio della regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l’istituzione di zone di conservazione dell’ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all’allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l’istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l’applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

Art. 8

Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

1. Al fine di salvaguardare le api e l’entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, può:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;

b) escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l’assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;

c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all’articolo 7.

3. L’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all’articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell’impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

Art. 10

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale);

e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l’apiario siano identificati mediante l’apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell’apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

Art. 11

Abrogazioni

1. La Legge Regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.

2. Il Regolamento Regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.

3. Il Regolamento Regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35,
concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

4. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 4 marzo 2019 STEFANO BONACCINI

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