n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Prime disposizioni in attuazione del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile in materia di pianificazione dell'emergenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto

- il decreto legislativo 30 marzo 1998, n.112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” e s.m.i.;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni;

- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile” e in particolare i seguenti articoli:

- art. 9 “Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

- Art. 10 “Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile“

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

- Art.11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) (omissis)

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) (omissis)

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) (omissis)

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; 

- Art.47 “Coordinamento dei riferimenti normativi”

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;

b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;

c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;

d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;

e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;

f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;

g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;

h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;

i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1,39 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;

n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;

o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;

p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;

r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;

t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;

u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;

v) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;

z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

- Art. 48 “Abrogazioni”

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1),2) e 4), g) e h) e comma 2 nonchè l'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194;

e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290;

i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

- Art. 49 “Clausola di invarianza finanziaria” (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Art. 50 “Norme transitorie e finali” (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Richiamate:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 rubricata “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68);

- le proprie deliberazioni n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell’11 luglio 2016 con le quali, nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., la Giunta regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Dato atto che la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato, istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii., prevede all’articolo 12 “Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze” che la Giunta regionale approvi gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Gli indirizzi ed il piano regionale sono predisposti a livello tecnico dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra i soggetti preposti e l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004, è stato approvato il protocollo d’intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione d’emergenza in materia di protezione civile ed il documento tecnico contenente le “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali”, il cui obiettivo è quello di fornire un quadro di riferimento metodologico omogeneo per l’elaborazione dei piani di emergenza;

- con propria deliberazione n. 417 del 5 aprile 2017, è stato approvato il “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile” che costituisce il documento di riferimento per le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile per la gestione delle attività connesse al sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile;

- nella sopra citata propria deliberazione n. 417 del 5 aprile 2017 al capitolo 2.2 “Il presidio territoriale idrogeologico, idraulico e costiero” è previsto che, relativamente alle tre tipologie di presidio:

a) i soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione del presidio attivano autonomamente le attività di competenza sulla base di quanto stabilito dalle proprie modalità organizzative, regolamenti e Direttive;

b) il soggetto Responsabile del coordinamento dei presidi territoriali è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile mediante i propri servizi territoriali, con le modalità stabilite nella pianificazione provinciale di emergenza;

- l’entrata in vigore della propria deliberazione n. 417 del 5 aprile 2017 annulla, per quanto attiene il paragrafo 5.1 “RISCHIO IDROGEOLOGICO” delle “LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI E COMUNALI”, la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004, “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile.”;

- con propria deliberazione n. 1172 del 2 agosto 2017, è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021”, che definisce tra l’altro il modello di intervento al rischio incendi boschivi;

Considerato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”:

- le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

- le disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

- fino alla pubblicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile;

Ritenuto di allineare gli atti regionali ai contenuti del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, in particolare all’art.9, modificando il citato “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, capitolo 2.2 “Il presidio territoriale idrogeologico, idraulico e costiero” relativamente al punto b) come di seguito specificato:

b) Il soggetto Responsabile del coordinamento dei presidi territoriali viene definito nell’ambito delle funzioni di direzione unitaria di tutti i servizi in emergenza da attivare a livello provinciale;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”, e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 del 29 febbraio 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 121 del 6 febbraio 2017 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1129 del 24 luglio 2017, “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile”

- n. 93/2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante ”Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa;

2. di stabilire che nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, le proprie deliberazioni di seguito indicate e loro successive modificazioni costituiscono il riferimento per l'attuazione della pianificazione dell'emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze:

 - n. 1173 del 2 agosto 2017, “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” per emergenze connesse a incendi boschivi;

- n. 417 del 5 aprile 2017, “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile” per emergenze connesse al rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe con le modifiche proposte nei punti successivi nel rispetto della normativa nazionale;

- n. 1166 del 21 giugno 2004, “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” per tutte le altre tipologie di emergenze (rischio sismico, rischio chimico industriale, …) dove trovano ancora applicazione gli strumenti di piano vigenti;

3. di modificare il “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, capitolo 2.2 “Il presidio territoriale idrogeologico, idraulico e costiero” relativamente al punto b) come di seguito specificato:

b) Il soggetto Responsabile del coordinamento dei presidi territoriali viene definito nell’ambito delle funzioni di direzione unitaria di tutti i servizi in emergenza da attivare a livello provinciale così come declinato all’art.9 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”,

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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