n.269 del 09.08.2018 (Parte Seconda)

Approvazione del Programma degli interventi di potenziamento del Sistema regionale di Protezione civile e ridefinizione termini e soggetti beneficiari per alcuni interventi già programmati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamato il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile” e s. m. e i.;

- la legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" e s. m. e i.;

- la legge 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m. e i.;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.”;

- il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” e s. m. e i.;

- il decreto legislativo n. 228 del 12 dicembre 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

Richiamate:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- le proprie deliberazioni: n. 2185 del 21/12/2015 “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”, n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”; n. 270 del 29/2/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”; n. 622 del 28/4/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015” e n. 1107 dell’11 luglio 2016, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

Richiamate:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

- la D.G.R. n. 1129 del 24 luglio 2017 “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

Evidenziate inoltre:

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e ss.mm. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, 2094/14, 1926/15, n. 1673/16 e n. 1545/17 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile, considerando che gli stanziamenti ad oggi programmati costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Rilevato che: 

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;

- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Ritenuto opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione territoriale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;

Considerato quindi, a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale in stretto accordo con gli enti locali (area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di proporre un nuovo programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, individuando di volta in volta le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti, come dettagliatamente indicato nelle tabelle allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante:

- ALLEGATO 1 contiene le proposte ritenute meritevoli e quindi approvabili in linea tecnica ed ammissibili al concorso finanziario regionale, per la somma complessiva di € 4.000.000,00; tali spese trovano copertura:

  •  sul capitolo del bilancio regionale U47319 “Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi alle componenti del sistema regionale di protezione civile per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture operative e territoriali (art.15, l.r. 7 febbraio 2005, n.1)” per un importo pari ad euro 1.500.000,00 pari allo stanziamento anno 2018;
  • sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel triennio 2018-2020 per il restante importo pari ad euro 2.500.000,00;

- ALLEGATO 2 in esso,a seguito di richieste avanzate dagli enti beneficiari, in relazione al concorso finanziario di interventi programmati ed approvati con la deliberazione n. 1926/2015, sono ridefiniti i termini della realizzazione degli interventi oggetto di contributo e vengono modificati i nominativi dei beneficiari di due concorsi finanziari. A fronte di tali modifiche con la presente deliberazione si procede alla rettifica della propria precedente deliberazione n. 1926/2015 ai punti progr. 16, 29 e 44 dell’Allegato 1), parte integrante della medesima deliberazione;

Dato atto che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che, previo atto di impegno delle risorse allocate sul capitolo del bilancio regionale U 47319 da parte del Dirigente regionale competente, con provvedimenti del Dirigente dell’Agenzia competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, individuata in base al cronoprogramma che sarà trasmesso dagli Enti beneficiari, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;

Stabilito che il Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile è delegato ad individuare con proprio provvedimento, in relazione alle deliberazioni sopra richiamate, gli interventi oggetto di deprogrammazione e le economie maturate, con l’individuazione delle risorse il cui ammontare è oggetto della programmazione disposta con il presente atto”;

Considerato che nel periodo 2000-2018 sono stati riconosciuti agli enti territoriali competenti concorsi finanziari per la realizzazione di una rete di aree e strutture strategiche ai fini della protezione civile, per la somma complessiva di circa € 25.000.000,00;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- la deliberazione di Giunta regionale n.1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;

- la determinazione n. 4073 del 6 dicembre 2017 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2018”;

- la determinazione n. 4083 del 7 dicembre 2017 “Adozione del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 2135 del 20 dicembre 2017 “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano annuale delle attività 2018 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la Determinazione dirigenziale n. 1243 del 13 aprile 2018 “Approvazione programma operativo dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per triennio 2018-2020.”;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;

- La Deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018: “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- La Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- La Deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 26/3/2018 “Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 e adempimenti conseguenti”;

- la L.R. 27 luglio 2018, n. 10 “Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017”;

- la L.R. L.R. 27 luglio 2018, n. 11 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- DGR n. 1265 del 30/7/2018 “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Programma di potenziamento delle strutture di protezione civile per l’attivazione del concorso finanziario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dettagliato negli allegati 1 e 2, al presente atto, che ne costituiscono parte integrante ed in particolare:

- ALLEGATO 1 contiene le proposte ritenute meritevoli e quindi approvate in linea tecnica ed ammissibili al concorso finanziario regionale, per la somma complessiva di € 4.000.000,00; tali spese trovano copertura:

  •  sul capitolo del bilancio regionale U 47319 “Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi alle componenti del sistema regionale di protezione civile per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture operative e territoriali (art.15, l.r. 7 febbraio 2005, n.1)” per un importo pari ad euro 1.500.000,00 pari allo stanziamento anno 2018;
  • sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel triennio 2018-2020 per il restante importo pari ad euro 2.500.000,00;

- ALLEGATO 2 in esso, a seguito di richieste avanzate dagli enti beneficiari, in relazione al concorso finanziario di interventi programmati ed approvati con la deliberazione n. 1926/2015, sono ridefiniti i termini della realizzazione degli interventi oggetto di contributo e vengono modificati i nominativi dei beneficiari di due concorsi finanziari. A fronte di tali modifiche con la presente deliberazione si procede alla rettifica della propria precedente deliberazione n. 1926/2015 ai punti progr. 16,29 e 44 dell’Allegato 1), parte integrante della medesima deliberazione;

- di demandare a successiva determinazione del Dirigente regionale competente l’assunzione dell’impegno di euro 1.500.000 a valere sul capitolo del bilancio regionale U 47319 “Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi alle componenti del sistema regionale di protezione civile per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture operative e territoriali (art.15, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)”;

2. di dare atto che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, individuata in base ai cronoprogrammi trasmessi dagli Enti interessati, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;

3. di dare atto che con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, n. 2094/13, n. 1926/15, n. 1673/16 e n. 1545/17 e le determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile;

4. di delegare il Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ad individuare con proprio provvedimento, in relazione alle deliberazioni sopra richiamate, gli interventi oggetto di deprogrammazione e le economie maturate, con l’individuazione delle risorse il cui ammontare è oggetto della programmazione disposta con il presente atto”;

5. di stabilire inoltre che:

- a conferma di quanto programmato gli enti beneficiari dei concorsi finanziari dovranno presentare, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:

  • cronoprogramma degli interventi e della spesa;
  • progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
  • quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;

- il competente Dirigente dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, accertata la completezza della documentazione necessaria, e verificata la rispondenza relativamente alle finalità del concorso finanziario riconosciuto, confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria e procederà all’assunzione del relativo impegno della spesa, sulla base del cronoprogramma di cui sopra. In caso di accertata difformità, saranno richieste le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento;

- i termini da rispettare a cura dei soggetti beneficiari dei concorsi finanziari sono i seguenti:

  • i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati, ed ultimati entro tre anni da tale data;
  • i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;

- L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:

  • in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e della trasmissione della documentazione che comprovi la spesa sostenuta e l’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
  • in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario: la prima, pari al 40% del finanziamento concesso, a conclusione delle procedure di aggiudicazione; la seconda, a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e della trasmissione della documentazione che comprovi la spesa sostenuta e l’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’Ente beneficiario;

6. di prescrivere che, in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nel precedente punto 4., saranno restituite all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le somme eventualmente già percepite dagli enti beneficiari;

7. di stabilire infine che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema territoriale e regionale di protezione civile;

8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina